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No alla ricerca in tv degli adottati - 6 maggio 2010 [1718239]

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[doc. web n. 1718239]

vedi anche
[comunicato stampa]
[provv. 8 aprile 2010]

No alla ricerca in tv degli adottati - 6 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTE le segnalazioni dell´avv. Francesca Ichino Pellizzi, dell´Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (di seguito “ANFAA”) e del Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova presentate rispettivamente il 12, 19 e 28 marzo 2010, con le quali è stata lamentata una violazione di legge in relazione al trattamento di dati personali riferibili a vicende di adozione effettuato nel corso della puntata del 10 marzo 2010 del programma Festa Italiana, trasmesso su RAIUNO da Rai Radiotelevisione S.p.a. (di seguito Rai S.p.a.); considerato, in particolare, che nelle segnalazioni viene rappresentato il fatto che nella puntata "è stata ospitata e promossa una ricerca, da parte del genitore naturale, della figlia adottata con l´indicazione pubblica di elementi identificanti quali il nome di battesimo e l´età esatta" e altresì che la citata trasmissione si occupa spesso di vicende adottive –specialmente nell´ambito di un´apposita rubrica denominata "Ti cerco"- allo scopo di favorire la ricerca degli adottati da parte dei genitori naturali o viceversa;

VISTI i primi elementi istruttori acquisiti da Rai S.p.a. anche nel corso dell´audizione del 2 aprile 2010;

VISTA la successiva segnalazione del 2 aprile nella quale l´ANFAA ha denunciato analoghe violazioni in relazione ad altre due successive puntate del programma e in particolare ha specificato che: a) nella puntata del 30 marzo era stato presentato il caso di una ragazza alla  ricerca del fratello biologico e, a tal fine, con le modalità già segnalate per la puntata del 10 marzo, "in sovrimpressione scorreva un appello in cui si invitava chiunque avesse informazioni utili a mettersi in contatto con la redazione tramite il numero verde indicato"; b) nella puntata del 1° aprile, in un caso analogo di ricerca da parte di una donna adottata della sorella minore, anch´essa adottata, "oltre al solito appello nei sottotitoli, è stato anche mandato in onda un filmato con le immagini della minore risalente al periodo precedente l´inserimento in famiglia adottiva";

VISTO il provvedimento dell´8 aprile 2010 con cui il Garante, considerata la delicatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l´urgenza di fornire adeguata tutela alle persone adottate e alle famiglie adottive interessate ha provveduto a disporre il blocco di ogni ulteriore trattamento – compresa l´eventuale diffusione on line- delle informazioni relative alle vicende adottive trattate nelle puntate del 30 marzo e 1° aprile 2010, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento; ritenuto invece di non dover adottare un analogo provvedimento d´urgenza in relazione al trattamento effettuato nella puntata del 10 marzo in ragione delle prime indicazioni fornite a Rai S.p.a nel corso dell´audizione e dell´impegno assunto dall´emittente di "vincolare" la predetta puntata in relazione alle vicende adottive in essa trattate;

RILEVATO che, successivamente all´adozione del provvedimento di blocco e in pendenza dell´istruttoria, nella puntata di Festa italiana del 13 aprile sono stati trattati nuovamente dati personali attinenti alla vicenda adottiva raccontata nel corso della puntata del 30 marzo, essendo stato documentato il ritrovamento della persona cercata e l´incontro tra quest´ultima e la sorella e la madre biologiche che lo cercavano;

RAVVISATA pertanto la necessità di avviare per tale specifico profilo un autonomo procedimento in relazione alle conseguenze previste dall´art. 162, comma 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) per inosservanza di un provvedimento del Garante, nonché di segnalare il caso all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza alla luce di quanto previsto all´art. 170 del Codice;

CONSIDERATO che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l´adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice);

RILEVATO che dall´istruttoria non sono emersi elementi idonei a modificare le valutazioni poste da questa Autorità a fondamento del provvedimento di blocco ma, al contrario, risulta confermato che:

a) nel corso delle trasmissioni del 10 e 30 marzo e 1° aprile  sono stati trattati dati personali relativi a vicende adottive e a persone adottate, nonché diffusi dati idonei a identificare le predette persone, spesso associati a delicate informazioni sul loro passato;

b) contrariamente a quanto affermato da Rai S.p.a., gli appelli lanciati e le scritte che appaiono in sovraimpressione nel corso della trasmissione evidenziano come il trattamento dei dati avesse come scopo la ricerca degli adottati da parte di membri della famiglia naturale di origine;

RITENUTO di non poter condividere le osservazioni formulate da Rai S.p.a. secondo la quale le puntate oggetto di blocco trattano "vicende che riguardano maggiorenni, fratelli e sorelle e non genitori e figli, con evidente insussistenza delle ragioni di riservatezza rispetto al legame con i genitori naturali ed adottivi" e che "le prescrizioni della legge sulle adozioni, pertanto, non vengono in rilievo nel caso di specie";

RILEVATO infatti che già dalla visione della puntata del 30 marzo risulta come la ricerca dell´adottato sia stata promossa dalla sorella anche quale "portavoce" (come afferma la stessa nella puntata) della madre biologica e che ciò viene decisamente confermato dalla visione della puntata del 13 aprile in cui viene organizzato l´incontro tra le due donne e l´adottato; rilevato, ancora, che la puntata del 1° aprile documenta la ricerca di una ragazza adottata -resa identificabile attraverso la divulgazione di alcuni dati personali- da parte della sorella naturale la quale risulta avere rapporti costanti con la famiglia naturale;

RITENUTO che tali operazioni contrastino con la ratio della disciplina sulle adozioni la quale individua specificamente quali sono i presupposti perché l´adottato possa accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l´identità dei genitori biologici, delineando un percorso preordinato a tutelare, attraverso particolari procedure e l´intervento dei soggetti e delle istituzioni competenti, la personalità dell´adottato –anche divenuto maggiorenne- e i contesti familiari interessati (artt. 27, 28, e 73 legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149);

RITENUTO dunque che tali trattamenti di dati siano illeciti alle luce delle diposizioni del Codice (in particolare, artt. 2, 11 e 137) e delle citate disposizioni in materia di adozione richiamate anche nel provvedimento dell´8 aprile;

RITENUTO pertanto necessario disporre, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, nei confronti di Rai S.p.a.,  quale titolare del trattamento, il divieto di ogni ulteriore trattamento – compresa l´eventuale diffusione on line- dei dati personali già oggetto del provvedimento di blocco dell´8 aprile 2010 e, in particolare, dei dati relativi alla vicenda adottiva trattata dalla trasmissione televisiva Festa Italiana (RAIUNO) nella puntata del 30 marzo e riproposta in quella del 13 aprile, nonché dei dati relativi alla vicenda adottiva trattata nella puntata del 1° aprile 2010; ciò, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO altresì necessario estendere il divieto anche al trattamento dei dati personali relativi alla vicenda adottiva trattata nel corso della puntata del 10 marzo sopra descritta, configurando anch´esso, allo stato, un trattamento illecito alla luce delle citate disposizioni del Codice e della legge n. 184/1983;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del detto divieto, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter del Codice;

RILEVATO inoltre che, oltre ai casi segnalati, la trasmissione Festa italiana si è occupata altre volte di vicende adottive e che, come confermano le registrazioni inviate da Rai S.p.a. a titolo esemplificativo (in particolare quella del 25 novembre 2009), vengono trattati e diffusi dati personali volti ad individuare persone adottate al fine di favorirne l´incontro con il genitore naturale;

RITENUTO pertanto di dover ribadire il richiamo formulato nel provvedimento dell´8 aprile in ordine alla necessità che Rai S.p.a assicuri la dovuta osservanza delle citate disposizioni in materia di adozione e, in particolare, che si astenga dal diffondere, in relazione a storie di genitori biologici e figli adottivi, i nomi veri, le reali date di nascita, immagini e altre informazioni idonee a permettere l´identificazione delle persone oggetto di eventuale ricerca, così da compromettere  il rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché gli specifici interessi tutelati dagli artt. 27 e 28 della citata legge 4 maggio 1983, n. 184 (e sue succ. modifiche);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali – d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone nei confronti di Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ogni ulteriore trattamento – compresa l´eventuale diffusione on line- dei dati personali già oggetto del provvedimento di blocco dell´8 aprile 2010 e in particolare dei dati relativi alla vicenda adottiva trattata dalla trasmissione televisiva Festa Italiana (RAIUNO) nella puntata del 30 marzo e riproposta in quella del 13 aprile, nonché dei dati relativi alla vicenda adottiva trattata nella puntata del 1° aprile 2010; dispone, inoltre, analogo divieto in relazione ai dati personali relativi alla vicenda adottiva trattata nella puntata del 10 marzo e descritta in premessa; il divieto opera con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dispone di avviare un autonomo procedimento in relazione alle conseguenze previste dall´art. 162, comma 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per l´inosservanza del provvedimento del Garante dell´8 aprile 2010, nonché di segnalare il caso all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza alla luce di quanto previsto all´art. 170 del Codice citato;

c) raccomanda a Rai S.p.a. di assicurare la dovuta osservanza delle citate disposizioni in materia di adozione e, in particolare, di astenersi dal diffondere, in relazione a storie di genitori biologici e figli adottivi, i nomi veri, le reali date di nascita, immagini e altre informazioni idonee a permettere l´identificazione delle persone oggetto di eventuale ricerca, così da compromettere il rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché gli specifici interessi tutelati dagli artt. 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (e sue succ. modifiche).

Roma,  6 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi