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Fax promozionali: illeciti senza consenso - 2 marzo 2011 [1802423]

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[doc. web n. 1802423]

Fax promozionali: illeciti senza consenso - 2 marzo 2011

Registro dei provvedimenti
n. 090 del 2 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTI il verbale redatto dalla Guardia di finanza il 27 maggio 2010, ad esito dell´ispezione condotta nei confronti della società Travel Factory s.r.l. (di seguito indicata come "la società"), la nota integrativa della società del 12 luglio 2010 e la nota di chiarimenti della medesima del 29 novembre 2010, inviata in risposta ad apposita richiesta dell´Ufficio, dai quali risulta che la società - quale titolare del trattamento dei dati personali - svolge attività promozionale per conto terzi principalmente inviando fax ad agenzie di viaggio;

RILEVATO che la società ha dichiarato, come risulta dal suindicato verbale, che i dati dei destinatari dei fax vengono acquisiti in due modi: su richiesta di coloro che desiderano ricevere comunicazioni promozionali, oppure acquisiti direttamente dai propri committenti;

RILEVATO, altresì, che la società ha dichiarato a verbale di non aver fornito l´informativa ex art. 13 del Codice, non ritenendola necessaria, agli interessati che avevano richiesto di essere inseriti fra i destinatari di comunicazioni promozionali, né agli interessati i cui dati sono stati forniti dai suoi committenti per indirizzare loro fax promozionali;

RILEVATO, altresì, che la società nel medesimo verbale e nelle successive comunicazioni non ha documentato in maniera univoca di aver acquisito, né per gli uni né per gli altri, il necessario consenso specifico ed espresso per iscritto all´invio di comunicazioni promozionali via telefax, ex art. 130, comma 2 del Codice, limitandosi a consentire ai destinatari di opporsi all´ulteriore trasmissione di messaggi promozionali;

RILEVATO, peraltro, che, secondo quanto riferito dalla società nel verbale di cui sopra, sarebbero stati gli stessi committenti ad aver acquisito il consenso e ad aver rilasciato l´informativa agli interessati, e che (v. nota della società del 12 luglio 2010) i dati delle aziende del settore "Turismo e Trasporto aereo" destinatarie dei messaggi promozionali via telefax sono comunque "presenti in una miriade di banche dati (annuari professionali e associativi, Camere di commercio, elenchi telefonici, pagine gialle, ecc…);

CONSIDERATO che il Garante ha chiarito che i soggetti che acquisiscono dati da terzi devono accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito all´utilizzo dei propri dati ai fini di invio di materiale pubblicitario (v. provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840; v. provv. 3 febbraio 2011 in corso di pubblicazione in  www.garanteprivacy.it), a nulla rilevando, peraltro, che i medesimi dati risultino già diffusi altrove;

RILEVATO che nella detta sede ispettiva è emerso altresì che la società  gestisce i siti www.travelfactory.itwww.masterviaggi.itwww.italybyitaly.itwww.totalfax.it, i cui rispettivi form di acquisizione dati sono risultati privi dell´informativa ex art. 13 del Codice;

RILEVATO che, all´esito di un successivo accertamento, in data 9 dicembre 2010, l´Autorità ha verificato che nei primi tre siti web di cui sopra è stata inserita la parte relativa all´informativa, il cui testo tuttavia è risultato comunque carente dell´indicazione delle modalità di trattamento dei dati e, in parte, delle finalità del detto trattamento, risultando dai detti siti che la società non svolge solo attività di invio di informazioni commerciali, ma anche attività di prenotazione viaggi, attività editoriale (mediante un proprio periodico di approfondimento di tematiche legate al mondo del turismo e del trasporto passeggeri) e attività statistica;

RILEVATO, peraltro, che nei relativi form di registrazione risulta ora presente la richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali per l´invio di informazioni commerciali da parte della società;

RILEVATO altresì che nel quarto sito web della società (www.totalfax.it), nell´home page, è risultato presente, alla data dell´accertamento di cui sopra, l´avviso che la società in questione "ha sospeso la fornitura del servizio Totalfax", segnalando, in alternativa, per il servizio di invio fax "Digitaldox.it, società leader di mercato per quanto attiene al servizio di messaggistica fax/email/sms….";

RITENUTO che l´invio di fax promozionali effettuato dalla società senza previa informativa e senza il prescritto consenso configura un trattamento illecito di dati;

RILEVATO che il trattamento dei dati svolto da parte della società  è da ritenersi avere carattere sistematico;

CONSIDERATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

RILEVATO che da un ulteriore accertamento condotto dall´Ufficio emerge che il sito www.totalfax.it è in fase di manutenzione e che il testo dell´informativa per il trattamento dei dati personali relativa ai siti www.travelfactory.itwww.masterviaggi.itwww.italybyitaly.it, è tuttora configurato come sopra descritto;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTA conseguentemente la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso espresso, specifico e informato dei destinatari;

RITENUTA, altresì, la necessità di adottare nei confronti della società un  provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è  altresì  applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti il rilascio di un´inidonea informativa e l´omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4 e 161; 130 e 162, comma 2-bis del Codice);

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica della liceità dei trattamenti dati svolti da parte della società Digitaldox.it;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali effettuato da Travel Factory s.r.l., con sede legale in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, tramite l´invio di fax promozionali, in assenza di un´inidonea informativa ex art. 13 del Codice e di un consenso specifico, espresso e documentato degli interessati ex art. 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Travel Factory s.r.l. il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi in assenza del consenso di cui sopra;

c) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a Travel Factory s.r.l. - qualora quest´ultima intenda continuare a inviare comunicazioni promozionali via telefax - di adottare le misure necessarie e opportune, tramite il rilascio di un´idonea informativa e l´acquisizione di un consenso  specifico, espresso e documentato degli interessati, al fine di rendere il trattamento dei dati personali mediante telefax conforme alle dette disposizioni del Codice;

d) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a Travel Factory s.r.l. - qualora quest´ultima intenda continuare a raccogliere dati personali degli utenti dei propri siti www.travelfactory.it, www.masterviaggi.itwww.italybyitaly.it – di modificare, rispetto al form di raccolta dei dati personali presente in detti siti, l´informativa ex art. 13 del Codice, indicando le modalità di trattamento dei dati e specificando le finalità del trattamento con riferimento alle diverse tipologie di attività commerciali e promozionali svolte dalla società stessa.

Avverso il presente provvedimento Travel Factory s.r.l., ai sensi dell´art. 152 del Codice, può proporre opposizione con ricorso all´autorità giudiziaria ordinaria, e precisamente al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento. Si ricorda che l´opposizione non sospende l´esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5, Codice).

Roma, 2 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli