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Provvedimento del 28 febbraio 2008 [1500750]

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[doc. web n. 1500750]

Provvedimento del 28 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 23 novembre 2007, presentato da XY e ZY, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore WY, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione (Ufficio scolastico provinciale di JK e  KX Circolo didattico "ZW" di JK), con il quale i ricorrenti hanno ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con le quali avevano chiesto di conoscere le finalità del trattamento dei dati personali riguardanti loro stessi e il figlio minore contenuti nella relazione redatta in data QZ da un´assistente sociale del Comune di JK su incarico del Tribunale per i minorenni di ZJ, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali tali dati sono stati eventualmente comunicati;

VISTO che, con il ricorso, i ricorrenti hanno altresì chiesto la cancellazione dei suindicati dati personali (di cui hanno anche sollecitato il blocco) in quanto trattati, a loro avviso, in violazione di legge, nonché di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la successiva nota del 16 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 20 dicembre 2007 con la quale il dirigente dell´Ufficio scolastico provinciale di JK, ha precisato che "il trattamento dei dati contenuti nella relazione redatta dall´assistente sociale…., su richiesta del Tribunale per i minori di WY,  rientra nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali", ovvero "nella fattispecie, la tutela degli interessi dell´alunno in relazione alla situazione di conflitto determinatasi tra la scuola e i ricorrenti che avevano ritirato il proprio figlio dalla frequenza scolastica";

VISTO che nella medesima nota il suindicato dirigente ha dichiarato che "dal momento in cui è venuto in possesso della relazione…, la stessa e la documentazione connessa è stata personalmente custodita, acquisita agli atti riservati e sottoposta a tutte le misure di sicurezza previste dal d.lg. n. 196/2003…  e che alcun altro dipendente dell´Ufficio ha avuto accesso ai dati in essa contenuti"; "ai fini dei procedimenti avviati e….non ancora conclusi, i soggetti istituzionali che sono stati messi a conoscenza dei contenuti della citata relazione sono: il Ministero della Pubblica istruzione, per il tramite dell´Ufficio scolastico regionale della ZK e il Presidente del tribunale dei minori di ZJ";

VISTO che con la medesima nota il dirigente dell´Ufficio scolastico provinciale di JK ha ribadito quanto comunicato ai ricorrenti in data 2 luglio 2007 relativamente alla impossibilità di accogliere la richiesta di cancellazione dei dati contenuti nella relazione in quanto "trattasi di documentazione in corso di utilizzazione per legittimi procedimenti amministrativi (...) non ancora conclusi (…) e perché, in ogni caso, il trattamento dei dati non è mai avvenuto in violazione di legge, ma esclusivamente nell´ambito istituzionale con le modalità appena descritte";

VISTA la memoria datata 2 gennaio 2008 con la quale il dirigente del KX Circolo didattico "ZW" ha dichiarato che la relazione oggetto del ricorso "è inserita nel fascicolo personale dell´alunno, custodito dal dirigente medesimo in un mobile blindato e chiuso da chiave posseduta unicamente dallo stesso" e che la citata "relazione contiene dati attinenti a procedimenti amministrativi ancora in corso, riguardanti finalità discendenti da precisi doveri istituzionali della scuola, che ha un obbligo di controllo relativo alla frequenza scolastica degli alunni" con conseguente impossibilità di accogliere la richiesta dei ricorrenti di cancellare i dati in essa contenuti; 

VISTA la memoria datata 4 gennaio 2008 con la quale i ricorrenti hanno ritenuto "incompleto" il riscontro fornito dal dirigente dell´Ufficio scolastico provinciale di JK, asserendo che lo stesso non avrebbe precisato "per quali procedimenti amministrativi e pratiche d´ufficio non ancora conclusi (...) stia utilizzando" la relazione dell´assistente sociale, la quale contiene peraltro, si è aggiunto, "dati sensibili riguardanti noi genitori, non indispensabili per la gestione del sistema dell´istruzione…e pertanto non pertinenti allo  scopo";

VISTA la memoria datata 7 gennaio 2008 con la quale i ricorrenti, nel ritenere "inidoneo" anche il riscontro fornito dal dirigente del KX Circolo didattico "ZW", hanno dichiarato che lo stesso non avrebbe comunicato "gli estremi identificativi dei soggetti che hanno avuto e che hanno accesso ai dati contenuti nella relazione dell´assistente sociale" e che "non vi è motivo che la stessa  –che non contiene aspetti didattici adottati per nostro figlio né altro relativo ai suoi apprendimenti– sia conservata nel fascicolo personale dell´alunno" giacchè questo, in quanto "raccoglitore di documentazione specificamente didattica è accessibile agli insegnanti della classe ed ha finalità educativa e didattica tra una scuola e l´altra";

VISTA la nota datata 30 gennaio 2008 con la quale il dirigente del KX Circolo didattico "ZW" ha precisato che "il fascicolo personale dell´alunno si compone di un sottofascicolo uguale a quello di tutti gli altri alunni e di un sottofascicolo riservato che contiene la relazione e che, comunque, entrambi sono detenuti dal sottoscritto nella forma già descritta nella precedente comunicazione";

VISTO che nella medesima nota è altresì evidenziato che "il trattamento dei dati personali, per quanto riguarda il settore alunni, è affidato in delega all´assistente amministrativa…..la quale, comunque, può chiedere al sottoscritto solo la parte del fascicolo non riservato che riguarda l´alunno WY, necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola";

VISTE le due note datate 18 febbraio 2008 con le quali i ricorrenti hanno, tra l´altro, ribadito ulteriormente l´asserita inadeguatezza delle informazioni fornite dall´amministrazione resistente, anche in ordine all´incompleta indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati personali contenuti nella citata relazione dell´assistente sociale sono stati comunicati;

RILEVATO che il ricorso disciplinato dagli artt. 145 e ss. del Codice può essere proposto solo per soddisfare specifiche richieste  formulate - precedentemente e negli stessi termini- nei confronti del titolare del trattamento con esclusivo riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia fornito alle stesse un idoneo riscontro;

RILEVATO che, pertanto, nell´odierna decisione devono essere prese in considerazione esclusivamente le istanze (relative al citato art. 7) già formulate dai ricorrenti nell´interpello preventivo rivolto al titolare del trattamento e in seguito ribadite esplicitamente quali richieste oggetto del ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali degli interessati e del loro figlio minore contenuti nella relazione redatta dall´assistente sociale in data ZZ, in quanto tali dati non risultano, sulla base della documentazione in atti, essere trattati in violazione di legge,  risultando utilizzati dall´amministrazione resistente nell´esercizio delle proprie funzioni istituzionali nell´ambito di una complessa vicenda che ha visto protagonisti i ricorrenti e che ha coinvolto altri soggetti nel compimento dei rispettivi compiti d´ufficio;

RILEVATO che tali dati, che non risultano acquisiti in modo illecito, sono allo stato soggetti a obblighi di conservazione, anche in riferimento alle esigenze di tutela e di difesa in giudizio della medesima parte resistente;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle altre istanze formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice, alle quali l´amministrazione resistente ha fornito un adeguato riscontro nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali  dei ricorrenti e del loro figlio minore contenuti nella relazione redatta dall´assistente sociale in data 6 febbraio 2007;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 28 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli