g-docweb-display Portlet

Codice deontologico per l'attività giornalistica

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

 



PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Informativa > Informativa semplificata > Codice deontologico per l´attività giornalistica
 
Il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, in attuazione dell´art. 25, comma 4 della legge n. 675/1996 (come modificato dal d.lg. n. 123/1997), ha introdotto forme semplificate di informativa applicabili a due distinte situazioni regolate nei commi 1 e 3 dell´art. 10 della legge n. 675/1996. In particolare, l´art. 2, comma 1 del codice disciplina l´informativa che il giornalista - per un´esigenza di correttezza nei confronti delle persone "intervistate" - deve fornire al momento in cui raccoglie dati dalla persona alla quale si riferiscono le informazioni; in questo caso, il dovere d´informativa può essere adempiuto - salvo il caso in cui ciò risulti impossibile o comporti rischi per l´incolumità personale del professionista - palesando all´interessato la sola circostanza che si sta esercitando un´attività giornalistica, nonché le finalità della raccolta, senza che occorra specificare gli altri elementi indicati nell´art. 10, comma 1 della legge n. 675/1996. Al contrario, il secondo comma dell´art. 2 del codice disciplina il caso in cui il giornalista raccolga informazioni riguardanti l´interessato presso terzi oppure si avvalga delle varie fonti informative disponibili; soltanto in relazione a queste ultime ipotesi - impregiudicata l´esigenza del giornalista di effettuare, ove necessario, l´informativa di cui al comma 1 - trova applicazione l´obbligo degli editori di rendere noti al pubblico, almeno due volte l´anno, mediante annunci, l´esistenza degli archivi e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
  • Garante 11 agosto 1998, in Bollettino n. 5, pag. 27 [doc. web n. 40607]