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[doc. web n. 1525408]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Jnternet di Petta Stefano&C. s.a.s. - 8 novembre 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 56 dell´8 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 15 luglio 2005 nei confronti della Jnternet di Petta Stefano & C. s.a.s. con sede in Olbia (OT) via Ammannati n. 16, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il sig. Luca Bosi ha presentato un ricorso al Garante, ai sensi dell´art. 145 del Codice, in data 30 ottobre 2004,  per mancato riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano ex art. 7 del Codice, atteso che la società non ha fornito alcun riscontro alla richiesta medesima;

RILEVATO che l´Ufficio, con nota n. 38212 del 31 dicembre 2004, notificata il 19 gennaio 2005, ha prorogato, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, il termine per la decisione del ricorso, invitando altresì la società a fornire riscontro all´interessato ex artt. 150, comma 2 e 157 del Codice;

CONSTATATO che l´Autorità ha adottato una decisione sul ricorso in data 9 febbraio 2005;

VISTO il verbale n. 13545/38965 del 15 luglio 2005, notificato in data 18 luglio 2005, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione agli artt. 150, comma 2, e 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, altresì, che la Jnternet di Petta Stefano & C. s.a.s. non ha fornito riscontro alle richieste formulate dall´Ufficio ex artt. 150, comma 2 e 157 del Codice;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di ottomila/00 euro;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni e le determinazioni di cui alla nota dell´Unità ricorsi in data 19 aprile 2005;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

alla  Jnternet di Petta Stefano & C. s.a.s., con sede in Olbia (OT), via Ammannati n. 16, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Banco di Sardegna S.p.A. – Direzione generale – Sassari, conto di tesoreria unica n. 49914" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE 

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1525408
Data
08/11/07

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca