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Provvedimento del 17 gennaio 2013 [2337802]

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[doc. web n. 2337802]

Provvedimento del 17 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 21 del 17 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il  19 novembre 2012 nei confronti di Crif S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Bassu e Andrea Russo, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento della società KW di ZZ s.a.s. dichiarato "con sentenza del 23/30 novembre 2001", tenuto conto che, pur essendo il fallimento risalente a oltre 10 anni fa ed essendo stato chiuso per decreto in data 13 maggio 2010 (cui ha fatto seguito "la cancellazione dal registro delle imprese con atto iscritto in data 23.11.2011"), la relativa informazione "ha impedito e continua a tutt´oggi ad impedire al ricorrente la possibilità di ottenere fidi da banche e istituti finanziari"; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 28 novembre 2012 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto che, nel caso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso", "si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale dell´interessato"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che i dati riferiti al ricorrente sono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza (…), come peraltro già comunicato al ricorrente con la lettera dell´11 gennaio 2012", di cui ha allegato copia; considerato pertanto che la resistente, pur confermando la liceità del trattamento effettuato, ha comunque provveduto, "a seguito del ricorso e senza che questo valga quale riconoscimento di alcuna responsabilità, a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni di cui si discute in attesa della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale";

VISTA la nota pervenuta via fax il 12 dicembre 2012 con la quale il ricorrente, nel sottolineare che la controparte ha provveduto a sospendere il trattamento dei dati in questione solo dopo la presentazione del ricorso, ha rilevato come altri titolari del trattamento abbiano invece accolto immediatamente le proprie richieste;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che il Garante ha più volte sottolineato che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha comunque provveduto, nel caso di specie, alla sospensione della visualizzazione dei dati oggetto del presente ricorso e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e delle motivazioni poste a base della decisione assunta dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  17 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia