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Dati trattati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Dati trattati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza

Allo stato della normativa, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 675/1996, ai trattamenti di dati effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza si applicano soltanto alcune disposizioni della legge sulla privacy, fra le quali non sono ricompresi l´art. 13 e l´art. 29; ne consegue che l´interessato, con riferimento a detti trattamenti, ha soltanto la facoltà alternativa di sollecitare - a mezzo di segnalazione o reclamo - una verifica del Garante sulla rispondenza degli stessi ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, ovvero di rivolgersi al Tribunale ai sensi dell´art. 10, comma 5, della legge n. 121/1981 per ottenere l´eventuale rettifica, integrazione e cancellazione dei dati o la loro trasformazione in forma anonima. Pertanto, l´eventuale ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 è inammissibile.

  • Garante 14 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 35 [doc. web n. 30955]