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Provvedimento del 5 maggio 2011 [1817505]

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[doc. web n. 1817505]

Provvedimento del 5 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 174 del 5 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 2 marzo 2011, presentato da XY nei confronti della Banca d´Italia con il quale lo stesso ha chiesto di cancellare e/o rettificare alcune dichiarazioni contenute nella decisione emessa in data 15 ottobre 2010 dall´Arbitro bancario finanziario - Collegio di Napoli sul ricorso proposto dallo stesso XY nei confronti del Banco di Napoli S.p.A.-Gruppo Intesa San Paolo; ciò, in quanto tali dichiarazioni nell´esprimere un giudizio del Collegio nei confronti del ricorrente sarebbero, a parere di quest´ultimo, lesive della propria dignità, oltre che, "inutili, inconferenti e superflue";

RILEVATO che il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), nel disciplinare l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento;

RILEVATO che il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, richieste avanzate precedentemente e negli stessi termini dal medesimo interessato al titolare del trattamento; rilevato che, al fine di consentire l´esatta individuazione dei diritti fatti valere, il ricorrente deve allegare copia dell´istanza inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento che deve essere intesa, comunque, a esercitare chiaramente gli specifici diritti previsti dal citato art. 7 (artt. 8, comma 1, e 147, comma 2, lett. a), del Codice), in modo da permettere al titolare del trattamento che la riceve di rispettare le modalità e i tempi di riscontro previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, nel caso di specie, nonostante una richiesta di regolarizzazione inviata dall´Ufficio in data 30 marzo 2011, volta ad acquisire copia di tale interpello preventivo, il ricorrente, con la nota datata 13 aprile 2011, non ha fatto pervenire né ha indicato alcuna istanza qualificabile come istanza ex art. 7; tali infatti non possono essere considerate né la nota datata 8 novembre 2010 né tantomeno il sollecito datato 3 gennaio 2011, allegati al ricorso, istanze, che, pur contenendo un riferimento, peraltro erroneo, all´art. 14 del Codice, sono piuttosto tese ad ottenere un annullamento della citata decisione dell´Arbitro Bancario Finanziario, ritenuta dal ricorrente illegittima;

RILEVATO che né l´istanza ex art. 7 del Codice né lo strumento del ricorso al Garante ex art. 145 del Codice possono essere utilizzati per contestare il contenuto di decisioni adottate dall´Arbitro bancario finanziario, organo istituito presso la Banca d´Italia e deputato alla risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche o intermediari finanziari, controversie rispetto alle quali l´interessato può comunque rivolgersi all´autorità giudiziaria ordinaria, come allo stesso più volte segnalato, in ordine ai contestati profili del rapporto contrattuale intrattenuto con Banco di Napoli S.p.A.;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 5 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli