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Pubblicazione nel sito web istituzionale di un Comune di documenti contenenti dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute - 7 marzo 2013 [2343470]

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[doc. web n. 2343470]

Pubblicazione nel sito web istituzionale di un Comune di documenti contenenti dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute - 7 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 100 del 7 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la comunicazione in atti presentata dalla Guardia di finanza della Tenenza di Gioia del Colle con la quale è stata segnalata la pubblicazione, nel sito web istituzionale del Comune di Merì (ME) delle ordinanze del sindaco n. XX del YY, n. ZZ del KK, n. JJ del HH aventi a oggetto la sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori e contenenti "dati sensibili idonei ad identificare le persone interessate e rivelare lo stato di salute di ciascuno di essi, consentendone l´accessibilità indistintamente a qualsiasi utente durante la navigazione nella rete web";

RILEVATO, da un accertamento preliminare effettuato dall´Ufficio in data 19 febbraio 2013, che sul sito web istituzionale del predetto comune (http://www.comune.meri.me.it), in homepage, ai rispettivi link situati in fondo alla pagina alla voce "ZX", è possibile consultare l´archivio delle ordinanze sindacali dall´anno 2009 al 2013;

RILEVATO, nel medesimo accertamento preliminare, che nella predetta area sono visibili e liberamente scaricabili le predette ordinanze ai seguenti url segnalati dalla Guardia di finanza:
http://www.comune.meri.me.it/....pdf; http://www.comune.meri.me.it/...2.pdf; http://www.comune.meri.me.it/....pdf;

PRESO ATTO che con le ordinanze del sindaco suindicate è stato ordinato il ricovero per la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio dei soggetti interessati, con indicazione in chiaro oltre che dei dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita) e di residenza, anche della qualifica di "infermo mentale";

VISTO che dal medesimo accertamento preliminare è stato, altresì, verificato che i nominativi dei soggetti interessati sono immediatamente visibili in rete tramite l´inserimento delle generalità dei medesimi nei più diffusi motori di ricerca generalisti come Google;

CONSIDERATO che per dato personale si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice);

CONSIDERATO che per diffusione dei dati personali si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m, del Codice);

PRESO ATTO che la pubblicazione delle ordinanze del sindaco n. XX del YY, n. ZZ del KK, n. JJ del HH – recanti in chiaro i dati identificativi degli interessati e la loro condizione di "infermo mentale" tale da giustificare un trattamento sanitario obbligatorio –, unita alla relativa reperibilità nel web mediante l´inserzione dei nominativi dei destinatari nei più diffusi motori di ricerca come Google, ha causato una diffusione di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice);

CONSIDERATO che l´art. 22, comma 8, del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i "dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi" (cfr., in tal senso, anche l´art. 65, comma 5, e l´art. 68, comma 3, del Codice) e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. i provvedimenti del Garante 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639).

RICHIAMATE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento del 2 marzo 2011 n. 88 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011 e disponibile sul sito dell´Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203) in cui è stato precisato che in "relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice), fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice)" (cfr. par. 2.1.);

RILEVATA, pertanto, l´illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Merì in relazione all´avvenuta diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di "vietare anche d´ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco", nonché "di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali";

RITENUTO necessario, in ragione dell´illiceità del trattamento effettuato, vietare al Comune di Merì, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet – sia attraverso la pubblicazione nel WW che in qualsiasi area del sito web istituzionale – dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati contenuti nelle ordinanze del sindaco n. XX del KK, n. ZZ del KK, n. JJ del HH aventi a oggetto la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio, nonché in tutti gli altri atti aventi analogo oggetto pubblicati alla data di ricezione del presente provvedimento;

CONSIDERATO, inoltre, che risulta indispensabile adottare idonei accorgimenti nella predisposizione degli atti del sindaco che ordinano il ricovero per la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio, con particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato;

CONSIDERATO, in merito, che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d´ufficio, "le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti";

RITENUTO necessario prescrivere al Comune di Merì, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; par. 2.1 delle Linee guida);

RITENUTO, altresì, necessario prescrivere al Comune di Merì di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca, come Google, al fine di sollecitare la rimozione della copia web delle predette ordinanze, e di tutti gli altri atti aventi a oggetto il ricovero per la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio pubblicati alla data di ricezione del presente provvedimento, dagli indici e dalla cache dei motori di ricerca a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare al Comune di Merì la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice come modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 30 dicembre 2008 n. 207;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

rilevata l´illiceità del trattamento dei dati effettuato dal Comune di Merì nei termini indicati in premessa:

1. vieta al Comune di Merì, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet – sia attraverso la pubblicazione nel WW che in qualsiasi area del sito web istituzionale – dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati contenuti nelle ordinanze del sindaco n. XX del YY, n. ZZ del KK, n. JJ del HH aventi a oggetto la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio, nonché in tutti gli altri atti aventi analogo oggetto pubblicati alla data di ricezione del presente provvedimento;

2. prescrive al Comune di Merì, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; par. 2.1 delle Linee guida);

3. prescrive al Comune di Merì, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di attivarsi presso i principali motori di ricerca, come Google, al fine di sollecitare la rimozione delle copie web delle ordinanze del sindaco n. XX del YY, n. ZZ del KK, n. JJ del HH, e di tutti gli altri atti aventi a oggetto il ricovero per la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio pubblicati alla data di ricezione del presente provvedimento, dagli indici e dalla cache dei motori di ricerca a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia