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Trattamento di dati genetici a fini di disconoscimento di paternità - 25 marzo 2008 [1519557]

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[doc. web n. 1519557]

Trattamento di dati genetici a fini di disconoscimento di paternità - 25 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze datate 5 ottobre 2007, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con le quali XY, dopo che in un giudizio per il disconoscimento della paternità intentato da QY nei suoi confronti è stata prodotta una "consulenza ematologica" (redatta da Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l.) contenente dati personali di natura genetica allo stesso attribuiti, ha chiesto a QY, all´avv. Gianfranco Dosi (legale del sig. QY nel giudizio civile in corso), a Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l. e ad Agenzia romana investigazioni s.r.l. (che risulta aver raccolto due mozziconi di sigaretta dai quali si sarebbe ricavato il campione di saliva da cui sono stati poi estrapolati i dati genetici utilizzati nel predetto giudizio), di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, della loro origine, delle modalità, delle finalità e della logica del trattamento, nonché di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti che fossero venuti a conoscenza degli stessi;

RILEVATO che, con le medesime istanze, l´interessato ha anche chiesto il "blocco dei dati genetici allo stesso attribuiti e/o" la loro cancellazione, opponendosi a ogni loro ulteriore trattamento;

VISTO il ricorso, presentato il 17 dicembre 2007 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Paolo Ricchiuto) nei confronti di QY, dell´avv. Gianfranco Dosi, di Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l. e di Agenzia romana investigazioni s.r.l., con il quale il ricorrente, lamentando il mancato riscontro da parte di QY e ritenendosi insoddisfatto del riscontro fornito dagli altri titolari del trattamento, ha ribadito le proprie richieste e, in particolare, la richiesta di blocco e/o cancellazione dei dati genetici a lui attribuiti, ritenendo che gli stessi siano stati trattati in modo non conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali con particolare riguardo ai princìpi di lealtà e correttezza di cui all´art. 11 del Codice;

RILEVATO che, in ordine alla medesima vicenda, il ricorrente ha presentato in precedenza un distinto reclamo volto a chiedere al Garante una valutazione in ordine alla liceità del trattamento effettuato in tale vicenda dai diversi soggetti che hanno trattato i dati personali che lo riguardano;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 febbraio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota del 21 gennaio 2008 con la quale Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l. ha dichiarato di aver eseguito il test sulla variabilità individuale il 29 giugno 2004 in ossequio all´allora vigente quadro normativo, estraendo un profilo genetico da due mozziconi di sigaretta che l´Agenzia romana investigazioni (da cui li aveva ricevuti) dichiarava essere stati fumati da XY;

RILEVATO che la resistente ha precisato che "il profilo genetico ricavato dalla saliva presente sui mozziconi di sigaretta (…) è valido soltanto ai fini identificativi in quanto nessun dato sensibile circa eventuali patologie genetiche può essere ricavato dall´analisi dei sistemi (…) utilizzati, (…) validati internazionalmente esclusivamente per l´identificazione in campo forense";

RILEVATO che la resistente ha altresì dichiarato di aver distrutto tanto i mozziconi di sigaretta, quanto "i campioni di Dna a suo tempo ottenuti" e di non conservare altri dati personali relativi al ricorrente;

VISTA la nota inviata il 18 gennaio 2008 con la quale QY ha dichiarato che i dati genetici del ricorrente "e i risultati delle analisi di laboratorio sono stati trattati al solo ed esclusivo fine di utilizzazione nel giudizio civile" dinanzi al Tribunale di Roma e che gli stessi sarebbero stati comunicati soltanto alla propria famiglia e al proprio avvocato;

VISTA la nota datata 18 gennaio 2008 con la quale l´avv. Dosi ha comunicato che i dati relativi al ricorrente in proprio possesso sarebbero quelli "forniti dal sig. QY all´atto e nel contesto del mandato difensivo ricevuto per la causa in corso davanti al Tribunale di Roma (…) e quelli relativi alle prove tecniche di laboratorio effettuate sui mozziconi di sigaretta fumati dal medesimo sig. XY raccolte tramite l´Agenzia" romana investigazioni s.r.l. ed esaminate da Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l.; gli stessi sarebbero trattati "al solo ed esclusivo fine di utilizzazione nel giudizio civile (…) e non sono stati comunicati a nessun altro";

VISTA la nota inviata via fax il 21 gennaio 2008 e la memoria depositata il 24 gennaio 2008 con le quali Agenzia romana investigazioni s.r.l. (rappresentata e difesa dall´avv. Salvatore Frattallone), nel richiamare quanto già comunicato nel riscontro fornito a seguito dell´interpello preventivo, ha ricostruito la "successione cronologica dei fatti", precisando di aver operato a seguito del mandato (di cui ha allegato copia) conferitole dal sig. QY "al fine di promuovere l´eventuale causa di disconoscimento nei confronti del figlio", di aver raccolto "in distinte occasioni, i mozziconi di sigaretta che il sig. XY, allontanandosi da casa, aveva gettato sulla pubblica strada", di averli quindi inoltrati a Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l. e di aver eliminato ogni dato una volta ricevuto il pagamento del corrispettivo pattuito; rilevato che l´Agenzia resistente ha insistito sulla liceità del trattamento effettuato per l´esclusiva finalità dichiarata dal proprio cliente di difesa di un diritto in sede giudiziaria, sostenendo anche di non aver trattato alcun dato genetico relativo all´interessato non avendo ricevuto copia della relazione redatta dal laboratorio di analisi ed essendosi limitata, "come da specifico mandato, a raccattare i mozziconi da strada", senza sapere neanche "se effettivamente su di essi vi fosse o no saliva";

VISTO il verbale dell´audizione dell´8 febbraio 2008 e la memoria depositata in pari data dal ricorrente nella quale lo stesso, nel rappresentare alcune perplessità in ordine all´avvenuta cancellazione dei dati personali che lo riguardano da parte di Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l. e di Agenzia romana investigazioni s.r.l., ha insistito sulla illiceità del trattamento effettuato dai diversi titolari che hanno avuto parte nella vicenda, ribadendo la richiesta di cancellazione dei dati genetici ancora conservati dagli stessi e rilevando, in particolare con riferimento al trattamento attualmente effettuato dall´avv. Dosi, che gli stessi non sarebbero "indispensabili all´esercizio del diritto di difesa";

VISTE le note datate 21 febbraio e 4 marzo 2008 con le quali Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l. ha ribadito di non conservare dati personali del ricorrente dal momento che gli stessi non erano più di interesse della società "una volta consegnata la relazione (…) ed avuto saldato" il proprio onorario;

VISTE le memorie inviate via fax il 22 febbraio e il 7 marzo 2008 con le quali Agenzia romana investigazioni s.r.l., nel richiamare le precedenti argomentazioni, ha ribadito di non eseguire più alcun trattamento di dati personali del ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via fax il 22 febbraio 2008 con la quale l´avv. Dosi, in proprio e nell´interesse di QY, ha dichiarato di non ritenere allo stato possibile aderire alla richiesta di cancellazione dei dati genetici relativi al ricorrente, acquisiti, in modo ritenuto lecito, "al solo fine personale di azionare la causa di disconoscimento con la tranquillità di non esercitare una lite temeraria";

RILEVATO che i predetti resistenti hanno altresì dichiarato che i dati in questione non saranno più oggetto di ulteriore utilizzazione una volta che il tribunale dinanzi al quale è stato avviato il procedimento in questione (che "ha disposto (…) una Ctu genetica cui il sig. XY ha ritenuto finora di sottrarsi") avrà pronunciato sentenza;

VISTA anche la successiva nota inviata via fax il 6 marzo 2008 con la quale QY ha precisato di conservare, in relazione alla vicenda oggetto del ricorso, solo i dati personali prodotti nella controversia instaurata dinanzi al Tribunale di Roma, nonché le note del 6 e del 13 marzo 2008 con le quali anche l´avv. Gianfranco Dosi ha dichiarato di conservare soltanto i dati personali del ricorrente prodotti nel medesimo procedimento giudiziario (cioè, quelli contenuti nella relazione dell´Agenzia romana investigazioni s.r.l. che ha inviato in copia; nella relazione della Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l., allegata all´atto relativo alle richieste istruttorie; negli atti redatti per il procedimento giudiziario relativo al disconoscimento della paternità) e di non detenere "né foto, né registrazioni, né altri dati che facciano riferimento anche indiretto alla vicenda cui si riferisce il ricorso";

VISTE le note inviate il 28 febbraio, il 7 e il 12 marzo 2008 con cui il ricorrente ha richiamato le precedenti argomentazioni in ordine alla ritenuta illiceità del trattamento effettuato dai diversi titolari, dichiarandosi insoddisfatto dei riscontri ottenuti;

RILEVATO che l´odierno ricorso riguarda esclusivamente l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 e s. del Codice così come esercitati dal ricorrente con le istanze formulate il 5 ottobre 2007, rimanendo impregiudicata ogni valutazione di questa Autorità sulla liceità e correttezza del trattamento nel quadro dell´esame del menzionato reclamo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice sul ricorso proposto nei confronti di Agenzia romana investigazioni s.r.l. e Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l. che, nel completare il riscontro fornito prima della presentazione del ricorso, hanno in particolare dichiarato, con attestazione della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere alcun dato personale relativo al ricorrente (avendo cancellato ogni dato una volta portata a termine l´attività per la quale le informazioni erano state trattate) e di non poterne, quindi, effettuare un ulteriore trattamento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice sul ricorso proposto nei confronti dell´avv. Dosi in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice, tenuto conto del riscontro dallo stesso fornito nel corso del procedimento e, in particolare, del fatto che lo stesso ha dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere altri dati oltre quelli contenuti nella documentazione depositata in giudizio e messa a disposizione del ricorrente anche nell´ambito del procedimento relativo al predetto reclamo;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 145, comma 2, e 148, comma 1, lett b), del Codice la richiesta avanzata nei confronti di QY e del suo legale rappresentante nel giudizio civile, avv. Dosi, volta a ottenere il blocco e/o cancellazione dei dati genetici oggetto del ricorso e la connessa opposizione a ogni loro ulteriore trattamento, dal momento che, alla luce della documentazione acquisita nel corso dell´attuale procedimento e di quello relativo al reclamo e in particolare alla luce delle istanze avanzate dal ricorrente medesimo nel corso del giudizio civile per il disconoscimento della paternità, emerge un caso di sostanziale litispendenza, ravvisandosi una situazione di continenza tra l´oggetto dell´istanza riproposta dall´interessato con ricorso dinanzi al Garante e le deduzioni formulate dallo stesso nel giudizio pendente davanti al Tribunale volte a far ritenere inutilizzabili ai sensi dell´art. 11, comma 2, del Codice i dati prodotti in giudizio dal ricorrente per mezzo del suo legale rappresentante, l´avv. Dosi;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile, ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice, le rimanenti istanze avanzate nei confronti di QY, dal momento che, dalla documentazione in atti, non risulta che il trattamento dei dati personali che sarebbe stato dallo stesso effettuato abbia riguardato dati personali del ricorrente destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione e sia, quindi, soggetto all´ambito applicativo del medesimo Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto della complessità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Agenzia romana investigazioni s.r.l. e Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti dell´avv. Dosi in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

c) dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 145, comma 2, e 148, comma 1, lett b), del Codice, la richiesta di blocco e/o cancellazione dei dati genetici oggetto del ricorso e la connessa opposizione a ogni loro ulteriore trattamento, avanzata nei confronti di QY e del suo legale rappresentante nel giudizio civile, avv. Dosi;

d) dichiara inammissibili le restanti richieste avanzate nei confronti di QY;

e) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 25 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli