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Provvedimento del 29 maggio 2008 [1531687]

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[doc. web n. 1531687]

Provvedimento del 29 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con la quale XY, YZ, [e altri], dipendenti del Comune di Imola, dopo la pubblicazione, il 18 novembre 2007, di un articolo dal titolo "Bretella, un premio ai tecnici comunali" che riportava i loro nomi con i compensi che gli stessi avrebbero ricevuto a titolo di incentivo per la progettazione di un´opera pubblica la cui realizzazione era stata sospesa a seguito di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell´Emilia Romagna, si sono rivolti al quotidiano "Corriere di Romagna" per chiedere la conferma dell´esistenza e la comunicazione dei dati personali che li riguardano, della loro origine, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché degli estremi identificativi di titolare e responsabile del trattamento; rilevato che gli interessati si sono anche opposti all´ulteriore trattamento dei dati perché, a proprio avviso, "acquisiti e pubblicati in modo non corretto e non veritiero";

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 febbraio 2008 e presentato nei confronti di Cooperativa editoriale giornali associati, in qualità di editore del quotidiano "Corriere di Romagna", con il quale gli interessati, non avendo ricevuto riscontro, hanno ribadito le proprie richieste, lamentando l´illiceità del trattamento effettuato, a loro avviso, in violazione dei princìpi di cui all´art. 11 del Codice e all´art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica con riferimento ai dati contenuti nell´articolo citato; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota del 1° aprile 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 18 aprile 2008 con la quale l´editore resistente ha comunicato che i dati personali dei ricorrenti contenuti nell´articolo pubblicato il 18 novembre 2007 e in una "determina firmata il 30 gennaio 2007 dal segretario comunale di Imola" messa a disposizione di alcuni consiglieri comunali, sono stati trattati nell´esercizio legittimo del diritto di cronaca in relazione a una vicenda che aveva destato interesse nell´opinione pubblica imolese -anche in riferimento alla decisione del Tar "poi sospesa dal Consiglio di Stato"- e diffusi esclusivamente, con la pubblicazione della pagina in questione, "nell´area del circondario imolese";

VISTA la nota del 2 maggio 2008 con la quale i ricorrenti hanno contestato il riscontro in relazione all´origine dei dati e alle finalità del loro trattamento, sostenendo che "la determina" in questione sarebbe stata posta a disposizione non dei consiglieri comunali (ma, probabilmente, solo di uno di essi a seguito di un´istanza di accesso ai sensi dell´art. 43, comma 2, del d.lg. n. 267/2000 e dell´art. 33 del regolamento del Consiglio comunale) e che le informazioni in questione, non verificate, sarebbero state diffuse al pubblico in modo fuorviante e con dettagli a loro avviso non essenziali per l´esercizio del diritto di cronaca;

VISTA la nota fatta pervenire il 19 maggio 2008 con la quale l´editore resistente, nel richiamare il segreto professionale con riferimento alla fonte della notizia, ha comunicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e ha precisato che le informazioni "ufficiose raccolte negli ambienti della politica non sono state pubblicate fino a quando non è stato possibile verificare pienamente la veridicità della notizia e delle somme indicate controllando direttamente sulla copia della determina" che era stata, a suo avviso, acquisita legittimamente da un consigliere comunale; rilevato che il resistente ha insistito sulla liceità del trattamento effettuato, sempre a suo avviso, nel rispetto del diritto di cronaca, con riferimento ad un "incentivo, dovuto per legge (...) pagato da un ente pubblico a pubblici dipendenti su un´opera al centro di un acceso dibattito politico e fonte di pronunce della giustizia amministrativa";

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 maggio 2008 con la quale XY e YZ, nel prendere atto del riscontro ottenuto, hanno insistito per conoscere la fonte della notizia (il consigliere comunale che avrebbe fornito il documento e i soggetti con cui la stessa è stata verificata);

RILEVATO che nel caso di specie il trattamento risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso degli interessati,  nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell´esposizione, "essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico": art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica);

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, l´opposizione al trattamento dei dati non risulta fondata dal momento che le informazioni personali relative ai ricorrenti contenute nell´articolo contestato sono state diffuse senza travalicare i citati limiti del diritto di cronaca, per illustrare un fatto di interesse pubblico nel contesto locale di maggiore diffusione della testata giornalistica;

RITENUTO, altresì, in riferimento ai dubbi sollevati dai ricorrenti in ordine alla liceità dell´acquisizione delle informazioni in questione, che non risulta provato, allo stato della documentazione in atti, che le stesse siano state acquisite illecitamente in sede giornalistica anche considerando che:

1) la determina in cui sono riportati tali dati fa parte della categoria di atti il cui regime di pubblicità è disciplinato dall´art. 10, comma 1, del d.lg. n. 267/2000 secondo cui "tutti gli atti dell´amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l´esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese";

2) non risulta in atti che, per la medesima determina, il sindaco abbia formulato la "temporanea e motivata dichiarazione" di riservatezza richiesta ai sensi della predetta disposizione; il giornalista, quindi, al pari di altri cittadini, poteva ottenerne direttamente l´esibizione da parte degli uffici comunali;

RILEVATO che la presente dichiarazione di infondatezza lascia impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere nelle sedi competenti i propri diritti nei confronti del (in atti non identificato) consigliere comunale che, a loro avviso, avrebbe violato i propri doveri nel fornire al giornalista una copia della determina ottenuta, ai soli fini dell´espletamento del proprio mandato, ai sensi della disciplina sull´accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunali;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste alle quali l´editore resistente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso medesimo, ha fornito un sufficiente riscontro, tenuto anche conto che l´art. 138 del Codice lascia impregiudicate le norme poste a tutela del segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del riscontro fornito solo nel corso del procedimento, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata l´opposizione al trattamento formulata dai ricorrenti;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico dell´editore resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 29 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli