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Divieto all'invio di comunicazioni promozionali via telefax senza consenso preventivo - 22 maggio 2009 [1621364]

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[doc. web n. 1621364]

Divieto all’invio di comunicazioni promozionali via telefax senza consenso preventivo - 22 maggio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del Cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le segnalazioni dell´avv. Paolo Pulze, dell´avv. Roberto Mignone e della General Fashion di Roberto Varrà, con le quali è stata lamentata la ricezione da parte di varie società di fax indesiderati contenenti la promozione di alcuni servizi di telefonia;

CONSIDERATO che, a seguito dell´istruttoria condotta è emerso che le utenze telefoniche dalle quali risulta siano partiti i fax indesiderati (02/94195012; 06/87435080; 06/87435081; 02/94195030; 06/91594452) sono ricollegabili alla titolarità della società Enterprise Service srl (di seguito indicata come Enterprise), come dichiarato dalla società Bitmovers srl (v. note del 14 ottobre 2008 e 7 marzo 2009) e confermato anche dall´Enterprise con nota del 13 gennaio 2009;

VISTE le note inviate in data 13 gennaio 2009 e 30 aprile 2009, a seguito di specifiche richieste di informazioni dell´Autorità, con le quali Enterprise ha affermato, riguardo alle modalità e forme di raccolta dei dati personali, che "…il segnalante, come tutti gli interessati che ricevono i nostri messaggi, ricevono successivamente alla comunicazione promozionale e al conferimento dei propri dati personali l´informativa" di cui all´art. 13 del Codice;

RILEVATO che, nelle medesime note, Enterprise ha dichiarato come "…..non sia necessario il consenso espresso per il trattamento dei dati inerenti soggetti  che svolgono attività economica e dei dati provenienti da elenchi pubblici", così ammettendo di omettere il preventivo necessario consenso all´invio delle proprie comunicazioni promozionali tramite telefax;

VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale questa Autorità ha individuato le modalità e garanzie per l´inserimento e il successivo utilizzo dei dati personali di abbonati e utenti negli elenchi telefonici alfabetici del c.d. "servizio universale";

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale questa Autorità ha individuato procedure semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici"), prescrivendo anche alcune misure che devono essere adottate in riferimento alle modalità di acquisizione e inserimento dei dati personali e all´informativa agli interessati;

RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori emergente da tale provvedimento fa salve le peculiari garanzie operanti, anche nell´ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate ai sensi dell´art. 130 del Codice;

RILEVATO che l´art. 130, comma 2 del Codice prevede per l´invio di messaggi mediante telefax il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato, anche qualora i dati siano tratti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e anche se i destinatari delle comunicazioni promozionali siano soggetti che svolgono un´attività economica;

RILEVATO che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nel caso di specie, tale consenso sia stato richiesto all´interessato, prima dell´inizio del trattamento dei dati;

CONSIDERATO che l´invio di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da Enterprise senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal titolare del trattamento, carattere sistematico;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Enterprise un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RILEVATA, altresì, la necessità di adottare nei confronti di Enterprise un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

CONSIDERATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´omessa informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a  Enterprise Service srl, con sede legale in Ariano Irpino (AV), in via Torana  n. 96, il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a Enterprise Service srl di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nel precedente punto a), fornendone adeguata documentazione al Garante entro il giorno 19 giugno 2009.

Roma, 22 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi