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Mancata indicazione del provvedimento richiesto

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Mancata indicazione del provvedimento richiesto

Come richiesto dall´art. 18, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 501/1998, il ricorso al Garante deve contenere, a pena di inammissibilità, l´indicazione del provvedimento richiesto all´Autorità. È quindi inammissibile il ricorso nel quale l´interessato si limiti a domandare genericamente al Garante di accertare se siano ravvisabili violazioni alla legge n. 675/1996 nel trattamento dei dati operato dal titolare.

  • Garante 13 settembre 1999, in Bollettino n. 9, pag. 49 [doc. web n. 40831]


Il ricorso è inammissibile quando non indica il preciso provvedimento che viene domandato al Garante, come richiesto dall´art. 18, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 501/1998 (nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a formulare una generica istanza di verifica della legittimità dell´invio di una sollecitazione elettorale).

  • Garante 29 settembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 35 [doc. web n. 41147]