g-docweb-display Portlet

Adempimenti privacy semplificati per il Servizio nazionale di protezione civile in Abruzzo - 4 giugno 2009 [1621162]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1621162]

Adempimenti privacy semplificati per il Servizio nazionale di protezione civile in Abruzzo - 4 giugno 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere del Garante in ordine a una bozza di ordinanza, da emanarsi ai sensi dell´articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Il presente parere si riferisce ad una versione della bozza che tiene conto di alcune indicazioni fornite, per le vie brevi, ai competenti uffici dell´Amministrazione interessata.

OSSERVA

La bozza di ordinanza sancisce che i soggetti operanti nell´ambito del Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della suddetta legge n. 225 del 1992 (fra i quali sono compresi anche soggetti privati, come, ad esempio, le associazioni di volontariato) sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici, ai fini dell´applicazione delle pertinenti disposizioni previste dal Codice per i trattamenti effettuati da tale categoria di soggetti (artt. 18 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ciò, allo scopo di assicurare "la più efficace gestione dei flussi e dell´interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari", negli ambiti territoriali oggetto dello stato di emergenza deliberato in ordine agli eventi sismici che hanno colpito alcune località dell´Abruzzo il 6 aprile u.s..

Al fine di bilanciare gli interessi connessi alla salvaguardia della popolazione colpita dal sisma con i diritti individuali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, la bozza di ordinanza autorizza i predetti soggetti, contitolari del trattamento dei dati, a trattare dati personali, anche sensibili e giudiziari, a prescindere dal consenso dell´interessato e in deroga alle norme di cui agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del Codice, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e di quelle volte a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dal sisma, e comunque nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.

La bozza di ordinanza dispone, inoltre, sempre per i medesimi soggetti e fino al 31 luglio 2009, la sospensione dell´adempimento di taluni obblighi previsti dal Codice, come quello di rendere l´informativa all´interessato (art. 13), di designazione degli incaricati del trattamento (art. 30), nonché dell´applicazione delle norme in materia di misure minime di sicurezza (art. 33 e ss. e allegato B). Alla scadenza del termine, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile forniranno un´informativa semplificata e potranno adottare misure minime di sicurezza semplificate, secondo le modalità individuate con provvedimenti di questa Autorità d´intesa con l´Amministrazione interessata.

Infine, per tutti i soggetti operanti nel territorio oggetto della dichiarazione dello stato d´emergenza, titolari o responsabili del trattamento (e non soltanto, quindi, per quelli del Servizio nazionale di protezione civile) sono prorogati i termini di alcuni adempimenti previsti a loro carico nell´ambito del procedimento relativo ai ricorsi presentati al Garante e per la decisione dell´Autorità (artt. 146, commi 2, e 150, comma 2, del Codice), limitatamente ai ricorsi presentati alla data del 6 aprile 2009 e a quelli che dovessero pervenire fino al 31 luglio 2009.

Ciò premesso, il Garante non ha rilievi da formulare ed esprime, quindi, parere favorevole sulla bozza di ordinanza.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sulla bozza di ordinanza recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Roma, 4 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi