g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 7 febbraio 2013 [2367310]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2367310]

Provvedimento del 7 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 56 del 7 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 ottobre 2012, presentato da XY nei confronti della Provincia di Foggia, con il quale il ricorrente (dipendente della medesima amministrazione con funzione di KW), in relazione alla memoria difensiva  depositata dall´amministrazione provinciale resistente in data 26 aprile 2012 nel procedimento promosso dall´interessato dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione lavoro, per l´annullamento di una sanzione disciplinare, ha ribadito l´istanza previamente formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), con la quale aveva chiesto, in particolare, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, anche sensibili, contenuti nella predetta memoria difensiva (e negli atti ad essa allegati) in quanto trattati in asserita violazione di legge; ciò in quanto nella predetta memoria difensiva sono stati citati e allegati numerosi documenti (tra cui, oltre alla delibera di Giunta n. XX del 2012 (che risulta ancora pubblicata sul sito istituzionale della Provincia e ripresa dai comuni motori di ricerca), due ulteriori "note che appartengono ad indagini coperte da segreto istruttorio") "non pertinenti al ricorso avverso il procedimento disciplinare" e allegate al solo scopo di "modificare la versione dei fatti e delle circostanze e quindi manifestare e presentare al giudice del lavoro un soggetto pericoloso con diversi procedimenti penali (…)"; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 21 dicembre 2012 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via fax il 29 novembre 2012 e il 5 dicembre 2012 con le quali il titolare del trattamento, nel sostenere l´infondatezza del ricorso proposto dal ricorrente, ha affermato che la "documentazione prodotta in giudizio è da ritenersi necessaria per l´esercizio del diritto di difesa della Provincia di Foggia nella sede giurisdizionale costituita dal Tribunale di Foggia – sezione Lavoro, risultando strettamente funzionale all´esercizio del predetto diritto ed in conformità con i principi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive"; la resistente ha inoltre precisato che tra la documentazione allegata alla memoria, oltre alla delibera n. YY che "contiene la mera deliberazione di costituirsi e di resistere in giudizio", vi sono due note che "costituiscono mere richieste di notizie ad uffici provinciali (…) indispensabili per la difesa dell´Ente nel giudizio de quo (…) e non trattasi di documentazione relativa ad indagini coperte da segreto istruttorio (…)";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 7 dicembre 2012 nel corso della quale il ricorrente ha ribadito le richieste di "rimozione della delibera n. XX dal sito istituzionale della resistente" e di "opposizione all´ulteriore trattamento dei dati contenuti negli allegati 8 e 9 alla memoria difensiva prodotta nel giudizio del lavoro, in quanto gli stessi sono estranei al procedimento ed interessano altre persone"; visto che nel corso della medesima audizione l´amministrazione resistente, nel richiamarsi alle argomentazioni difensive già dedotte nella precedente memoria, ha ribadito la piena "legittimità della produzione documentale allegata alla memoria difensiva depositata nell´ambito del predetto giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione lavoro", precisando altresì che la stessa "è indispensabile anche ai fini della decisione da parte del giudice del lavoro relativamente all´eccezione e richiesta preliminare di sospensione del giudizio civile formulata dalla difesa relativamente alla quale è stata fissata l´udienza del 27.2.2013 (…)";

RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alle specifiche richieste rivolte a contestare la produzione in giudizio di atti e documenti da parte della Provincia di Foggia;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti della Provincia di Foggia, tenuto conto che, alla luce della documentazione prodotta in atti, non risulta che i dati relativi al ricorrente siano stati trattati in violazione di legge, essendo stati raccolti e depositati in giudizio dalla resistente per far valere i propri diritti in sede giudiziaria a fronte dell´azione giudiziaria promossa dall´interessato e che, ai sensi dell´art. 160, comma 6 del Codice, ogni valutazione sulla validità, l´efficacia e l´utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali in questione è rimessa esclusivamente alla valutazione discrezionale dell´autorità giudiziaria già adita;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia