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Provvedimento del 13 marzo 2008 [1504523]

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[doc. web n. 1504523]

Provvedimento del 13 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) al direttore delle testate giornalistiche "Gazzetta del lunedì" e "Corriere mercantile" di Genova con la quale XY, rinviato a giudizio (e successivamente processato) a seguito di un incidente stradale nel quale ha perso la vita un minore, ha chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione dei dati personali che lo riguardano, della loro origine, nonché di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento se designato;

RILEVATO che l´interessato ha formulato tali richieste con riferimento a diversi articoli pubblicati dalle due testate a partire dal KZ (mese nel quale si è verificato il citato incidente), dapprima in relazione all´incidente medesimo e, poi, con riferimento al procedimento giudiziario che ne è seguito;

RILEVATO che l´interessato, nel sostenere che la pubblicazione delle informazioni che lo riguardano non sarebbe più essenziale rispetto all´interesse pubblico suscitato dalla notizia, si è opposto all´ulteriore trattamento di dati che consentono la sua identificazione, lamentando anche "un accanimento ingiustificato" nei suoi confronti;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 dicembre 2007, presentato da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Brunella Ariganello) nei confronti di Cooperativa poligrafici s.r.l., in qualità di editore delle testate giornalistiche "Gazzetta del lunedì" e "Corriere mercantile", con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le proprie richieste e, in particolare, l´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano, rilevando che "la continua proposizione sulle citate testate di articoli attinenti l´infausto accadimento, sempre con l´indicazione completa delle sue generalità" avrebbe causato e continuerebbe a causare "seri problemi di natura psicologica e professionale alla sua persona";

RILEVATO che l´interessato, con il ricorso, ha chiesto anche la cancellazione di tutti i dati che lo riguardano in possesso della società e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 30 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta il 10 gennaio 2008 con la quale l´editore resistente (rappresentato e difeso dall´avv. Pasquale Tonani) ha sostenuto che il trattamento dei dati personali del ricorrente è stato effettuato nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca dal momento che le testate giornalistiche si sarebbero "limitate ad esercitare legittimamente il proprio diritto-dovere di informazione in ordine alle varie fasi processuali della triste vicenda occorsa in data 12 marzo 2004, che ha visto la tragica morte di un ragazzo di appena quindici anni";

RILEVATO che, ad avviso della resistente, "nella doverosa cronaca del dibattimento pubblico celebratosi a carico del ricorrente (…), sia il giornalista che la società editrice si sono limitati a perseguire il loro scopo precipuo, e cioè l´attività giornalistica e di informazione in merito ad un fatto che molto scalpore ha suscitato nelle cronache cittadine" e di non poter accogliere l´opposizione al trattamento formulata dal ricorrente che, a suo parere, si sostanzierebbe "in realtà in una indebita quanto illegittima richiesta di non trattare una notizia di cronaca" che ha per protagonista una persona adulta;

VISTA la memoria depositata il 14 gennaio 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ritenendo illecito un trattamento di dati che ritiene eccedenti, tenuto conto del tempo trascorso dall´incidente e contestando che "l´interesse pubblico alla notizia si mantenga costante e con lo stesso livello di attenzione nel corso degli anni, tanto da "richiedere", "sollecitare" alla stampa la pubblicazione a scadenze periodiche della notizia, e con le stesse modalità della prima volta";

RILEVATO che nel caso di specie il trattamento risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano essere trattati senza il consenso dell´interessato, nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell´esposizione, "essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico": art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica);

RITENUTO che l´opposizione al trattamento formulata dal ricorrente non è fondata dal momento che il trattamento delle informazioni personali che lo riguardano non risulta eccedente in quanto effettuato nei citati limiti del diritto di cronaca (anche giudiziaria) per informare l´opinione pubblica circa l´andamento di un procedimento penale (che, dalla documentazione in atti, risulta definito nel primo grado di giudizio) e che è stato avviato a seguito di una vicenda di sicuro interesse pubblico, ancor più nel contesto locale di maggiore diffusione delle testate giornalistiche; ciò, anche con riguardo all´art. 6, comma 3, del citato codice di deontologia, secondo cui "commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti" e tenuto conto che, allo stato della documentazione in atti, non risulta che i dati personali trattati siano stati acquisiti illecitamente in sede giornalistica;

RILEVATO, in particolare, che la notizia del sinistro e le successive cronache giudiziarie sono state rese, nel loro complesso, in tono sobrio, riportando, da ultimo, in modo corretto, le conclusioni del processo di primo grado;

RITENUTO invece di dover accogliere il ricorso limitatamente alle richieste di conoscere i dati personali relativi all´interessato trattati dalla resistente, l´origine degli stessi (fermo restando quanto disposto dall´art. 138 del Codice in tema di segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista) e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e di dover pertanto ordinare alla resistente di fornire riscontro a tali richieste entro e non oltre il 30 aprile 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità;

RITENUTO infine di dover dichiarare inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al ricorrente, essendo la stessa stata avanzata solo con il ricorso e non proposta precedentemente, in modo specifico, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del mancato idoneo riscontro, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata l´opposizione al trattamento;

b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati personali;

c) accoglie il ricorso limitatamente alle richieste di conoscere i dati personali relativi all´interessato trattati dalla resistente, l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, ordinando alla resistente di fornire riscontro a tali richieste entro e non oltre il 30 aprile 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico dell´editore resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli