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Ordinanza ingiunzione - 26 giugno 2008 [1547896]

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[doc. web. n. 1547896]

Ordinanza ingiunzione - 26 giugno 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 43 del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione di violazione amministrativa redatta in data 23 novembre 2006 nei confronti di XX & Partners Executive Search s.a.s. di XX con sede in Milano, viale XX (poi cancellata dal registro delle imprese in data 12 febbraio 2008), in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 7738 datata 21 aprile 2005) e su specifica delega di questa Autorità (n. 7740 del 21 aprile 2005), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 22 giugno 2005 dai quali è risultato che la società ha effettuato una raccolta di dati personali (indirizzo e-mail, nome, cognome, titolo di studio, specializzazioni) tramite il sito Internet www...;

VISTO il verbale n. 22531/42561 del 23 novembre 2006 con cui l´Ufficio, a fronte di altri elementi istruttori acquisiti successivamente all´accertamento della Guardia di finanza, ha contestato alla società la violazione prevista dall´art. 161 del Codice in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha sostenuto, tra l´altro, quanto segue:

a) la contestazione sarebbe tardiva in quanto notificata oltre i termini di legge previsti dall´art. 14 della legge n. 689/1981; la stessa non indicherebbe inoltre le motivazioni per le quali la violazione non è stata contestata immediatamente ai sensi della medesima norma;

b) la società, in caso di ricezione di curricula tramite il sito Internet www..., contatterebbe gli interessati telefonicamente  per fissare un appuntamento conoscitivo, rendendogli, nel contempo, l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice;

VISTA la richiesta di audizione formulata dalla società ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 7227/42561 del 19 marzo 2008, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data e regolarmente pervenuta;

VISTA la nota dello studio legale Sciumè Zaccheo & associati del 27 marzo 2008 con la  quale è stato dato atto della rinuncia, da parte della società, all´audizione richiesta;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all´interessato poiché:

a) il verbale di operazioni compiute redatto dalla Guardia di finanza ha semplicemente constatato l´esistenza di un trattamento dei dati effettuato tramite il sito Internet www..., illustrandone le finalità e le principali modalità, senza prendere in alcun modo in considerazione lo specifico  profilo dell´assolvimento degli obblighi dell´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice. Anche la richiesta di informazioni formulata dall´Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice, presupposto dell´attività svolta dalla Guardia di finanza, non prevedeva uno specifico approfondimento in merito all´articolo 13 del Codice. Solo dopo avere avuto concreta contezza del trattamento dei dati in argomento l´Autorità, di sua iniziativa, ha potuto accertare ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, con atto del 28 agosto 2006, la violazione degli obblighi previsti dall´art. 13 del Codice, provvedendo alla notifica della contestazione (27 novembre 2006)  entro il termine di 90 (novanta) giorni previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981;

b) l´art. 13 del Codice impone che l´informativa venga resa agli interessati "previamente", ovvero, nel caso di specie, nel momento in cui i dati vengono inseriti dagli interessati negli appositi modelli riportati sul sito Internet www.... La società stessa ha ammesso, come esplicitato negli scritti difensivi, che l´informativa agli interessati che hanno fornito i dati verrebbe resa oralmente solo quando " (…) la signora XX provvede a contattare direttamente i candidati (…)". Peraltro non risulta in atti, né è stato fornito alcun riscontro nell´ambito del procedimento, che la società abbia fornito all´interessato un´informativa completa nei termini di cui all´art. 13 del Codice;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) tramite il sito Internet www..., finalizzato all´esercizio dell´attività di ricerca e selezione di personale, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di tremila euro;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a XX & Partners Executive Search s.a.s. di XX con sede in Milano, viale XX (cancellata dal registro delle imprese in data 12 febbraio 2008), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Milano" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1547896
Data
26/06/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca