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Provvedimento del 20 dicembre 2012 [2275436]

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[doc. web n. 2275436]

Provvedimento del 20 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 441 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO che XY (rappresentata e difesa dall´avv. Vito Campisi) ha appreso che alcune fotografie che ne ritraggono il volto e la figura, "con annesse didascalie che ne illustrano (…) momenti ed atteggiamenti della giornata" sarebbero state scattate a sua insaputa da collaboratori della Axerta Investigazioni S.p.A. per conto della Unipol Assicurazioni S.p.A. nell´ambito di un procedimento disciplinare avviato da Unipol, sul finire del 2011, nei confronti del convivente della XY (allora dipendente di Unipol), e della successiva controversia in materia di lavoro, tuttora pendente, scaturita dall´impugnazione del licenziamento del convivente; rilevato che tali immagini fotografiche sarebbero state prodotte anche in allegato alla denuncia-querela sporta dalla medesima Unipol nei confronti del convivente della ricorrente presso la Procura della Repubblica di Bologna ed avente ad oggetto la presunta illiceità di alcuni comportamenti dello stesso; rilevato che la ricorrente, sostenendo la non pertinenza ed eccedenza delle fotografie (con le annesse didascalie) in questione, estratte dai fascicoli processuali, (che ritraggono la ricorrente sia singolarmente sia insieme al convivente in diverse momenti della giornata sotto la propria abitazione e per le vie della città di Bologna) rispetto alle attività investigative svolte nei confronti del suo convivente, ha proposto ricorso in data 24 agosto 2012 nei confronti di Unipol Assicurazioni S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Guerra) e Axerta Investigazioni S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Salvatore Frattallone) con il quale, ribadendo le richieste già formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, eventualmente designato, i soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che la ricorrente, sostenendo che tali dati sarebbero stati raccolti senza la previa informativa sul trattamento e comunque in assenza di un suo consenso, ha anche chiesto la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali acquisiti in asserita violazione di legge, nonché l´attestazione che tali operazioni siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; rilevato che la ricorrente ha chiesto infine di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 settembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 12 novembre 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 21 settembre 2012 con la quale Unipol Assicurazioni S.p.A. ha sostenuto di non aver potuto fornire soddisfacente riscontro alle richieste contenute nell´interpello preventivo formulato dalla ricorrente in quanto quest´ultima non identificando compiutamente il soggetto terzo (il convivente) cui si riferiva la vicenda disciplinare, giudiziaria e penale, avrebbe impedito di fatto ad Unipol di individuare le immagini fotografiche con relative didascalie riconducibili alla medesima, tenuto anche conto della circostanza che "non esisteva (e non esiste) presso la Compagnia un archivio fotografico al quale siano abbinati i riferimenti anagrafici dei soggetti ripresi"; Unipol, quindi, non poteva far altro che fornire alla ricorrente i dati personali riferiti ad alcune polizze assicurative accese dalla ricorrente con la Compagnia e fornire altresì le altre notizie sul trattamento dei dati; inoltre, anche successivamente, la ricorrente, pur sollecitata, ometteva di fornire le generalità del soggetto terzo che venivano rivelate soltanto nell´atto di ricorso; ciò premesso, la società ha sostenuto che le immagini fotografiche (e le correlate didascalie) riferite alla ricorrente, singolarmente o insieme al suo convivente, "costituiscono elemento probatorio (anche di carattere testimoniale) a sostegno delle posizioni della Compagnia, quale Titolare di tale trattamento, nelle vertenze giudiziarie civili e penali in corso" e che tali dati sono "assolutamente necessari e pertinenti rispetto (…) alle richiamate attività probatorie e difensive della Compagnia nelle vertenze pendenti con il (…) convivente" della ricorrente; rilevato che tale trattamento, essendo necessario per tutelare le proprie ragioni e diritti in sede giudiziaria, è lecito e non necessita di consenso, come previsto dall´art. 24, 1° comma, lett. f ) del Codice e dal Punto 5 del Preambolo all´Allegato 6 del Codice denominato "Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria "; rilevato che Unipol ha sostenuto che al trattamento dei dati della ricorrente si applica il disposto dell´art. 13, commi 4 e 5 del Codice, che prevede l´esonero dall´obbligo di rendere informativa all´interessato i cui dati siano raccolti presso terzi e siano trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000 oppure per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, atteso che non si considerano raccolti presso l´interessato "i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l´interessato" (cfr. Punto. 5 del citato Preambolo); rilevato che alla luce di tali considerazioni, le richieste di cancellazione, blocco e trasformazione in forma anonima dei dati, nonché di attestazione di aver portato a conoscenza di tali interventi anche i destinatari dei dati medesimi, sarebbero, a parere di Unipol, infondate, fermo restando che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice, l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 (tra cui il diritto alla cancellazione, al blocco e alla trasformazione in forma anonima dei dati) "è precluso quando il trattamento dei dati è effettuato, come nel caso di specie, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria"; rilevato, infine, che, dal momento che i dati in questione sono depositati nell´ambito dei giudizi civili e penali in corso, ai sensi dell´art. 160, comma 6, del Codice, ogni valutazione in ordine all´ammissibilità e rilevanza di tali dati è rimessa all´autorità giudiziaria ordinaria cui la ricorrente dovrà rivolgere, se del caso, le relative richieste; rilevato infine che Unipol ha sostenuto di aver acquisito i dati in questione da Axerta Investigazioni S.p.A., società incaricata con apposito mandato di svolgere attività di ricerca e raccolta informazioni ai sensi dell´art. 134 del T.U.L.P.S. per finalità esclusivamente correlate alla tutela giudiziaria dei diritti della Compagnia nei confronti del convivente della ricorrente; rilevato, inoltre, che tali dati sono stati trattati, con procedure anche automatizzate, per finalità di raccolta di mezzi di prova e di contestazione ed instaurazione di procedimenti disciplinari e giudiziari nei confronti del convivente della ricorrente e sono stati trattati esclusivamente dagli incaricati delle strutture "Funzione Risorse Umane" e "Funzione Legale" (i cui responsabili del trattamento sono stati indicati da Unipol) e dai legali esterni incaricati di seguire le vertenze in esame;

VISTA la nota pervenuta in data 25 settembre 2012 con la quale Axerta Investigazioni S.p.A., in qualità di titolare autonomo del trattamento ed esercente l´attività di investigazione privata autorizzata con licenza del Prefetto di Padova ex art. 134 T.U.L.P.S., ha sostenuto di aver ricevuto specifico incarico scritto, regolarmente registrato al n. 210796 del "Registro Affari" secondo l´art. 135 del T.U.L.P.S., da Unipol in data 14.09.2011 finalizzato, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. f) del Codice, alla raccolta di elementi di prova utili per la tutela giudiziaria dei diritti di Unipol nei confronti del convivente della ricorrente; rilevato che il trattamento dei dati in questione, effettuato per il periodo strettamente necessario al perseguimento dello scopo per cui era stato conferito il mandato, sarebbe cessato a far data dal 14.11.2011 con la consegna della relazione investigativa alla committente di cui Axerta non possiede più alcuna copia; rilevato che i dati contenuti nella relazione investigativa, consegnata solo alla committente Unipol, sono stati trattati da dipendenti e collaboratori della società e che allo stato gli unici dati conservati da Axerta (mandato, registro, fatture e documenti contabili, ricevute e documentazione relativa alla certificazione di qualità) saranno comunicati, ove necessario, ad avvocati del libero Foro, all´autorità giudiziaria ed alle Forze di Polizia; rilevato, infine, che Axerta ha fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

VISTA la memoria inviata in data 25 settembre 2012 nonché il verbale dell´audizione del 1° ottobre 2012 nei quali la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta dei riscontri ricevuti dalle controparti ed ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota pervenuta in data 2 ottobre 2012 con la quale Axerta ha precisato che l´attività di investigazione svolta per conto di Unipol in forza dell´incarico ricevuto è consistita in un´attività di "osservazione dinamica" (c.d. "rilevamento lecito a distanza", cfr. punto 5 del Preambolo del citato Allegato 6 del Codice e art. 9 del medesimo Allegato 6); rilevato che i dati personali in questione "sono stati raccolti e trattati mediante annotazione su supporto cartaceo e acquisizione in loco di fotografie in formato digitale", materiale "successivamente riversato in un´unica cartella su mezzi informatici, dotati delle prescritte misure di sicurezza, con cancellazione dei dati della fotocamere digitale"; rilevato che il trattamento dei dati personali in questione, non raccolti presso l´interessato, in forza del suddetto incarico investigativo, sarebbe lecito essendo stato effettuato nel rispetto delle vigenti norme di settore, segnatamente gli artt. 13, comma 5, lett. b) e l´art. 24, comma 1, lett. f), del Codice, l´art. 8 del citato Allegato 6, oltreché dell´Autorizzazione Generale n. 6 del 24.06.2011 relativa agli investigatori privati;

VISTA la memoria inviata in data 12 novembre 2012 con la quale Unipol ha inviato alla ricorrente un ulteriore documento fotografico, probabilmente già in possesso della ricorrente, che è comunque agli atti dei procedimenti giudiziari in corso ma non risulta incluso tra il materiale fotografico depositato in allegato al ricorso ed ha comunque precisato che non esistono ulteriori dati personali riferiti alla ricorrente; rilevato che Unipol ha inoltre ribadito che i dati riferiti alla ricorrente sarebbero, ai sensi dell´art. 11 del Codice, "necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità probatorie e difensive per i quali sono stati raccolti e trattati, in quanto sono inerenti e correlati a vicende e circostanze relative al convivente della ricorrente fatte oggetto dei procedimenti giudiziari di cui sopra, vicende e circostanze sulle quali, pur essendo estranea, anche la ricorrente, essendo presente od informata, può essere eventualmente sentita o chiamata a deporre nell´ambito dei medesimi procedimenti" (cfr, sul punto aut. n. 1/2011, aut. n. 6/2011, e aut. n. 7/2011); rilevato, infine, che, ferma restando l´applicabilità al caso di specie dell´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice e tenuto conto dell´avvenuto deposito in giudizio dei documenti contenenti i dati personali in contestazione, Unipol ha dichiarato che non manterrà ulteriori copie delle immagini fotografiche in questione;

RITENUTO di  dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti di Axerta Investigazioni S.p.a, la quale, integrando i riscontri già forniti prima del ricorso, ha ribadito nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere più alcun dato personale della ricorrente ed ha fornito altresì idonee informazioni in ordine alle restanti richieste;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice anche nei confronti di Unipol Assicurazioni S.p.A. avendo provveduto la citata Compagnia a fornire idonei riscontri circa i dati personali della ricorrente (che coincidono con il materiale probatorio già prodotto in giudizio) ed a fornire altresì le altre notizie sul trattamento richieste dalla medesima; inoltre, Unipol, che pure non risulta, dalla documentazione in atti, aver trattato i dati della ricorrente in violazione di legge, essendo stati tali dati raccolti, per il tramite dell´agenzia investigativa, e depositati in giudizio per far valere un diritto in sede giudiziaria, ha comunque attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto, stante l´avvenuto deposito in giudizio dei dati oggetto di contestazione, alla distruzione delle ulteriori copie ancora in suo possesso delle immagini fotografiche riferite alla ricorrente;

RILEVATO, peraltro, che per il disposto dell´art. 160, comma 6, del Codice, ogni valutazione sull´utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali già depositati in giudizio è rimessa esclusivamente all´autorità giudiziaria adita;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia