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Provvedimento del 3 ottobre 2013 [2753401]

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[doc. web n. 2753401]

Provvedimento del 3 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 436 del 3 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 14 maggio 2013 nei confronti di Buongiorno S.p.A., con il quale XY, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano detenuti dal titolare del trattamento, di ottenere la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati medesimi siano stati o possano essere comunicati, chiedendo altresì la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione di legge; ciò lamentando l´avvenuta attivazione (a seguito dell´apertura improvvisa, e per breve tempo, di una pagina internet "apparsa (…) sul display" del proprio telefono cellulare mentre accedeva ad applicazioni di altro tipo) di "un servizio a valore aggiunto (VAS) a pagamento assolutamente non richiesto", denominato "CalcioStar", a fronte del quale l´interessato avrebbe altresì ricevuto, oltre ad un sms di conferma di avvenuta attivazione del servizio, un messaggio di posta elettronica contenente il link alla pagina web del predetto servizio; visto che il messaggio, avendo come mittente e destinatario l´indirizzo e.mail del ricorrente, sembrerebbe essere stato generato "utilizzando in qualche modo lo smartphone del ricorrente probabilmente dal provider del servizio "Calcio Star""; l´interessato ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 luglio 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, trasmessa tramite posta elettronica certificata in data 19 giugno 2013, con cui la resistente, nel rilevare di aver già fornito riscontro alle richieste dell´interessato in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha dichiarato che l´attivazione del servizio non avviene in modo automatico, come affermato dal ricorrente, ma "mediante selezione da parte dell´utente con apposito click del tasto "CONFERMA" (…) presente nella pagina di iscrizione al servizio (c.d. splash page) su cui l´utente "atterra" dopo aver cliccato volontariamente e liberamente su un banner promozionale del servizio visualizzato durante la navigazione mobile web" ed in cui è altresì contenuta l´informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti di cui all´art. 13 del Codice, nonché l´indicazione del costo previsto per il relativo abbonamento; la resistente ha altresì dichiarato che "il dato personale del ricorrente di cui la società è venuta in possesso in ragione dell´attivazione del servizio è solamente il numero di utenza telefonica, in quanto funzionale all´erogazione del servizio", affermando di essere venuta in possesso "dell´indirizzo di posta elettronica certificata (…) e dell´indirizzo di posta elettronica" solo successivamente alla comunicazione di tali dati da parte dell´interessato a seguito di reclamo presentato al servizio clienti della società, ma di non aver  "mai inviato alcun messaggio" a detto indirizzo di posta, né di aver avuto accesso o di essersi "intromessa illecitamente nell´apparecchio smartphone del ricorrente"; Buongiorno S.p.A. ha infine dichiarato di aver provveduto, successivamente alla richiesta del ricorrente, a disattivare immediatamente il servizio, nonché a cessare il corrispondente trattamento di dati personali, e di aver effettuato, "nonostante la piena validità ed efficacia dell´abbonamento al servizio", l´integrale rimborso delle somme spese dal ricorrente, per un importo peraltro superiore a quello addebitato al medesimo in fase di attivazione del servizio;

VISTA la nota, datata 24 giugno 2013, con cui il ricorrente, nel rilevare di non aver ricevuto, per problemi tecnici del fax, il riscontro fornito dal titolare del trattamento in data 30 aprile 2013, e dunque in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ma comunque tardivo rispetto ai termini previsti dalle norme del Codice, ne ha in ogni caso eccepito l´incompletezza; solo con la sopra indicata nota del 19 giugno 2013, infatti, sarebbe stata indicata la società designata quale responsabile del trattamento, mentre il riscontro risulterebbe ancora carente con riguardo all´indicazione del nominativo del titolare del trattamento, del responsabile eventualmente designato per i trattamenti effettuati all´estero, nonché con riguardo al richiesto chiarimento in ordine alle modalità di ricezione del messaggio di posta elettronica; l´interessato ha dunque ribadito le proprie richieste, inclusa quella volta ad ottenere la refusione delle spese sostenute per il procedimento, contestando altresì quanto affermato dalla resistente in ordine alle modalità con cui sarebbe avvenuta la conclusione del preteso contratto tra le parti;

VISTA la nota, inviata via e-mail in data 25 giugno 2013, con cui la resistente, nel rilevare la pretestuosità delle richieste avanzate dall´interessato, ha comunque ribadito quanto già precedentemente indicato in merito agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, specificando di non aver provveduto a nominare alcun rappresentante ai sensi dell´art. 5, secondo comma, del Codice e rilevando come la documentazione prodotta dal ricorrente "non prova in alcun modo un supposto fenomeno di autogenerazione del messaggio"; la resistente, con riguardo alle ulteriori argomentazioni dedotte dall´interessato, ne ha eccepito la non pertinenza  rispetto all´oggetto del ricorso tenuto conto del fatto che, in ordine ai profili di natura contrattuale, l´Autorità non ha competenza;

VISTA la nota, datata 21 agosto 2013, con cui il ricorrente, pur affermando di non aver "motivo di dubitare che la Buongiorno non abbia provveduto ad illegittimamente ottenere l´indirizzo e-mail in questione, ovvero ad autogenerare un tale messaggio dallo smartphone del ricorrente", ha ribadito le proprie richieste sollecitando la società a fare "chiarezza sulle procedure adottate dalle società esterne" cui sia stato eventualmente conferito l´incarico di curare la fase esecutiva di attivazione dei servizi a pagamento;

VISTA la nota, datata 27 agosto 2013, con cui la resistente, nel richiamare quanto già dedotto nelle note precedenti, ha ribadito che "ai fini dello svolgimento delle proprie attività (…) la società non (…) ha alcun interesse a raccogliere e trattare gli indirizzi di posta elettronica dei propri abbonati", dichiarando nuovamente che l´unica ipotesi in cui ciò si verifica è quella in cui tale dato "venga fornito dall´utente nell´ambito di richieste di servizi di assistenza e/o in relazione ad eventuali reclami"; il titolare ha infine  confermato i dati relativi al soggetto nominato responsabile del trattamento del quale ha tuttavia comunicato la recente variazione di sede legale, peraltro già eccepita dal ricorrente nella sopra menzionata nota;

RILEVATO che la resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente comunicando i dati dal medesimo richiesti e dichiarando altresì (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non avere inviato alcuna comunicazione all´indirizzo di posta elettronica riconducibile all´interessato, né di aver adottato procedure illecite volte a determinare l´autogenerazione di messaggi di posta elettronica mediante l´indebito utilizzo dell´apparecchio di cui è titolare l´utente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente con le indicazioni comunicate sia prima che dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, tenuto conto delle particolarità della vicenda emerse dai rapporti intercorsi tra le parti sia prima che dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese sostenute per il procedimento

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia