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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Roma B - 8 novembre 2007 [1525454]

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[doc. web n. 1525454]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Roma B - 8 novembre 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 59 dell´8 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 28 aprile 2005 nei confronti dell´Azienda sanitaria locale Roma B (di seguito "Asl"), con sede in Roma, via Filippo Meda n. 35, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 7738 datata 21 aprile 2005) e su specifica delega di questa Autorità (n. 7740 del 21 aprile 2005), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 28 aprile 2005 dai quali è risultato che l´Asl effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a), b) e d) del Codice, da epoca anteriore al 1° gennaio 2004; considerato altresì, come comunicato dalla Asl, che la stessa ha effettuato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice solo in data 27 aprile 2005 e, quindi, oltre il termine previsto dall´art. 181, comma 1, lett. c) del Codice (30 aprile 2004);

VISTO il verbale n. 76 del 28 aprile 2005 con cui si è contestata alla predetta Asl la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´Asl, ribadendo di aver provveduto in ritardo alla notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice e chiedendo l´annullamento della contestazione amministrativa, ha giustificato la propria condotta  lamentando: la difficoltà di trovare, sin dai primi mesi del 2004, una corrispondenza tra i dati sensibili trattati dai singoli servizi aziendali e le tabelle relative ai trattamenti da notificare; la necessità di costituire un gruppo di lavoro con il compito, iniziato a novembre 2004 e terminato a dicembre dello stesso anno, di completare attività propedeutiche alla notificazione al Garante; la difficoltà di reperire i fondi (euro 150,00) per il pagamento dei diritti di segreteria; l´impossibilità di apporre la firma digitale al termine del procedimento telematico di notificazione, a causa della deficitaria assistenza tecnica prestata dai funzionari di Poste Italiane S.p.A. che ha costretto l´azienda sanitaria a rivolgersi ad un altro ente certificatore (Telecom Italia presso Pomezia); la gravissima carenza di personale di ogni servizio, ben nota alla Regione Lazio;

VISTA la richiesta di audizione, formulata nello scritto difensivo di cui sopra dall´azienda sanitaria ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 14269/41774 del 16 agosto 2007, inviata dal Garante a mezzo fax in data 17 agosto 2007 e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 17 settembre 2007 nel quale l´azienda sanitaria ha ribadito quanto rappresentato nella memoria difensiva chiedendo inoltre l´applicazione del minimo edittale della sanzione amministrativa contestata;

RILEVATO che l´attività svolta dall´azienda sanitaria configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale doveva essere assolto tempestivamente l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. a), b) e d) e 38 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´azienda non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione nei termini o alla pena accessoria, in quanto, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. f) del Codice il "titolare del trattamento" è definito come "la persona fisica, la persona giuridica (…) e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza". Il titolare del trattamento è, pertanto, tenuto ad avere, tramite le proprie articolazioni, puntuale conoscenza dei trattamenti effettuati, essendo sua esclusiva prerogativa individuarli e impartire le necessarie istruzioni agli eventuali responsabili del trattamento, anche nonostante il loro numero esiguo. La complessità della struttura organizzativa dell´Asl e le sue dimensioni non rilevano ai fini dell´esclusione della responsabilità amministrativa in ragione della perentorietà del termine previsto. Parimenti, non può ritenersi rilevante la circostanza che, nel congruo termine transitorio di quattro mesi dall´entrata in vigore del Codice previsto per la notificazione, siano sussistite eventuali difficoltà nel reperire i fondi necessari (euro 150,00) per il pagamento dei diritti di segreteria necessari alla notificazione e nell´individuare un idoneo ufficio postale dotato di firma digitale, attesa anche sia la possibilità di usufruire di altri soggetti convenzionati a tal fine con l´Autorità, cosa peraltro avvenuta in ritardo, sia la facilità di reperimento e acquisto sul mercato di appositi kit di autenticazione. Pertanto le diverse argomentazioni esposte, non possono essere considerate scriminanti ai fini della responsabilità amministrativa e non sussistono, quindi, i presupposti per invocare la "forza maggiore" quale causa di mancato perfezionamento dell´elemento soggettivo della violazione amministrativa;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su una sola testata giornalistica, identificata ne "Il Messaggero";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

all´Azienda sanitaria locale Roma B, con sede in Roma, via Filippo Meda n. 35, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulla testata giornalistica "Il Messaggero";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Roma" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE 

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1525454
Data
08/11/07

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca