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Provvedimento del 25 ottobre 2012

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[doc. web n. 2248166]

Provvedimento del 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 319 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 13 luglio 2012, presentato nei confronti di Unicredit S.p.A., con il quale Emila e Maria Lipizzi (rappresentate e difese dall´avv. Luana Simonetti), in qualità di eredi della madre defunta, deceduta in data 18 ottobre 2011, nel lamentare il mancato riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196), hanno ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali della de cuius riferiti ai rapporti bancari intrattenuti dalla medesima con il predetto istituto di credito, "nonché tutte le informazioni in ordine allo stato degli stessi relative anche ai libretti di risparmio, prodotti di risparmio ed investimenti titoli e fondi di investimento, posizioni previdenziali, polizze assicurative nonché i relativi estratti conto e ogni altra movimentazione bancaria effettuata negli ultimi dieci anni, ivi compreso il nome dei soggetti cointestatari anche a firma disgiunta di tutti i predetti rapporti"; le ricorrenti hanno chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delle interessate;

VISTE le note datate 27 luglio e 12 settembre 2012 con le quali l´istituto di credito resistente, nel comunicare di non avere ricevuto l´interpello preventivo "presumibilmente per meri disguidi interni", ha fornito riscontro alle istanze delle ricorrenti trasmettendo copia della documentazione richiesta;

VISTE le note pervenute via e-mail il 2 ottobre e il 4 ottobre 2012 con le quali le ricorrenti hanno comunicato che la documentazione ricevuta, seppure tardivamente, è "esaustiva" rispetto alle richieste formulate con il ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere su ricorso, avendo il titolare del trattamento aderito alle richieste delle ricorrenti, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A. nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 400 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delle ricorrenti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli