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Aggiornamento 2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010 - 10 giugno 2010 [1734415]

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[doc. web n. 1734415]

Aggiornamento 2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010 - 10 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale;

Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A3 al Codice);

Vista la richiesta di parere sull´Aggiornamento 2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010, trasmessa dall´Istat il 27 gennaio 2010 con lettera n. SP/75.2010 e le successive integrazioni inviate con le note del 6 aprile 2010 n. SP/392.2010 e del 17 maggio 2010 n. SP/559.2010;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L´Istituto nazionale di statistica ha chiesto al Garante, ai sensi dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, il parere sull´Aggiornamento 2010 del Programma statistico nazionale (di seguito Psn) 2008-2010.

L´Istat ha evidenziato che i prospetti identificativi dei progetti sono stati oggetto di verifiche volte ad assicurare la corretta individuazione della natura dei dati trattati e delle modalità di trattamento. L´Istituto, inoltre, ha rappresentato l´intenzione di predisporre nuovi modelli di prospetti identificativi per il triennio 2011-2013 al fine, in particolare, di "superare alcune difficoltà interpretative già segnalate da codesta Autorità" in precedenti pareri resi sui Programmi statistici nazionali.

Con specifico riferimento ai sistemi informativi, sui quali il Garante si è già espresso nel parere del 24 settembre 2009 sull´Aggiornamento 2009-2010, l´Istat ha precisato che, a seguito di appositi approfondimenti, in alcuni progetti non è stato possibile cancellare i dati identificativi, poiché la conservazione di tali dati risulta necessaria anche successivamente alla costruzione del sistema informativo statistico. In tali casi, nel prospetto identificativo del progetto è stata, quindi, riportata la specifica motivazione addotta dal titolare del trattamento relativa alle circostanze che renderebbero essenziale l´ulteriore conservazione dei dati identificativi (cfr. art. 11 codice di deontologia).

OSSERVA:

Il presente parere è formulato con riferimento al trattamento di dati personali inseriti per la prima volta nell´Aggiornamento 2010 ed alle modifiche apportate ai prospetti identificativi relativi a lavori statistici già inclusi nel Psn 2008-2010 e nel relativo Aggiornamento 2009-2010.

A seguito dell´esame analitico del Programma occorre formulare le seguenti osservazioni, in parte già espresse nei pareri resi dal Garante sui precedenti programmi statistici nazionali.

1. Dati sensibili e giudiziari.
1.1. Fonti normative.
Nei prospetti identificativi relativi a progetti che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari è stato inserito un nuovo campo denominato "Sorgente". Dall´esame dei prospetti, tuttavia, non risulta chiaro se tale indicazione si debba riferire all´atto programmatico che ha previsto la realizzazione del progetto, alla fonte normativa che disciplina il trattamento  amministrativo oggetto di elaborazione, ovvero alla disposizione di legge o di regolamento che prevede espressamente il trattamento statistico (Rilevazione: PAB-00020 - Indagine sulla soddisfazione dei cittadini con i servizi dell´amministrazione pubblica; Rilevazione: IST-00088 - Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo; Elaborazione: INT-00018 - Acquisto e reiezione della cittadinanza italiana; Elaborazione: INT-00058 - Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti asilo da e per l´Italia provenienti da altri paesi dell´Unione Europea; Rilevazione: IST-00095 - Cause di morte; Rilevazione: SAL-00018 - Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati).

Al riguardo, si rappresenta, come già precisato dal Garante nei precedenti pareri (v., in particolare, parere del 15 novembre 2007), che l´inserimento di un campo contenente le fonti normative che rendono lecito il trattamento risulta necessario, in particolare, al fine di informare gli interessati circa l´esistenza di una norma di legge o di regolamento che consenta la raccolta di dati sensibili e giudiziari, indipendentemente dalla volontà dell´interessato di aderire alla ricerca.

Al riguardo, si precisa, pertanto, che nel campo "Sorgente" (o altro campo analogo) deve essere indicato unicamente l´atto normativo idoneo a legittimare il trattamento per finalità statistiche di dati sensibili o giudiziari. Ulteriori e diverse indicazioni, al fine di non ingenerare confusione negli interessati, potranno eventualmente essere inserite in altri campi.

1.2. Persone giuridiche.
Come già rilevato nel parere del 22 ottobre 2008, la normativa in materia di protezione dei dati personali trova applicazione anche in riferimento alle persone giuridiche (soggetti interessati cui possono riferirsi anche dati sensibili, quali, ad esempio, l´adesione a partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, art. 4, comma 1, lett. d) ed i) del Codice). Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione nella valutazione dei progetti da inserire nel Psn, al fine di poter correttamente individuare, nei relativi prospetti identificativi, le variabili rilevate o elaborate che possano comportare il trattamento di tali informazioni sensibili (Rilevazione IST-00916 - Rilevazione delle organizzazioni di volontariato; Rilevazione IST-02113 - Rilevazione censuaria su unità istituzionali del settore non profit (2°Censimento delle istituzioni non profit); Rilevazione IST-02296 - Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni non profit).

In tale quadro, quindi, si ricorda che la mancata individuazione di informazioni sensibili e giudiziarie nei prospetti identificativi comporta l´impossibilità di trattare questo tipo di dati.

1.3. Dati genetici.
Nel prospetto TOS-00001 - Difetti congeniti alla nascita ed in periodo post-natale, gravidanze interrotte per difetti congeniti, viene indicato tra i principali caratteri rilevati il cariotipo. L´Autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007 prevede, in particolare, che possano essere trattati dati genetici indispensabili per finalità di "ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela della salute della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico (…) da svolgersi con il consenso dell´interessato salvo che nei casi di indagini statistiche o di ricerca scientifica previsti dalla legge".

Pertanto, oltre al rispetto della citata Autorizzazione del Garante, nella predisposizione dei nuovi modelli di prospetti identificativi, laddove vi siano progetti che comportino il trattamento di dati genetici, occorre, anche al fine di poter rendere agli interessati un´informativa completa, che tale autonoma categoria di informazioni venga opportunamente evidenziata.

2. Finalità del trattamento.
Si evidenzia che "i dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati (…) per scopi di altra natura" (cfr. art. 105, comma 1, del Codice). I prospetti identificativi, quindi, devono individuare unicamente la finalità statistica che rende necessario il trattamento di informazioni personali e che non potrebbe essere perseguita tramite dati anonimi (cfr. art. 6-bis, comma 1, d.lg. n. 322/1989).

In tale quadro, si valuta positivamente la modifica apportata al prospetto relativo alla rilevazione MIL-00015-Percorsi formativi dalla scuola dell´infanzia alla scuola secondaria di primo grado, che attualmente nel campo "Motivo del ricorso all´uso di dati personali" indica la sola finalità statistica relativa all´esecuzione di indagini, continue e longitudinali. Nella prima versione di tale prospetto identificativo, trasmessa per la richiesta di parere, veniva, invece, altresì indicata la diversa finalità amministrativa della vigilanza sull´adempimento del dovere d´istruzione e formazione.

3. Modalità di trattamento dei dati.
Con riferimento agli obblighi generali previsti all´art. 6-bis, commi 5 e 6 del d.lg. n. 322/1989, relativi all´anonimizzazione dei dati dopo la raccolta ad alle cautele per l´eventuale conservazione di dati identificativi, si richiama integralmente quanto già precisato precedentemente dal Garante, in particolare, nel parere del 15 novembre 2007, reso sul Programma statistico nazionale 2008-2010.

Nel prendere atto positivamente della manifestata intenzione di predisporre nuovi modelli di prospetti identificativi, anche alla luce delle predette osservazioni formulate dal Garante, occorre tuttavia evidenziare che, anche dall´analisi dei prospetti informativi inseriti nell´Aggiornamento 2010 in esame, risultano ancora numerosi i lavori statistici che trattano dati personali sensibili che, oltre a non prevedere l´anonimizzazione dei dati dopo la raccolta, non garantiscono la conservazione separata dei dati identificativi quando i dati stessi, anche di carattere sensibile e giudiziario, sono conservati per ulteriori trattamenti statistici (cfr. art. 6-bis, commi 5 e 6, d.lg. 322/1989) (Elaborazione: LPR-00109 - Assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei contratti di lavoro (C.O.); Elaborazione; ECF-00025 - Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche; Elaborazione; MGG-00072 - La sospensione del processo e messa alla prova (art.28 D.P.R. 448/88); Elaborazione: MGG-00070 - Flussi di utenza delle Comunità; Elaborazione: MGG-00069 - Minorenni segnalati e presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per minorenni; Elaborazione: IPS-00046 - Pensioni invalidi civili).

Con riferimento all´ipotesi in cui l´impossibilità di conservare separatamente i dati identificativi derivi dal trattamento amministrativo sottostante, in ogni caso, i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri e banche dati devono essere resi momentaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi, permettendo l´identificazione degli interessati solo in caso di necessità. Inoltre, i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati separatamente da altri dati personali che non richiedono il loro utilizzo (cfr. art. 22, commi 6 e 7, del Codice).

4. Sistemi informativi.
La costituzione di un sistema informativo rappresenta una delle ipotesi in cui è consentita la conservazione di dati identificativi anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati (cfr. art. 11 del codice di deontologia). Al riguardo, il Garante ha evidenziato, in particolare nel parere del 24 settembre 2009, che di regola una volta realizzato il sistema informativo statistico tali dati non possono essere ulteriormente conservati.

Sul punto, l´Istat, come riportato in premessa, ha precisato che dopo la costituzione di alcuni sistemi informativi è risultata, comunque, necessaria l´ulteriore conservazione dei dati personali per i diversi motivi di volta in volta indicati nei relativi prospetti (Sistema informativo statistico TOS-00019 - Sistema informativo sulla Finanza e sui Servizi delle Autonomie Locali; Sistema informativo statistico MBE-00011 - Luoghi della cultura non statali, costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi; Sistema informativo statistico CNR-00018 - Sistema Informativo CNR - I dati dell´attività di ricerca; Sistema informativo statistico IST-02179 - COEWEB-Statistiche del commercio estero).

Al riguardo, nel prendere atto delle motivazioni rese nei relativi prospetti identificativi, anche in considerazione del fatto che i citati lavori statistici non comportano il trattamento di dati sensibili e giudiziari e sembrerebbero riguardare informazioni riferite a soggetti diversi da persone giuridiche, si rappresenta che, dopo la costituzione di un sistema informativo l´ulteriore conservazione di dati identificativi deve costituire un´eccezione rispetto alla regola generale, attentamente ponderata da parte del titolare e deve risultare "essenziale e adeguatamente documentata per le finalità perseguite" (cfr. art. 11, comma 1 del codice di deontologia). Tale ponderazione deve essere particolarmente rigorosa in caso di trattamenti di dati sensibili e giudiziari.

In tale quadro, in considerazione della manifestata intenzione di predisporre per il prossimo Psn nuovi modelli di prospetti, si precisa, pertanto, che la specifica motivazione deve essere adeguatamente documentata nei relativi prospetti identificativi che andranno opportunamente evidenziati ai fini di un puntuale esame da parte del Garante.

5. Informativa agli interessati.
Da ultimo, occorre che sia assicurata un´agevole reperibilità per gli interessati dei prospetti identificativi dei progetti anche consentendone la consultazione sulla rete Internet, tramite, ad esempio, i siti istituzionali dell´Istat, del Sistema statistico nazionale (Sistan) e degli enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al Sistan. Ciò, al fine di garantire che la modalità semplificata di conferimento dell´informativa agli interessati attraverso l´inserimento dei prospetti identificativi dei lavori statistici nel Programma statistico nazionale possa essere oggetto di massima diffusione (cfr. 13 del Codice e 6, comma 2 del codice di deontologia).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice e dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, esprime parere favorevole sui prospetti identificativi da inserire nell´Aggiornamento 2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010 con le seguenti osservazioni:

a) il campo "Sorgente" (o altro campo analogo) venga compilato con la sola indicazione della norma di legge o di regolamento che consenta la raccolta di dati sensibili e giudiziari, indipendentemente dalla volontà dell´interessato di aderire alla ricerca (cfr. punto 1.1);

b) non vengano trattati dati sensibili e giudiziari non indicati nei prospetti identificativi (cfr. punto 1.2);

c) i dati raccolti per il perseguimento di scopi statistici non vengano successivamente trattati per finalità di natura diversa (cfr. punto 2);

d) i dati sensibili e giudiziari trattati siano resi momentaneamente inintelligibili e i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale siano conservati separatamente da altri dati che non richiedano il loro utilizzo (cfr. punto 3);

e) sia assicurata un´agevole reperibilità per gli interessati dei prospetti identificativi dei progetti, consentendone la consultazione sulla rete Internet tramite i siti istituzionali dell´Istat, del Sistema statistico nazionale (Sistan) e degli enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al Sistan (cfr. punto 5);

e con le seguenti raccomandazioni in vista dei nuovi modelli di prospetti identificativi in corso di predisposizione da parte dell´Istat:

a) i dati genetici siano evidenziati autonomamente (cfr. punto 1.3.);

b) nei sistemi informativi per i quali si richiede l´ulteriore conservazione dei dati personali, vengano rappresentate e motivate le ragioni di tale eccezionale circostanza da evidenziare opportunamente ai fini di un puntuale esame da parte del Garante (cfr. punto 4).

Roma, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
PIZZETTI

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli