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Provvedimento del 15 maggio 2013 [2574863]

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[doc. web n. 2574863]

Provvedimento del 15 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 250 del 15 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 21 marzo 2013, proposto nei confronti della società La Sorgente s.r.l., con il quale XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Rota e Davide Bonsignorio, dopo essere stata adibita dal citato datore di lavoro a svolgere la propria attività in orario notturno, nel contestare il provvedimento datoriale con lettera raccomandata dell´11.10.2012, ha chiesto anche di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano contenuti nel referto redatto dal medico competente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, a seguito della visita di accertamento di idoneità alla mansione effettuata in data 23.12.2011 (nel corso della quale tale medico avrebbe attestato che la ricorrente non può essere adibita ad orario di lavoro notturno a causa delle sue condizioni di salute), nonché di ogni altro dato riguardante l´invio di tale referto medico alla citata società; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 marzo 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota pervenuta in data 18 aprile 2013, con la quale la società resistente ha inviato alla ricorrente copia dell´estratto della cartella sanitaria di rischio attestante l´idoneità all´impiego (con limitazioni) rilasciata all´esito della visita del 23.11.2011; visto che la resistente ha ricordato che al datore di lavoro è stato trasmesso unicamente il giudizio di idoneità e non la certificazione medica relativa a tale visita che viene conservata dal medico competente all´interno della cartella sanitaria, documentazione che è riservata unicamente al lavoratore interessato e, in casi particolari, all´autorità competente; rilevato quindi che la richiesta di rilascio della documentazione medica relativa alla visita in questione non può essere avanzata nei confronti della società resistente ma, se del caso, nei confronti del medico competente, unico soggetto legittimato a detenerla e conservarla;

VISTA la nota fatta pervenire in data 24 aprile 2013 con la quale la ricorrente ha dichiarato che, a seguito della ricezione in data 22 aprile 2013 del certificato di idoneità alla mansione "la domanda oggetto del ricorso presentato al Garante (…) è stata interamente riscontrata ed evasa da parte del titolare del trattamento dei dati personali"; rilevato che la ricorrente ha quindi chiesto che il Garante dichiari il non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un adeguato riscontro alla richiesta dell´interessata nel corso del procedimento limitatamente alle informazioni dalla stessa detenute, atteso che le informazioni di tipo sanitario più specifiche sono nella disponibilità del medico competente e non del datore di lavoro;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento ala luce della sequenza dei rapporti intercorsi fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia