g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 10 giugno 2011 [1824580]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1824580]

Provvedimento del 10 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n.  217 del 10 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 17 agosto 2010 con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), XY, a seguito di un blocco imposto alla propria carta di credito Cartasì che ne aveva causato il ritiro da parte di un esercente commerciale, stante anche la riemissione, mai richiesta, di una nuova carta di credito da parte dello stesso Banco di Napoli S.p.A., ha chiesto alla banca resistente la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge (con la connessa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi) con riferimento "alle carte di credito richieste, emesse e annullate" dall´istituto di credito;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 2 marzo 2011, presentato da XY nei confronti di Banco di Napoli S.p.A. con il quale la ricorrente, non avendo ottenuto riscontro, ha ribadito le proprie richieste chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 20 aprile 2011 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota inviata il 24 marzo 2011 con la quale la banca resistente, per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. che, per suo conto, "cura le attività di risposta agli accessi ai dati personali ai sensi dell´art. 7 del Codice", ha fornito riscontro all´istanza formulata dalla ricorrente, inviando copia di una decisione del 2 febbraio 2011 dell´Arbitro bancario finanziario nella quale risulta interamente ricostruita la vicenda relativa al blocco della carta di credito Cartasì intestata alla ricorrente; rilevato che la resistente ha fornito alla ricorrente l´elenco dei dati anagrafici che la riguardano, dei rapporti in essere con la banca, nonché indicazioni in ordine alla "apertura" ed "estinzione" delle carte di debito e di credito, precisando che uno degli strumenti di pagamento (C. Credit Blu n. ….) "risulta negli archivi della banca come "rinunciato senza ritiro carta" e pertanto non emesso come attivo"; rilevato che la banca resistente, nell´allegare l´Informativa sul trattamento dei dati personali, ha fornito alla ricorrente indicazioni in ordine all´origine dei dati, agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, alla logica e alle finalità del trattamento; la stessa banca ha poi sostenuto di non poter aderire alla richiesta di cancellazione dei dati che, pur se riferiti a rapporti estinti, devono essere conservati per un periodo di dieci anni dalla data di estinzione dei rapporti stessi, ai sensi dell´art. 2220 del Codice Civile;

VISTA la nota pervenuta in data 18 aprile 2011 con la quale la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ricevuto dalla controparte;

VISTA la nota inviata in data 6 maggio 2011 con la quale la banca resistente, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"),  ha ribadito che, nel corso di un colloquio telefonico avvenuto il 6 maggio 2010, la ricorrente avrebbe chiesto alla banca resistente l´annullamento della propria CartaSì Visa Chip, cui avrebbe dovuto seguire la riconsegna (di fatto mai avvenuta) della carta da parte della ricorrente presso gli sportelli della banca nel più breve tempo possibile; nel chiarire che il blocco apposto alla carta, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è assolutamente da attribuirsi ad una segnalazione di furto o di utilizzazione fraudolenta, la banca resistente ha sostenuto che la carta di credito a marchio interno al Gruppo Intesa San Paolo (C. Credit Blu), proposta alla ricorrente in sostituzione di quella bloccata, "non rappresenta una carta operativa" (non avendo la ricorrente sottoscritto il relativo contratto) ma indica solo il supporto plastico della carta, già predisposto dalla banca per una maggiore celerità di consegna (tanto che nell´elenco delle carte risulta la data di produzione della carta e non l´apertura del contratto); infine la banca ha precisato che la stessa CartaSì Visa Chip sostitutiva di quella annullata, carta prenotata a seguito di richiesta espressa della stessa ricorrente, ma da quest´ultima mai ritirata, è stata annullata dalla banca in occasione dell´estinzione del conto corrente avvenuta in data 21 febbraio 2011;

VISTA la nota inviata in data 17 maggio 2011 con la quale la ricorrente ha ribadito le precedenti argomentazioni;

RILEVATO che restano impregiudicati gli eventuali profili, anche di tipo risarcitorio, attinenti al rapporto contrattuale con Banco di Napoli S.p.A. che potranno essere fatti valere, se del caso, dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati (e relativa attestazione), il ricorso deve essere dichiarato infondato posto che i dati della ricorrente riferiti ai rapporti estinti devono essere conservati dalla banca resistente nei termini e con le modalità previste dalla normativa civilistica e fiscale in vigore, oltre che dalla normativa antiriciclaggio;

RITENUTO, in ordine ai restanti profili, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, tenuto conto dei riscontri forniti dalla resistente nel corso del procedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 10 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli


Vedi anche (10)