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Diffusione di dati relativi a contributi per l'acquisto di testi scolastici - 28 febbraio 2008 [1501081]

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[doc. web n. 1501081]

Diffusione di dati relativi a contributi per l’acquisto di testi scolastici - 28 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il provvedimento generale del Garante del 19 aprile 2007, recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali", (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1407101);

VISTA la comunicazione via fax del 26 febbraio 2008 con la quale il Comune di Palau ha segnalato a questa Autorità la diffusione, tramite il sito web non istituzionale www.listapalau.it (il cui registrante risulta essere Francesco Giuseppe Manna), di dati personali contenuti all´interno di determinazioni adottate dal comune stesso concernenti contributi stanziati dall´amministrazione a favore di alunni delle scuole medie inferiori, secondarie e superiori per l´acquisto di libri di testo per l´anno scolastico 2005/2006 (cfr. il documento contenuto all´indirizzo www.listapalau.it/...pdf);

RILEVATO che, all´esito di una prima verifica effettuata da questa Autorità, le informazioni personali così diffuse riguardano effettivamente i dati identificativi degli alunni beneficiari del contributo e di coloro che esercitano la potestà genitoriale o ne hanno l´eventuale tutela, nonché l´ammontare del contributo economico erogato e, in taluni casi, le coordinate del relativo conto corrente bancario;

RILEVATO che il Comune ha precisato di aver formato gli elenchi degli alunni beneficiari dei predetti contributi, ma di non averli né affissi all´albo pretorio, né pubblicati sul proprio sito web, "perché si è ritenuto che questo tipo di diffusione potesse creare imbarazzo, disagio o […] esporre gli interessati a conseguenze indesiderate, tenendo conto che si tratta di fasce deboli della popolazione" (cfr. segnalazione del 26 febbraio 2008, p. 1);

RILEVATO che i soggetti beneficiari dei citati contributi sono stati individuati sulla base dei parametri indicati nel d.lg. 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell´articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), recante criteri volti a valutare la situazione economica di coloro che richiedono prestazioni, servizi sociali o assistenziali "non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche" (art. 1 d.lg. n. 109/1998);

RILEVATO che ai dati in esame, secondo quanto dichiarato dal Comune, non sarebbe stato applicato il regime di pubblicità di cui al d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 "per evitare che dati personali di natura economica divengano facilmente di dominio pubblico" (cfr. segnalazione cit., p. 1) e che tali informazioni sono pertanto accessibili solo alle diverse condizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  con le garanzie relative ai soggetti cui i dati si riferiscono, previste da tale disciplina, e solo a seguito di motivata richiesta;

RILEVATO che, allo stato, i menzionati dati personali, in ragione della loro pubblicazione in Internet, sono invece immediatamente accessibili a chiunque, attraverso una semplice ricerca nominativa dei beneficiari effettuata in rete, anche con l´ausilio di motori di ricerca;

RILEVATO che, in base a quanto dichiarato dal Comune, copia degli elenchi menzionati è stata in precedenza consegnata a "al capogruppo consiliare di minoranza Manna Francesco, il quale l´aveva richiesta […] adducendo ragioni inerenti all´esercizio del suo mandato politico" (cfr. segnalazione cit., p. 2);

CONSIDERATO che il trattamento dei dati contenuti negli atti dell´amministrazione comunale, connesso all´espletamento del loro mandato, può essere effettuato dai consiglieri comunali che abbiano esercitato il diritto di accesso a tali atti, nel rispetto del diritto alla riservatezza degli interessati (cfr. art. 43, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; v., fra gli altri, Provv. 29 maggio 1998, doc web. n. 42144);

CONSIDERATO che il trattamento dei menzionati dati personali risulta allo stato effettuato in violazione dei princìpi di liceità, finalità e pertinenza e non eccedenza del trattamento (art. 11, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d) del Codice, può, anche d´ufficio, disporne il blocco e adottare i provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di disporre in via d´urgenza il blocco del trattamento dei dati contenuti negli elenchi sopra menzionati e oggetto di diffusione tramite il sito web www.listapalau.it, nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità, con conseguente obbligo per il titolare del trattamento di procedere alla sola conservazione temporanea dei medesimi dati senza poter compiere ogni altra operazione di trattamento;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il presente provvedimento di blocco è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone nei confronti del titolare del trattamento di dati personali effettuato mediante la pubblicazione sul sito web www.listapalau.it il blocco del trattamento dei dati personali contenuti nelle determinazioni adottate dal Comune di Palau e relativi ai beneficiari dei contributi stanziati dall´amministrazione comunale per l´acquisto di libri di testo per l´anno scolastico 2005/2006.

Roma, 28 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli