g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 maggio 2013 [2601589]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2601589]

Provvedimento del 30 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 268 del 30 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196) nei confronti di UPIM s.r.l. con la quale XY, dopo essere stato licenziato con l´accusa di avere svolto un´operazione di registrazione di cassa mentre effettuava una telefonata di carattere personale utilizzando un "linguaggio poco consono ad un luogo di lavoro, noncurante della presenza di una cliente", aveva chiesto alla predetta società di acquisire le informazioni che lo riguardano contenute nel presunto reclamo presentato dalla cliente;

VISTO il ricorso regolarizzato il 19 febbraio 2013, presentato da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Fabrizio Daverio) nei confronti di Gruppo COIN S.p.A. (già UPIM s.r.l.) con il quale il ricorrente, dipendente di UPIM s.r.l. fino al 7 dicembre 2012 – data in cui gli è stato comunicato il recesso dal rapporto di lavoro ex art. 2119 cod. civ. -, non avendo ottenuto riscontro all´interpello preventivo, ha ribadito la richiesta di avere accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti nel "reclamo presentato dalla cliente in relazione ai fatti oggetto della contestazione disciplinare del 30.11.2012" chiedendo, altresì, il blocco del trattamento di tali dati e l´attestazione della loro inutilizzabilità;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 febbraio 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 15 aprile 2013 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota datata 15 marzo 2013 con la quale la società resistente, nel sostenere che la richiesta formulata dall´interessato precedentemente alla presentazione del ricorso non può essere qualificata quale interpello preventivo ai sensi dell´art. 7 del Codice in quanto la stessa era volta ad ottenere copia di documentazione e non l´accesso ai dati personali in essa contenuti, ha comunque sottolineato - "ad abundantiam, per mero scrupolo difensivo oltre che per spirito collaborativo" - che i dati personali dell´interessato riferiti al reclamo in questione sono già stati sostanzialmente resi noti allo stesso in quanto "riportati per estratto nei contenuti della lettera di contestazione datata 30 novembre 2012 già inviata al ricorrente per raccomandata e dallo stesso ricevuta", precisando altresì che il predetto reclamo "non riporta ulteriori dati personali riferiti o riferibili al ricorrente"; in via subordinata, nella medesima nota, la resistente ha inoltre sostenuto la propria volontà di avvalersi del differimento del diritto di accesso di cui all´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice; ciò in quanto "stante l´avvenuta impugnazione del licenziamento ad opera del ricorrente, appare evidente come tra le parti si sia creata una specifica situazione precontenziosa preludio di un imminente accertamento in sede giudiziaria, nell´ambito del quale il reclamo proposto dalla cliente riveste inevitabilmente un ruolo centrale";

VISTA la nota datata 20 marzo 2013 con la quale il ricorrente, nel sostenere l´infondatezza dell´eccezione di cui all´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice invocata dalla controparte, ha  evidenziato come la stessa, anziché "indicare quale sarebbe, per la società stessa, il pregiudizio effettivo e concreto all´esercizio del diritto di difesa, si sia limitata a richiamare la disposizione astratta di cui alla norma citata senza fornire elementi sufficienti a supporto della propria richiesta di differimento; ciò è tanto più significativo se si considera che, atteso il principio di immutabilità dei motivi di licenziamento, i fatti già contestati – sulla base del presunto reclamo della cliente in questione – non potranno, nel corso di un eventuale procedimento giudiziale avanti al Giudice del lavoro, essere modificati o corretti o ulteriormente precisati"; nella medesima nota il ricorrente ha inoltre precisato come la richiesta ex art. 7 del Codice, "al di là della sua formulazione, peraltro conforme al dettato normativo, era evidentemente finalizzata a venire a conoscenza dell´esistenza o  meno di dati personali che lo riguardano con riferimento al (presunto) reclamo e all´origine di tali dati", affermando altresì che "la lettera di contestazione disciplinare datata 30.11.2012 non contiene che una ricostruzione di fatti parziale e non corretta (…)" tanto che dalla stessa "non può evincersi neppure quando è stato presentato il reclamo, in che data (…) e a chi (…)";

VISTA la memoria del 2 maggio 2013 con la quale la società resistente, ha ribadito quanto già sostenuto in ordine all´applicabilità, al caso di specie, del temporaneo differimento al diritto di accesso di cui all´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice, "stante l´avvenuta impugnazione del licenziamento da parte dell´interessato" e, quindi, "l´imminente accertamento giudiziario nell´ambito del quale il reclamo proposto dalla cliente riveste inevitabilmente un ruolo centrale"; la resistente ha peraltro ulteriormente integrato quanto chiarito nella memoria precedente in ordine ai dati dell´interessato contenuti nel reclamo presentato dalla cliente, precisando, tra l´altro, che "la ricostruzione dei fatti risulta completa (…)" e che il reclamo, "presentato il giorno successivo ai fatti contestati al competente servizio clienti aziendale", reca "le generalità dell´interessato, il suo inquadramento lavorativo, le circostanze degli eventi contestati, i contenuti della telefonata lamentati dalla cliente (…), testualmente riportati, fra virgolette e in corsivo";

RILEVATO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l´interpello preventivo non risulta conforme al dettato normativo, essendo stato configurato come richiesta di acquisire copia del reclamo che ha dato luogo alla contestazione disciplinare e non come richiesta di accesso ai dati personali nello stesso contenuti; rilevato altresì che l´ulteriore richiesta di blocco del trattamento dei dati deve essere dichiarata parimenti inammissibile in quanto non preceduta da analoga proposta in sede di interpello (non risultando, peraltro, allo stato della documentazione in atti, illecito il trattamento svolto dal datore di lavoro);

RILEVATO, peraltro, che il titolare del trattamento, da una parte ha comunque provveduto ad estrapolare dal documento in contestazione le informazioni relative all´interessato, dall´altro ha comunque rilevato che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione la particolare ipotesi di differimento del diritto di accesso ai dati personali disciplinata dall´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia