g-docweb-display Portlet

Pubblicazione sul sito web istituzionale di un Comune dei dati personali contenuti nella graduatoria provvisoria di un concorso

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2223278]

Pubblicazione sul sito web istituzionale di un Comune dei dati personali contenuti nella graduatoria provvisoria di un concorso - 6 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 384 del 6 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la segnalazione del 2 ottobre 2011 inviata da XY;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTE le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (pubblicate in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011 e disponibili in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. XY ha lamentato la persistente pubblicazione, sul sito web istituzionale del Comune di Jesi, di nomi, cognomi ed esiti (espressi in termini numerici) delle prove intermedie (scritta e pratica) sostenute dai partecipanti non ammessi a sostenere la prova orale di un concorso, bandito dal comune medesimo e risalente al 2008, per "istruttore direttivo amministrativo contabile organizzazione (cat. D/1)", concorso al quale lo stesso reclamante ha partecipato.

2.1. Nel dare riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall´Ufficio, con nota del 6 marzo 2012 il Comune ha, con riferimento alla vicenda oggetto di segnalazione, dichiarato che:

a. la partecipazione ad un concorso pubblico "implica l´accettazione incondizionata di tutte le clausole inserite nel relativo bando, tra le quali, nella fattispecie che qui interessa, anche la clausola di cui al punto 12 rubricata "Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali";

b. nella domanda di partecipazione "il candidato doveva dichiarare di autorizzare la raccolta dei dati connessa alla suddetta selezione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003";

c. la pubblicazione dei risultati delle prime due prove scritte corrisponde a quanto stabilito dal punto 8 del bando di concorso, secondo il quale "subito dopo la correzione degli elaborati delle prove scritte sarà inserito sul sito internet del Comune di Jesi l´elenco dei candidati ammessi alla prova orale (con l´indicazione del punteggio riportato nelle due prove precedenti)".

2.2. A seguito delle verifiche effettuate è emerso che, a far data dall´ultimo aggiornamento della pagina del sito web contenente la graduatoria (risalente al 7 novembre 2008), i dati riferiti al segnalante (come pure agli altri concorrenti inseriti nel medesimo elenco che lo riguarda) sono a tutt´oggi disponibili in internet (cfr. documentazione in atti), accessibili tramite il sito istituzionale del Comune (ed altresì reperibili sul web effettuando una ricerca nominativa con i comuni motori di ricerca).

3.1. Con riferimento alla lamentata diffusione di dati personali – tale dovendo essere qualificata l´operazione di trattamento effettuata nel caso di specie dal Comune ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. m), del Codice –, deve rilevarsi che la stessa può essere lecitamente effettuata da parte di un soggetto pubblico unicamente quando tale operazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento (artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice).

Nel caso di specie il trattamento posto in essere risulta illecito atteso che la disciplina di settore contenuta nell´art. 15, comma 6 bis, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull´accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) dispone, in primo luogo, che siano pubblicate "nell´albo pretorio del relativo ente" le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso presso gli enti locali territoriali e non anche, come nel caso di specie, gli esiti delle prove intermedie. D´altro canto, la previsione contenuta nel bando di concorso riferita al regime di pubblicità delle prove intermedie, non soddisfa comunque i requisiti richiesti dal menzionato art. 19, comma 3, del Codice, attesa la natura di atto non regolamentare propria del bando.

3.2. In merito, inoltre, il Garante ha chiarito al punto 5.2 delle menzionate Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web che, "trascorsi i […] periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in alternativa, laddove l´ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare esigenze di carattere storico-cronologico, gli stessi vanno sottratti all´azione dei comuni motori di ricerca, ad esempio, inserendoli in un´area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso o in un´area ad accesso riservato" (sul punto cfr. anche Provv. 23 febbraio 2012, n. 73, doc. web n. 1876679).

3.3. Deve altresì rilevarsi che l´illiceità del trattamento effettuato deriva, sotto il profilo dell´arco temporale dell´avvenuta diffusione, dall´inosservanza dell´art. 124, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali), secondo il quale l´affissione delle deliberazioni del comune e della provincia all´albo pretorio deve avvenire per quindici giorni consecutivi, arco temporale ampiamente sopravanzato nel caso di specie.

Più in generale, peraltro, la persistente pubblicazione degli esiti di prove intermedie, a rilevante distanza di tempo dalla loro esecuzione e senza che ne risulti in alcun modo giustificata dal titolare del trattamento l´attuale permanenza in internet, si pone in violazione anche del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità pubbliche da soddisfare (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice; nello stesso senso ha argomentato, confermando una decisione dell´Autorità, Cass. civ., Sez. I, 20 luglio 2012, n. 12726).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la persistente disponibilità in internet della graduatoria relativa alle prove intermedie della procedura concorsuale oggetto di segnalazione risulta in violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) e d) nonché 19 comma 3, del Codice, atteso che la stessa forma oggetto di diffusione in assenza di idonei presupposti normativi e deve pertanto essere vietato  al titolare del trattamento di diffondere ulteriormente in Internet – sia attraverso la pubblicazione nell´albo pretorio online che in qualsiasi altra area del sito web istituzionale – i dati personali contenuti nella graduatoria provvisoria del concorso.

5. Salve eventuali pretese risarcitorie del segnalante, da far valere avanti alla competente autorità giudiziaria (art. 15 del Codice), atteso che la violazione dell´art. 19 del Codice rientra tra le fattispecie previste dall´art. 167, comma 2 del Codice, l´Autorità si riserva di verificare, con autonomo procedimento, i presupposti per l´eventuale contestazione della violazione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice.

In caso d´inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni (rispettivamente penale e amministrativa) di cui agli artt. 170 e 162, comma 2-ter del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a)  dichiara illecito il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Jesi nei termini indicati in motivazione essendo stato effettuato in violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) e d) e 19, comma 3 del Codice;

b) vieta al Comune di Jesi, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, di diffondere ulteriormente in Internet – sia attraverso la pubblicazione nell´albo pretorio online che in qualsiasi altra area del sito web istituzionale – i dati personali contenuti nella graduatoria provvisoria del concorso riferiti al segnalante nonché agli altri partecipanti allo stesso, dandone comunicazione a questa Autorità, ai sensi dell´art. 157 del Codice, senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10, d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia