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Provvedimento del 15 aprile 2008 [1514765]

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[doc. web n. 1514765]

Provvedimento del 15 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 29 febbraio 2008, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Claudio Zanolli presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Chubb Insurance Company of Europe S.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia redatta nel settembre 2007 dal medico di fiducia della compagnia assicuratrice (informazioni relative a un infortunio occorso il 17 luglio 2006);

VISTO che con il medesimo ricorso l´interessato ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del  7 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 20 marzo 2008 con la quale Chubb Insurance Company of Europe S.A., Rappresentanza generale per l´Italia, ha trasmesso al ricorrente una copia della perizia medico-legale richiesta;

VISTA la nota inviata via fax il 28 marzo 2008 con la quale il ricorrente ha confermato di aver ricevuto le informazioni richieste;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alla richiesta dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Chubb Insurance Company of Europe S.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto del mancato tempestivo riscontro fornito dalla società resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posto in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Chubb Insurance Company of Europe S.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli