g-docweb-display Portlet

Consiglio superiore della magistratura

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Trattamenti particolari > Trattamenti per ragioni di giustizia > Consiglio superiore della magistratura

Anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dal Consiglio Superiore della Magistratura deve essere operata una puntuale distinzione fra trattamenti operati per scopi "amministrativi" e quelli che, avendo riflessi diretti sul piano giudiziario, debbono essere considerati svolti "per ragioni di giustizia" (art. 4, comma 1 della legge n. 675/1996). Questi ultimi sono assoggettati alle sole disposizioni della legge n. 675/1996 indicate nell´art. 4, comma 2, mentre i primi sono inclusi per intero nell´ambito applicativo della legge.

  • Garante 2 dicembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 35 [doc. web n. 38929]


Nella nozione di trattamento di dati personali dell´interessato svolto per ragioni di giustizia (art. 4, comma 1, lett. d),della legge n. 675/1996) rientra anche quello effettuato dagli uffici giudiziari e dal Consiglio superiore della magistratura attinente alla responsabilità disciplinare di un magistrato in relazione ad una vicenda giudiziaria che coinvolga l´interessato stesso. Pertanto, nei confronti di tale trattamento non possono essere esercitati i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996, né può essere proposto il ricorso di cui all´art. 29, ferma restando la possibilità per l´interessato di inviare al Garante una segnalazione o un reclamo per chiedere la verifica della rispondenza del trattamento ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32 della legge n. 675/1996, in relazione all´art. 4, comma 2 della legge).

  • Garante 25 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 31 [doc. web n. 39845]