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Provvedimento del 14 maggio 2009 [1621166]

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[doc. web n. 1621166]

Provvedimento del 14 maggio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 27 marzo 2009 nei confronti di Crif S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Isidoro Di Giovanni e Marcello Bernarduzzi) ha ribadito la richiesta –già avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano conservati dalla resistente relativi all´iscrizione di una ipoteca giudiziale, già oggetto di cancellazione per annotazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari (ora Agenzia del territorio) di Chieti; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per la presentazione del ricorso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 marzo 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 16 aprile 2009 con la quale il titolare del trattamento, nel rappresentare di avere già fornito riscontro in data 18 ottobre 2008, ha precisato che le informazioni di cui l´interessato ha chiesto la cancellazione sono, a suo avviso, lecitamente trattate, in quanto "complete e aggiornate rispetto a quanto registrato presso la fonte pubblica di provenienza ed ancora legittimamente censite nella banca dati Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari, come da report aggiornato che si allega";

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in ordine al rispetto dei principi di liceità, correttezza, qualità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati e ai tempi della loro conservazione, in applicazione, in particolare, del codice deontologico previsto dall´art. 61 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente dal momento che gli stessi, allo stato della documentazione in atti, non risultano conservati dalla resistente in violazione di legge; ciò in quanto la locuzione utilizzata nel caso di specie, "annotamento-cancellazione totale" fornisce una rappresentazione esatta ed aggiornata delle informazioni relative al bene in questione corrispondenti a quelle conservate presso i competenti uffici dell´Agenzia del territorio;

RITENUTO che tale modalità di annotazione corrisponde alle indicazioni fornite dall´Autorità con il provvedimento del 5 giugno 2008 (doc. web n. 1535726).

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 14 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi