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Diritti dell'interessato con riferimento a dati contenuti in una relazione investigativa - 21 dicembre 2007 [1490154]

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[doc. web n.1490154]

Diritti dell´interessato con riferimento a dati contenuti in una relazione investigativa - 21 dicembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Alibrandi presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Toscana energia S.p.A. e Toscana energia clienti S.p.A., rappresentate e difese dall´avv. Girolamo Pellicanò, e Agenzia pubblica & privata di Antonio Berneschi;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

La ricorrente, dipendente di Fiorentina gas S.p.A. (ora Toscana energia S.p.A.) fino al dicembre 2001 e poi trasferita (per conferimento di ramo d´azienda) a Fiorentina gas clienti S.p.A. (ora Toscana energia clienti S.p.A.), ha proposto nel 2002 ricorso dinanzi al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, lamentando un trasferimento illegittimo e una dequalificazione, nonché alcuni episodi di mobbing che le avrebbero causato danni morali e materiali per cui ha chiesto il risarcimento e rispetto ai quali è pendente anche un procedimento penale a carico di due suoi superiori.

All´esito del giudizio civile di primo grado, la ricorrente, contestando la produzione nel corso dello stesso di una relazione investigativa (per gli anni 2004, 2005 e 2006) riportante alcune informazioni che riguardano lei, il marito e la figlia minore (in particolare, trentaquattro fotografie che, oltre a ritrarre la ricorrente medesima in momenti privati mentre effettua acquisti, si trova al mare con i familiari, etc., riguardano anche la figlia minore), ha formulato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto, in qualità di esercente la potestà sulla minore, la cancellazione di qualsiasi dato che riguarda quest´ultima (con la relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati) e, "in proprio", di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento dei dati, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente ha presentato ricorso a questa Autorità ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, chiedendo la cancellazione di tutti i dati che riguardano lei e la figlia trattati in asserita violazione di legge e, in particolare, di tutti quelli contenuti nelle fotografie, prodotte in giudizio a suo avviso illecitamente, in quanto risultato di una "interferenza nella vita privata della dipendente (…) sottoposta a pedinamento per ben tre anni, a causa già iniziata". La ricorrente ha inoltre chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti.

A seguito della nota inviata dall´Autorità ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in data 12 settembre 2007, Toscana energia S.p.A. ha dichiarato, con nota datata 5 ottobre 2007, di non conservare nei propri archivi i dati in questione.

Toscana energia clienti S.p.A., con nota del 4 ottobre 2007, ha comunicato che i dati personali oggetto del ricorso sono stati raccolti dall´Agenzia pubblica & privata di Antonio Berneschi "nell´ambito delle indagini difensive commissionate dalla difesa dell´imputato" –procuratore (con posizione di quadro) della società le cui spese legali la stessa è tenuta a coprire in virtù del vigente Ccln– "nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Pistoia, scaturito dalla denuncia-querela presentata nel dicembre 2002 dalla stessa sig.ra XY per violazione dell´art. 572 del codice penale" e, quindi, utilizzati, "negli stretti limiti pertinenti allo scopo, dalla difesa" della società "nel procedimento civile dinanzi al Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, in cui la sig.ra XY lamenta l´illecito trasferimento e de-qualificazione (…) al fine di provare che, a differenza di quanto dalla medesima dichiarato, la signora conduceva (…) una vita serena e regolare".

Con fax del 5 ottobre 2007, Agenzia pubblica & privata di Antonio Berneschi, nel rilevare che il trattamento dei dati oggetto del ricorso è effettuato per far valere e difendere un diritto in sede giudiziaria rispetto a un procedimento tuttora in atto e a un altro per il quale è intervenuta una decisione non ancora irrevocabile, ha invocato il differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice stesso. Al riguardo, tale resistente, che ha allegato copia dei due mandati ricevuti da due diversi avvocati nel 2004 e nel 2005 "in relazione a difesa in procedimenti penali e in causa di lavoro", ha comunque fornito diverse informazioni in ordine al trattamento effettuato e, in particolare, ha dichiarato che la relazione investigativa in questione è stata consegnata ai predetti avvocati il 19 giugno 2006; "a tutt´oggi il materiale, quello suddetto e l´altro non ancora speso in giudizio, è conservato (…) per le cennate finalità giudiziarie, senza che siano effettuati" dall´Agenzia "ulteriori e diversi trattamenti".

Con memorie datate 6 e 8 ottobre 2007 e nell´audizione del 10 ottobre 2007, la ricorrente ha contestato la liceità del trattamento delle informazioni personali oggetto del ricorso, sostenendo che:

  • le stesse sarebbero state acquisite con riferimento a un procedimento penale cui sarebbe estranea Toscana energia clienti S.p.A. (non essendo stata chiesta, in tale ambito, la chiamata in causa del responsabile civile) e, quindi, prodotte illecitamente nel procedimento civile;
  • le indagini nel corso delle quali le informazioni sono state acquisite avrebbero avuto "un oggetto illegittimo ed estraneo alla difesa sia penale che civile", essendo state raccolte non per "verificare la sussistenza degli episodi di maltrattamenti lamentati in sede di lavoro dalla ricorrente e contestati ai due imputati" (dal momento che il periodo di investigazione è stato successivo agli episodi in questione), ma "per accertare il suo stato di salute";
  • le immagini della minore, a suo avviso contenenti anche dati sensibili nella parte in cui la stessa è ritratta in costume da bagno, sarebbero irrilevanti in quanto la minore è totalmente estranea al giudizio in questione.

In replica a quanto sostenuto dalla ricorrente, Agenzia pubblica & privata di Antonio Berneschi ha precisato che:

  • le investigazioni hanno avuto come oggetto non lo stato di salute della ricorrente, ma suoi comportamenti esteriori "incompatibili con lo stato di malattia"; i dati raccolti devono essere conservati "in vista delle probabili emergenze istruttorie (…), trattandosi di procedimenti a tutt´oggi pendenti" e che "le fotografie oggetto delle doglianze dell´interessata sono state effettuate dalla pubblica via e senza che la minore risulti ritratta in volto quando era in spiaggia, luogo pubblico".

Con memorie datate 2 novembre 2007 Toscana energia S.p.A. e Toscana energia clienti S.p.A., nel rilevare che la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla ricorrente sarebbe inammissibile, essendo stata proposta solo con il ricorso, hanno ribadito di ritenere lecito il trattamento effettuato per far valere e difendere propri diritti in sede giudiziaria, sostenendo che:

  • entrambe, "a far tempo dal 2002", si sarebbero trovate "a dover fronteggiare le iniziative giudiziarie promosse dalla ricorrente, le quali, ncorché distinte sui piani civile e penale, rispondevano tuttavia ad una strategia unitaria (…) finalizzata al conseguimento di un maxirisarcimento, significativamente (a ulteriore conferma dell´unitarietà delle iniziative) in entrambe le sedi pari a euro (…), per gli stessi fatti di asserito mobbing. I giudizi non sono ancora definiti con sentenza passata in giudicato";
  • entrambe le società, pur non essendo parti nel giudizio penale, sarebbero state e sarebbero tuttora interessate al buon esito del procedimento medesimo –"pendente in fase dibattimentale (prossima udienza il 21 gennaio 2008)"– poiché in esso "la ricorrente, in qualità di parte civile, intende provare la sussistenza di patologie e la loro conseguenza dai fatti oggetto della causa": sarebbero quindi "in gioco, e non solo eventualmente, propri diritti" sotto differenti profili. A parere delle società, infatti, oltre a dover assolvere all´obbligo di assistenza legale e copertura delle spese processuali per i propri dipendenti, le stesse, fino all´apertura del dibattimento, potevano essere chiamate in causa per rifondere, come responsabili civili, i danni subiti dall´interessata a seguito delle asserite condotte degli imputati (uno procuratore di Toscana energia S.p.A. e l´altro dipendente di Toscana energia clienti S.p.A.); inoltre, a loro avviso, "gli elementi raccolti nel processo penale ben potrebbero essere utilizzati nella causa di lavoro (…) posto che i fatti a fondamento di entrambi i procedimenti sono identici";
  • essendo ancora pendenti i termini per l´appello, "la conservazione dei dati personali in questione nel fascicolo processuale e nella documentazione del difensore" sarebbe "tuttora necessaria al fine di contrastare nell´eventuale giudizio di appello le risultanze della Ctu"; dalla cancellazione degli stessi potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto per l´esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria, potendo le società avere ancora interesse a "provare, nell´eventuale giudizio di appello, la serena conduzione della vita familiare da parte della ricorrente", anche mediante la produzione di fotografie che la ritraggono con gli altri componenti della propria famiglia; ciò, tenuto anche conto che nessun pregiudizio potrebbe derivare alla figlia minore della ricorrente dalle citate fotografie "che non contengono dati sensibili, che non sono oggetto di diffusione ma di mera comunicazione nella sede giudiziaria, che la rappresentano del tutto normalmente in compagnia dei genitori".

Con memoria del 15 novembre 2007 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati, considerandola proposta legittimamente con il ricorso e richiamando nuovamente l´attenzione sulla ritenuta illiceità della raccolta e del successivo utilizzo di dati personali che la riguardano, contenuti nella relazione depositata nel corso del citato procedimento dinanzi al giudice del lavoro. Ciò, anche in considerazione del fatto che alcuni dati in essa contenuti fanno riferimento a investigazioni effettuate prima del maggio 2005, data di conferimento dell´incarico da parte del legale delle società all´Agenzia pubblica & privata di Antonio Berneschi.

Con memorie del 4 dicembre 2007, Toscana energia S.p.A. e Toscana energia clienti S.p.A. hanno insistito per il rigetto del ricorso.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati relativi alla ricorrente e alla figlia minore della stessa contenuti in una relazione investigativa depositata in un giudizio, definito in primo grado dal giudice del lavoro con sentenza non ancora passata in giudicato.

Con riferimento alle richieste avanzate dalla ricorrente con il ricorso va dichiarata inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati che la riguardano dal momento che la stessa non è stata oggetto di interpello del titolare del trattamento anteriormente al ricorso. Mediante l´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice alle tre controparti, la ricorrente ha proposto infatti una richiesta di cancellazione dei dati relativi alla figlia minore, ripresa anch´essa nelle fotografie allegate alla relazione investigativa depositata nel giudizio di lavoro; con riferimento ai dati che la riguardano, si è limitata a chiedere di conoscere l´origine, le finalità, le modalità, la logica dei dati trattati, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Rispetto a tali ultime istanze va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, dal momento che alle stesse –che non avevano trovato risposta a seguito del citato interpello preventivo– le controparti hanno, nel corso del procedimento, fornito un sufficiente riscontro, illustrando in particolare il contesto e le modalità di trattamento dei dati da ciascuna effettuato per finalità di difesa ed esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

La restante istanza, riproposta espressamente con il ricorso e volta ad ottenere la cancellazione dei dati relativi alla minore raccolti da un´agenzia investigativa e attualmente conservati sia da quest´ultima, sia nei fascicoli di parte relativi al giudizio civile che vede la ricorrente contrapposta alla sua attuale e alla sua ex datrice di lavoro, va esaminata anche in rapporto all´invocato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, il quale prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice per il periodo durante il quale può derivarne pregiudizio per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del medesimo art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata caso per caso, in relazione alle informazioni richieste e ai diritti specificamente esercitati, e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta sussistere una situazione contenziosa particolarmente complessa fra le parti, che si è sviluppata a partire dal 2002 e che ha visto interagire anche l´Agenzia pubblica & privata di Antonio Berneschi, a seguito di specifico incarico attribuitole, in due fasi successive, da parte dei legali degli (attuali) imputati nel procedimento penale (al tempo "indagati (…) perché in concorso tra loro in qualità (…) di responsabile dell´Unità operativa Fiorentina Gas S.p.A. e (…) di procuratore della stessa azienda e quindi datori di lavoro di XY") e di Toscana energia S.p.A. e Toscana energia clienti S.p.A.

Il perdurare di tale situazione contenziosa –testimoniata, da un lato, dal procedimento penale (rispetto al quale, prima dell´apertura dell´attuale fase dibattimentale, anche le due società avevano un interesse concreto e specifico, potendo essere chiamate in causa in qualità di responsabili civili, tenuto conto che il procedimento risulta avviato con riferimento ai medesimi fatti lamentati in sede civile dalla ricorrente nei confronti delle società medesime) e, dall´altro, dal mancato decorso dei termini per l´impugnazione della sentenza adottata in primo grado dal Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro– legittima ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, temporaneamente e in relazione alle specifiche circostanze rappresentate, il differimento del diritto della ricorrente di chiedere, in qualità di esercente la potestà sulla figlia minore, la cancellazione dei dati personali di quest´ultima.

Al fine quindi di non pregiudicare, in alcun modo, l´esercizio del diritto di difesa in giudizio di Toscana energia S.p.A. e Toscana energia clienti S.p.A. e tenuto anche conto che il trattamento dei dati in questione (che, contrariamente a quanto sostenuto, non rivestono la qualità di dati sensibili ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. d), del Codice) non risulta, dagli atti, essere stato effettuato in modo illecito o non corretto in relazione alle disposizioni del Codice sui trattamenti di dati a fini di esercizio di un diritto in sede giudiziaria, le richieste di cancellazione e blocco dei dati e l´opposizione al loro ulteriore trattamento formulate nei confronti delle due società resistenti non possono essere accolte.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali della figlia minore della ricorrente effettuato dall´Agenzia pubblica & privata di Antonio Berneschi –fermo restando che, allo stato degli atti, non risulta che lo stesso sia stato effettuato in ambito investigativo in modo illecito o non corretto–, va comunque ora disposto, quale misura a tutela dei diritti dell´interessata ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, che l´agenzia investigativa resistente cessi l´ulteriore conservazione di tali dati, considerato che gli stessi non risultano più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti dal momento che l´incarico ricevuto risulta, dalla documentazione in atti, già da tempo espletato e che le investigazioni difensive non risultano essere più in corso. L´agenzia investigativa dovrà dare conferma di tale adempimento, alla ricorrente e a questa Autorità, entro e non oltre il 15 febbraio 2008.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile l´istanza di cancellazione dei dati relativi alla ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti delle tre resistenti in ordine alla richiesta di conoscere l´origine, le finalità, le modalità, la logica dei dati trattati, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

c) rigetta l´istanza di cancellazione e blocco dei dati personali relativi alla figlia minore della ricorrente e l´opposizione al loro ulteriore trattamento formulate nei confronti di  Toscana energia S.p.A. e Toscana energia clienti S.p.A.;

d) quale misura a tutela dei diritti dell´interessata ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, dispone che l´Agenzia pubblica & privata di Antonio Berneschi cessi l´ulteriore conservazione dei dati personali della figlia minore della ricorrente e ordina alla stessa di dare conferma dell´avvenuto adempimento alla ricorrente e a questa Autorità, entro e non oltre il 15 febbraio 2008;

e) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 21 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli