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Società interessate da un'operazione di fusione per incorporazione: prescrizioni per l'informativa da rendere agli interessati - 1° dicembre 2011 ...

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[doc. web n. 1872641]

Società interessate da un´operazione di fusione per incorporazione: prescrizioni per l´informativa da rendere agli interessati - 1° dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 461 del 1° dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli artt. 2, 13, comma 5, lett. c), e 154;

VISTA l´istanza formulata da RCS MediaGroup S.p.a. in data 24 ottobre 2011, avente per oggetto: in via principale, la richiesta di esonero dall´obbligo di rendere l´informativa agli interessati (tra cui, in particolare, gli abbonati e gli utenti dei siti Internet) in relazione ai trattamenti di dati personali conseguenti alle operazioni di fusione per incorporazione che interesseranno la società istante ed alcune società da essa interamente controllate, e precisamente RCS Quotidiani S.p.a., RCS Periodici S.p.a., RCS Digital S.p.a., Trovocasa s.r.l., RCS Pubblicità S.p.a., Editrice Abitare Segesta S.p.a., Pubblibaby s.r.l., Sfera Editore S.p.a., RCS Direct S.p.a. e Rizzoli Publishing Italia s.r.l.; in via subordinata, la richiesta di poter rendere la predetta informativa con modalità semplificate;

RILEVATO che le predette operazioni di fusione, secondo il calendario approvato dai consigli di amministrazione delle società interessate alla vicenda, produrranno effetto solo a partire dal 1 gennaio 2012, e che RCS MediaGroup S.p.a. ha motivato la propria richiesta con il fatto che la complessa operazione di fusione societaria riguarderà un numero elevatissimo di interessati (i nominativi di oltre dieci milioni di clienti), sicché l´attuazione dell´obbligo di informativa secondo le modalità ordinarie comporterebbe l´impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto ai diritti tutelati (cfr. comunicazione del 24 ottobre 2011);

CONSIDERATO che RCS MediaGroup S.p.a. ha rappresentato modalità alternative rispetto a quelle individualizzate per rendere l´informativa agli interessati, quali la pubblicazione della stessa su "vari periodici e/o sul sito della azienda, nell´area riservata agli abbonati stessi";

CONSIDERATO altresì che, per effetto della fusione per incorporazione, la società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi delle società incorporate, proseguendo in tutti i rapporti (attivi e passivi) delle medesime (anche processuali) anteriori alla fusione (art. 2504-bis, comma 1, cod. civ.), e che anche i dati personali relativi a detti rapporti verranno trattati senza soluzione di continuità dalla società incorporante, la quale diverrà unico titolare del trattamento senza dover procedere ad una (nuova) raccolta di dati;

RILEVATO che argomentando dalla modifica introdotta dal d.lg. n. 6/2003 all´art. 2504-bis, comma 1, cod. civ., nel senso della "continuità" tra i soggetti interessati dalla fusione societaria si sono pronunciate sul punto anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione, affermando che "il legislatore ha […] (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina, nella ipotesi di fusione per incorporazione, l´estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell´ipotesi di fusione paritaria; ma attua l´unificazione mediante l´integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l´estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto, risolvendosi […] in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo" (Cass. Sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637);

CONSIDERATO che analoghe valutazioni possono essere formulate nel caso in esame in riferimento al trattamento dei dati personali conseguente alla futura operazione di fusione per incorporazione, atteso che, come dichiarato da RCS MediaGroup S.p.a., la società incorporante continuerà l´attività delle società incorporate "secondo le stesse modalità e per le medesime finalità di cui alle informative fornite dalle società precedenti titolari". (cfr. nota 24 ottobre 2011, p. 2);

RILEVATO, quindi, che le operazioni di fusione per incorporazione trovano una disciplina apposita e articolata nel codice civile -della quale è necessario tener conto in ragione dei riflessi che la stessa può spiegare rispetto ai profili di protezione dei dati personali- che contiene misure atte a consentire, snellendo gli adempimenti e preservando in pari tempo i legittimi interessi dei soggetti in esse coinvolti, la prosecuzione dei rapporti giuridici oggetto delle operazioni societarie;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento agli artt. 2, comma 2, 11, comma 1, lett. a), 13, comma 5, lett. c) e 154;

CONSIDERATO che la disciplina di protezione dei dati personali prevede che i dati personali debbano essere trattati "secondo correttezza" (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), assicurando un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali "nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia" (art. 2, comma 2, del Codice);

RITENUTO che tali garanzie possono essere assicurate nel caso in esame fornendo agli interessati i necessari aggiornamenti delle informative originariamente rese dalle società partecipanti alle operazioni di fusione, evidenziando, in particolare, la nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell´eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai dati personali nonché gli altri diritti di cui all´art. 7 del Codice, attraverso il sito web delle società interessate dalle operazioni di fusione, in corrispondenza del loro verificarsi, nonché con comunicazione individualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto verificatasi anche per altre finalità, anche successiva al completamento delle operazioni di fusione (ad esempio, per gli abbonati, in sede di rinnovo dell´abbonamento e, per gli altri interessati, in occasione di comunicazioni di tipo informativo e/o promozionale). Tali modalità comunicative contribuiranno a dare una conoscenza compiuta e tempestiva degli elementi del trattamento dei dati personali che possono subire modifiche per effetto delle operazioni societarie considerate nel presente provvedimento, in conformità con il principio di correttezza nel trattamento di cui all´art. 11, comma 1, lett. a), del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

prescrive alle società interessate dall´operazione di fusione per incorporazione (e, precisamente, RCS MediaGroup S.p.a., RCS Quotidiani S.p.a., RCS Periodici S.p.a., RCS Digital S.p.a., Trovocasa s.r.l., RCS Pubblicità S.p.a., Editrice Abitare Segesta S.p.a., Pubblibaby s.r.l., Sfera Editore S.p.a., RCS Direct S.p.a. e Rizzoli Publishing Italia s.r.l.) di fornire agli interessati i necessari aggiornamenti rispetto alle informative originariamente rese da ciascuna di esse, evidenziando, in particolare, la nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell´eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all´art. 7 del Codice, secondo le seguenti modalità:

• attraverso il sito web di ciascuna società interessata dalle operazioni di fusione, in corrispondenza del loro verificarsi;

• con comunicazione individualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto.

Roma, 1° dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli