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Provvedimento del 15 aprile 2008 [1514277]

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[doc. web. n.1514277]

Provvedimento del 15 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 7 gennaio 2008 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Fernando Cosimo Scaramozza) nei confronti di Mp infissi s.r.l., di cui è stato dipendente, con il quale il ricorrente, non essendo soddisfatto del riscontro ricevuto a un´istanza proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito la richiesta volta a ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano relativi alla sua presenza al lavoro il giorno 22 agosto 2005 e, in particolare, la comunicazione delle informazioni raccolte mediante il badge fornito ai dipendenti e di quelle contenute in documenti cartacei in cui sia stata registrata la sua presenza al lavoro nel mese di agosto 2005;

RILEVATO che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della società resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 marzo 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta il 30 gennaio 2008 con la quale la resistente ha eccepito l´inammissibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente ha già sollevato la questione relativa alla propria presenza in ufficio il giorno 22 agosto 2005 nell´ambito di un procedimento penale avviato nei confronti del legale rappresentante della società a seguito di una controversia relativa alla cessazione del rapporto di lavoro;

RILEVATO che la resistente ha precisato comunque, nel merito, che l´ultimo giorno di lavoro del ricorrente sarebbe stato il 5 agosto 2005 e ha inviato copia dell´estratto del libro delle presenze della società relativo al mese di agosto 2005 contenente le presenze di tutti i dipendenti della società, ivi compreso il ricorrente;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 5 febbraio 2008 con la quale il ricorrente ha difeso l´ammissibilità del ricorso, precisando che il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Benevento ha natura penale e in alcun modo "può avere ad oggetto le tutele apprestate  dal Codice" attraverso l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 dello stesso; rilevato che il ricorrente, preso atto dell´inoltro della copia dell´estratto del "libro presenze" contenente le informazioni relative appunto alle sue presenze al lavoro nell´agosto 2005 (e rilevando alcune differenze rispetto a un documento prodotto precedentemente dalla società nell´ambito del procedimento giudiziario in corso), ha chiesto la comunicazione delle informazioni relative alle rilevazioni effettuate mediante badge che siano conservate dalla resistente e la loro trasposizione su apposito supporto;

VISTA la memoria pervenuta il 6 febbraio 2008 con la quale la resistente, considerando genuine le copie dei documenti prodotti, in merito "ai dati (entrata e uscita) del badge elettronico" ha dichiarato di non detenerli, precisando che gli stessi, "essendo trasfusi integralmente nelle buste paga mensili consegnate ai dipendenti, oltre che nel registro delle presenze, ed avendo un valore meramente interno, vengono trimestralmente resettati restandone traccia fedele ed integrale proprio nei documenti sopra evidenziati (buste paga e libri vidimati)";

VISTA la nota pervenuta il 26 marzo 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie perplessità in ordine al riscontro fornito dalla resistente;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi all´interessato effettivamente e attualmente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e che tale richiesta non consente all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, né la conferma circa la loro pregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenuta distruzione;

RITENUTO che non risulta fondata l´eccezione di inammissibilità avanzata dalla resistente, non potendosi ritenere che l´odierno ricorso al Garante sia stato proposto tra le stesse parti e per il medesimo oggetto per cui risulta avviato il procedimento giudiziario cui hanno fatto riferimento le parti (cfr., art. 145, comma 2, del Codice);

RILEVATO in particolare che dinanzi al Tribunale di Benevento pende un procedimento di natura penale nel quale il ricorrente risulta essersi costituito parte civile per ottenere il risarcimento del danno lamentato;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, dal momento che la resistente, con attestazioni e documentazioni della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha fornito riscontro alla richiesta di accesso ai dati relativi alla presenza al lavoro dell´interessato nell´agosto 2005, comunicando i dati personali conservati al riguardo presso i propri archivi cartacei (dati non forniti con il riscontro all´interpello preventivo) e dichiarando di non detenere quelli relativi all´entrata e l´uscita raccolti mediante badge;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito alla richiesta di accesso dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Mp infissi s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli