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Provvedimento del 20 settembre 2012

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[doc. web n. 2108266]

Provvedimento del 20 settembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 261 del 20 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 15 aprile 2012 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale banca e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano "che figurano sulla lettera… del 30/09/2011 con cui è stato disposto…" il suo licenziamento;

VISTO il ricorso presentato il 10 maggio 2012 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito la richiesta avanzata, chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 maggio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 4 luglio 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le ulteriori comunicazioni del ricorrente datate 25 giugno, 9, 11 e 24 luglio 2012 con le quali lo stesso ha ribadito le proprie richieste, comunicando, peraltro, anche osservazioni e giudizi su persone e vicende diverse rispetto a quella oggetto del presente procedimento;

VISTO il fax del 19 giugno 2012 con il quale la banca ha comunicato di aver inviato al ricorrente la copia del documento (peraltro a suo tempo già recapitato allo stesso) contenente i dati personali richiesti;

VISTA la successiva memoria del 20 luglio 2012 con la quale la resistente, nel precisare che non esistono documenti ulteriori riferiti all´interruzione del rapporto di lavoro con il ricorrente, diversi da quelli allo stesso già inviati, ha fornito una spiegazione dei meri errori materiali nell´indicazione delle date che compaiono in alcuni degli stessi;

RILEVATO che la resistente ha fornito riscontro alla richiesta del ricorrente, inviando i dati personali detenuti in ordine alle richieste avanzate con l´interpello preventivo, e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche alla luce del riscontro fornito dal titolare del trattamento e della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia