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Vietato l´utilizzo di dati personali per finalità di comunicazioni promozionali in assenza del prescritto riscontro presso il Registro pubblico delle opposizioni e tramite chiamate prive dell´identificazione della linea chiamante - 23 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 76 del 23 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO l´art. 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l´art. 20 bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in G.U. n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha modificato l´art. 130 del Codice;

VISTO il dettato del comma 3 bis dell´art. 130 del Codice, il quale consente il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati presenti negli elenchi cartacei o elettronici di cui all´art. 129, comma 1, del Codice, effettuato mediante l´impiego del telefono per finalità di marketing, solo nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, mediante l´iscrizione della numerazione telefonica di cui risulti intestatario e degli altri dati personali di cui al menzionato art. 129, nel Registro pubblico delle opposizioni;

VISTO l´art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in G.U. n. 256 del 2 novembre 2010 (Regolamento recante istituzione e gestione del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all´utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali) che, in conformità a quanto stabilito dall´art. 130, comma 3 ter, lett. f) del Codice, prevede l´obbligo di presentazione dell´identificazione della linea chiamante;

VISTO altresì l´art. 130, comma 5 del Codice che, in relazione alle finalità di comunicazione commerciale o promozionale, vieta ai soggetti che effettuano la comunicazione medesima di camuffare o celare la loro identità;

VISTE le segnalazioni della signora XY e del signor KW, con le quali è stata lamentata la ricezione di chiamate promozionali da parte di operatori di Seat Pagine Gialle S.p.A. e Imetec S.p.A. in assenza della identificazione della linea chiamante e nonostante i segnalanti avessero iscritto la propria numerazione, presente anche negli elenchi telefonici generali, nel Registro pubblico delle opposizioni, come accertato nel corso dell´istruttoria;

RILEVATO che, in risposta alle richieste di informazioni inviate dall´Autorità, Seat Pagine Gialle S.p.A. e Tenacta Group S.p.A. (denominazione legale di Imetec S.p.A.) hanno ammesso di aver effettuato le chiamate promozionali in assenza del prescritto riscontro presso il Registro pubblico delle opposizioni e di avere provveduto, solo a partire dall´agosto del 2011, ad adeguare i trattamenti a fini promozionali alla normativa vigente;

RILEVATO inoltre che le medesime società hanno dichiarato che le chiamate oggetto di segnalazione sono state effettuate in virtù di rapporti contrattuali per la fornitura di servizi in outbound dalla società Colligo s.r.l., nominata, nel caso di Seat, responsabile del trattamento;

RILEVATO pertanto che la titolarità dei relativi trattamenti di dati personali risulterebbe essere in capo a Seat Pagine Gialle S.p.A. e Tenacta Group S.p.A.;

CONSIDERATO che, contestualmente all´adozione del presente provvedimento, vengono quindi avviati autonomi procedimenti nei confronti di Seat Pagine Gialle S.p.A. e Tenacta Group S.p.A., al fine di accertare la liceità dei trattamenti dei dati personali da queste svolti;

CONSIDERATO che il trattamento effettuato da Colligo s.r.l., come emerso dagli atti dell´istruttoria, risulta illecito e non corretto non solo in quanto svolto nonostante l´avvenuta iscrizione delle numerazioni nel Registro pubblico delle opposizioni, ma anche perché non consente agli interessati di identificare l´autore della comunicazione promozionale e dunque di esercitare agevolmente i diritti di cui all´art. 7 del Codice

RILEVATO, in ordine a tale ultimo profilo, che pervengono al Garante centinaia di segnalazioni e reclami da parte di interessati iscritti al Registro pubblico delle opposizioni che lamentano di ricevere chiamate promozionali prive dell´identificazione della linea chiamante e relativamente alle quali, anche per l´Autorità, risulta più complesso risalire al soggetto chiamante;

CONSIDERATO inoltre che, come emerso dall´istruttoria, Colligo s.r.l. è incorsa nelle medesime violazioni in tempi diversi ed effettuando comunicazioni promozionali per conto di diversi committenti;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice, i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

RINVENUTA quindi la necessità di adottare nei confronti di Colligo s.r.l., in considerazione dell´urgenza di impedire la reiterazione delle lamentate violazioni, un provvedimento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, volto a disporre in via cautelare il blocco dei trattamenti di dati personali svolti per finalità di chiamate promozionali;

FATTA SALVA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per l´eventuale contestazione nei confronti di Colligo s.r.l. della violazione delle disposizioni dell´art. 130 del Codice, ai sensi dell´art. 162, comma 2 bis del Codice;

CONSIDERATO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  il dott. Giuseppe Fortunato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a. dichiara illecito, ai sensi degli artt. 11 e 130 del Codice, il trattamento svolto da Colligo s.r.l., con sede legale a Torino, Corso Tassoni, 37, attraverso l´utilizzo dei dati personali dei segnalanti per finalità di comunicazioni promozionali svolto in assenza del prescritto riscontro presso il Registro pubblico delle opposizioni e tramite chiamate prive dell´identificazione della linea chiamante;

b. dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e  154, comma 1 lett. d) del Codice, il blocco dei trattamenti di dati personali svolti da Colligo s.r.l. per finalità di chiamate promozionali, sino al momento in cui la società stessa non comunicherà all´Autorità di aver reso la propria attività conforme alle disposizioni normative sopra richiamate, inviando idonea documentazione comprovante l´avvenuto adeguamento, accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante della società, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell´art. 168 del Codice.

c. dispone l´apertura di autonomi procedimenti nei confronti di Seat Pagine Gialle S.p.A., con sede legale a Milano, Via Grosio, 10/4 e di Tenacta Group S.p.A., con sede legale a Azzano S. Paolo (BG), Via Piemonte, 5/11, al fine di accertare la liceità dei trattamenti dei dati personali da queste svolti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli