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Provvedimento del 25 ottobre 2012

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[doc. web n. 2254881]

Provvedimento del 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 323 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 17 luglio 2012, proposto nei confronti di AIFA-Agenzia italiana per il farmaco, con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Alessandro del Ninno, in relazione alla pubblicazione all´interno della sezione "Rassegna stampa" del sito web istituzionale della citata agenzia, di alcuni articoli di giornale che contengono dati personali che la riguardano (in particolare l´articolo pubblicato sul quotidiano on-line "La Provincia di Como" del KK 2008, dal titolo "HH", nonché altri articoli relativi ad alcune vicende giudiziarie in cui la ricorrente sarebbe rimasta coinvolta nel 2008 rispetto alle quali "non ricevette mai alcun avviso di garanzia né fu mai convocata da alcun organo giudiziario inquirente. Questo perché la sua posizione venne immediatamente chiarita dagli stessi organi inquirenti"), articoli che sono attualmente reperibili anche mediante i comuni motori di ricerca, ha chiesto di cancellare i dati che la riguardano contenuti negli articoli in questione o comunque di impedire la loro reperibilità attraverso i comuni motori di ricerca; rilevato infatti che la ricorrente ha sostenuto che la riproduzione e ripubblicazione di tali articoli violerebbe i principi di proporzionalità e non eccedenza del trattamento, trattandosi di "dati e informazioni risalenti nel tempo (e soprattutto incompleti e non aggiornati in quanto privi dei successivi resoconti giornalistici circa le evoluzioni della notizia originariamente riportata)", ciò determinando una lesione del diritto all´identità personale tutelato dall´art. 2 del Codice; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota pervenuta via fax il 1°agosto 2012, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver rimosso dalla pagina "Rassegna Aifa" del proprio sito web istituzionale l´articolo pubblicato sul quotidiano on-line "La Provincia di Como" del KK 2008; per il resto, l´AIFA ha sostenuto di aver provveduto, attraverso il gestore esterno del servizio, alla rimozione dei link che rendevano rintracciabili i restanti articoli giornalistici in questione attraverso i comuni motori di ricerca mediante l´opzione di ricerca combinata "Nome ricorrente-AIFA";

VISTA la nota datata 5 settembre 2012 con la quale la ricorrente ha ritenuto soddisfacente il riscontro ottenuto dalla resistente;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di AIFA-Agenzia italiana per il farmaco in ragione del mancato riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di AIFA-Agenzia italiana per il farmaco, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli