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Provvedimento del 24 gennaio 2013 [2351124]

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[doc. web n. 2351124]

Provvedimento del 24 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 32 del 24 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 16 ottobre 2012 proposto nei confronti di Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. con il quale XY, avendo appreso in occasione del mancato rilascio di una carta di credito, dell´esistenza di una segnalazione di "ritardi non regolarizzati" a suo carico effettuata dalla citata banca al sistema di informazione creditizie gestito da Crif S.p.A., ha chiesto ad Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, nonché di conoscere l´origine dei dati, la finalità e le modalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ove designato; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 ottobre 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 12 dicembre 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 8 novembre 2012 con la quale la resistente ha fornito al ricorrente l´elenco dei dati raccolti in occasione della sottoscrizione in data 3 dicembre 2002 del contratto di conto corrente n. ****** (di cui ha inviato copia) e successivamente trattati per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e per l´assolvimento di obblighi di legge e regolamentari; il titolare ha anche fornito indicazioni circa le modalità e la logica del trattamento comunicando gli estremi del responsabile del trattamento designato dalla banca; la resistente ha inoltre sostenuto che la segnalazione del ricorrente alle società di informazione creditizia di riferimento "è stata effettuata a seguito dell´apertura di una posizione a sofferenza (n. 180 del 29 aprile 2005) per utilizzo scorretto della carta di credito n. (…) emessa sul conto corrente n. (…) intestato" al ricorrente; ciò risulterebbe dalla lettera raccomandata indirizzata al ricorrente in data 16.9.2004 (e ricevuta il 17.9.2004) con cui la banca lo informava dello scoperto non autorizzato di conto corrente e dall´estratto conto del 30.4.2005 parimenti inviato al ricorrente "in cui vi è evidenza del passaggio a sofferenza"; la resistente ha inoltre comunicato al ricorrente che soltanto ove quest´ultimo provvedesse a coprire il saldo debitore, pari ad euro 5.162,83 alla data del 7 novembre, la banca provvederebbe a chiedere l´aggiornamento della posizione in questione presso la società di informazione creditizia di riferimento;

VISTA la memoria inviata in data 19 novembre 2012 con la quale il ricorrente ha sostenuto di non essere mai stato informato della fusione fra Rasbank S.p.A. (con la quale aveva inizialmente acceso il rapporto di conto corrente) e Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. e del conseguente passaggio di titolarità dei dati che lo riguardano; inoltre il ricorrente nel contestare l´esistenza dello scoperto di conto corrente vantato dalla resistente ha chiesto la copia degli estratti conto dal 3.12.2002 al 30.4.2005, nonché la copia delle delibere di concessione di affidamenti;

VISTA la nota datata 18 dicembre 2012 con la quale la resistente ha sostenuto che in data 1°ottobre 2007, e quindi successivamente all´estinzione del rapporto di conto corrente in questione, Rasbank S.p.A. ha semplicemente mutato la propria denominazione sociale in Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. e non è stata oggetto di alcuna operazione di fusione o di altro tipo cosicché "il soggetto titolare del trattamento non è mutato"; inoltre, la resistente ha dichiarato che il conto corrente in questione non ha mai beneficiato di un  affidamento cosicché l´utilizzo scorretto della carta di credito n. ****** emessa sul conto in questione avrebbe generato uno scoperto di conto corrente non autorizzato; la resistente ha infine inviato al ricorrente la copia di tutti gli estratti del conto corrente in questione, dall´apertura del rapporto, avvenuta in data 13 dicembre 2002, sino alla chiusura dello stesso per passaggio a sofferenza, avvenuta in data 29 aprile 2005;

RITENUTO che sul ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito nel corso del procedimento adeguato riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Allianz Bank Financial Advisor S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 250, a carico di Allianz Bank Financial Advisor S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia