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Collocamento

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Operazioni di trattamento dei dati > Comunicazione e diffusione > Casi particolari > Collocamento

Ai sensi dell´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, gli uffici di collocamento, in quanto soggetti pubblici, possono comunicare o diffondere dati a privati solo se ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. In tale ottica, il d.lg. n. 469/1997, istitutivo del SIL - Sistema informativo lavoro, prevedendo un obbligo di connessione e di scambio di dati relativi ai lavoratori tra Ministero del lavoro, regioni, enti locali e soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ha reso possibile l´accesso alle banche dati, mediante convenzione, anche alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed ai soggetti autorizzati a detta mediazione (art. 11, commi 3, 4 e 5). Al contrario, allo stato attuale, nell´ambito della disciplina sul collocamento al lavoro non sussistono ulteriori norme che permettano di comunicare o di mettere a disposizione le liste degli iscritti in favore di datori di lavoro privati diversi da quelli autorizzati dal citato d.lg. n. 469/1997.

  • Garante 17 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 59 [doc. web n. 40517]


Ferme restando le condivisibili finalità di interesse pubblico connesse al riordino e alla semplificazione delle procedure di collocamento perseguite dalla disciplina del collocamento ordinario adottato ai sensi dell´art. 20 della legge n. 59/1997, è necessario, per rispettare i diritti fondamentali degli interessati previsti dalla legge n. 675/1996, che l´utilizzazione dei dati contenuti nell´elenco anagrafico, nonché nella banca dati corrispondente alle schede professionali, avvenga sulla base di un preciso quadro di riferimento, anche per ciò che riguarda l´attivazione dei flussi di dati tra amministrazioni ed altri soggetti (es.: i centri per l´impiego e gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell´art. 4 del d.lg. n. 469/1997).

  • Garante 30 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 27 [doc. web n. 39640]