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Provvedimento del 2 aprile 2009 [1608048]

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[doc. web n. 1608048]

Provvedimento del 2 aprile 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 febbraio 2009, con il quale XY ha ribadito la richiesta contenuta in un´istanza (a cui, a suo avviso, è seguito un riscontro non idoneo) formulata ai sensi degli artt. 7 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), indirizzata al Parroco della Parrocchia di Santa Maria Oltrebut e di San Martino Vescovo di Tolmezzo, volta a far annotare "in italiano" (anziché "in latino" come  risultava dal riscontro ricevuto dall´interessato) sul registro dei battesimi la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 febbraio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la Parrocchia a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 24 febbraio 2009 con la quale il parroco  della citata Parrocchia, nel sostenere che "nell´ordinamento canonico della Chiesa cattolica di rito latino la lingua originale degli atti ufficiali è ovviamente la lingua latina", ha comunque trasmesso al ricorrente copia della richiesta annotazione tradotta in lingua italiana;

VISTE le comunicazioni pervenute a mezzo fax l´11 e il 17 marzo 2009 con le quali la Curia Arcivescovile di Udine ha rappresentato di aver prontamente autorizzato la Parrocchia resistente ad effettuare l´annotazione richiesta, di cui era stato informato l´interessato con una comunicazione dove "tutto l´essenziale era scritto in italiano ed era sufficientemente evidente";

VISTA la nota datata 2 marzo 2009 e le successive comunicazioni del 5 e del 13 marzo 2009 con le quali il ricorrente ha dichiarato che "il riscontro effettuato su invito del Garante dal Parroco intimato appare satisfattivo della pretesa azionata con il ricorso", ribadendo la sola richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti;

Roma, 2 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1608048
Data
02/04/09

Tipologie

Decisione su ricorso