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Provvedimento del 31 gennaio 2013 [2358839]

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[doc. web n. 2358839]

Provvedimento del 31 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 47 del 31 gennaio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 24 ottobre 2012, presentato da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Luciano Mariani) nei confronti di Valerio De Angelis, titolare del sito internet www.leggimi.org e di Beha & Sons Società cooperativa sociale, titolare del sito internet www.olivierobeha.it, con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione sui predetti siti, rispettivamente, della trascrizione di due trasmissioni radiofoniche del giornalista Oliviero Beha del 4 e 5 aprile HH (alle quali partecipò in diretta il ricorrente in qualità di direttore generale della Fondazione KW) e delle missive inviate dal Signor De Angelis al Presidente Ciampi (11/11/2001) e al Presidente Napolitano (29/2/2008), nonché di una sintesi scritta della predetta trasmissione radiofonica del 4/5 aprile 2001 (recante il titolo "La Fondazione KW? Affonda") oltre all´integrale riproduzione audio di una successiva trasmissione del 16 marzo 2004 nella quale "è citato il ricorrente e che richiama le precedenti programmazioni del 4 e 5 aprile HH (la cui trascrizione integrale è contemporaneamente disponibile sul sito www.leggimi.org)", il tutto peraltro consultabile attraverso i comuni motori di ricerca esterni ai siti predetti, ha ribadito le richieste (già avanzate con interpello preventivo) volte ad ottenere la "rimozione" di tali pubblicazioni dai rispettivi siti internet ovvero, in subordine, l´integrazione e l´aggiornamento delle notizie in essi riferite allo scopo di rendere immediatamente fruibili agli utenti internet gli sviluppi delle vicende narrate; ciò attraverso l´inserimento di numerosi documenti (precisamente indicati dall´interessato e allegati al ricorso) che dimostrano come "gli scandali adombrati (…) e le accuse rivolte non trovarono però alcun seguito anche in virtù dell´ufficiale riconoscimento dell´indiscutibile valore e del generale successo del programma KW"; visto che il ricorrente ha chiesto altresì che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 21 dicembre 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 19 novembre 2012 con la quale il Sig. Valerio De Angelis, nel precisare di avere già fornito riscontro all´interessato con la nota dell´11 settembre 2012, ha affermato che "tra i risultati che appaiono" dalla ricerca effettuata tramite i comuni motori di ricerca, "non esistono pubblicazioni che possano riguardare l´interessato, soprattutto con contenuti gravemente diffamatori riferiti al mio sito leggimi.org" e che la loro eventuale permanenza sul web potrebbe essere "imputabile esclusivamente all´allocazione, nel pc con il quale ci si è anzitempo connessi, di files che possano far apparire tali documenti"; nella medesima nota la parte resistente ha altresì dichiarato di avere "deciso di oscurare totalmente ogni cosa che possa riguardare il ricorrente, in senso negativo, nel mio sito, lasciando solo le lettere positive allo stesso scritte prima della lite con la Fondazione KW", salvo che il ricorrente voglia che siano cancellate anche queste ultime;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 26 novembre 2012 con la quale il ricorrente, nel prendere atto che sul sito internet leggimi.org i tre files oggetto del ricorso sono stati rimossi, ha sottolineato come l´altro titolare del trattamento, Beha & Sons soc. coop. soc., non abbia ancora fornito alcun tipo di riscontro;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 4 dicembre 2012 nel corso della quale il ricorrente, nel ribadire integralmente le richieste formulate con il ricorso, ha evidenziato che "a tutt´oggi, nonostante la palesata volontà del Sig. De Angelis (…), è ancora possibile rinvenire in rete gli articoli dei quali si era chiesta la cancellazione"; infatti, da una ricerca effettuata su google in data 3 dicembre 2012 è risultato che "cliccando sulla pagina principale appare rimosso il contenuto della sbobbinatura delle trasmissioni radiofoniche di Oliviero Beha del 4 e del 5 aprile 2001 (corredata da commenti svilenti), ma cliccando sulla dicitura "visualizzazione rapida", la predetta sbobbinatura appare integralmente"; il ricorrente ha peraltro sostenuto che qualora il Sig. De Angelis avesse inteso rettificare le notizie così come richiesto in via subordinata, lo stesso "non ha adeguatamente assolto l´onere avendo pubblicato nel frontespizio di ciascuno dei documenti pubblicati ad integrazione, sia l´interrogazione parlamentare della Lega nord sia la campagna denigratoria dei giornalisti Beha e Arnese"; infine il ricorrente ha affermato di voler accogliere l´offerta formulata dal Sig. De Angelis nella nota del 19 novembre 2012 consistente "nella cancellazione dal proprio sito anche di tutti i contenuti positivi che lo riguardano";

VISTA la nota datata 5 gennaio 2013 con la quale il Sig. Valerio De Angelis, nel sostenere "di avere scorso tutti i files presenti nel server che ospita il mio sito, non rilevando alcunché di quanto dichiarato dalla controparte", ha d´altra parte rilevato che effettivamente "esisteva, allocato nel server che ospita leggimi.org, un documento relativo all´interrogazione parlamentare della Lega Nord (…) e che ora lo stesso è stato definitivamente cancellato";

VISTE le note pervenute via e-mail il 17 e il 18 gennaio 2013 con le quali Beha & Sons società cooperativa sociale ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere eliminato gli articoli oggetto del presente procedimento;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 22 gennaio 2013 con la quale il ricorrente, nel ritenersi soddisfatto dell´adesione delle controparti che hanno "provveduto alla rimozione, nei propri siti web, dei contenuti oggetto di contestazione", ha dato atto "della sopravvenuta cessazione della materia del contendere" dichiarando altresì di rinunciare alle spese del procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo le parti resistenti aderito alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia