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Provvedimento del 24 ottobre 2013 [2927872]

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[doc. web n. 2927872]

Provvedimento del 24 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 477 del 24 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 4 giugno 2013 nei confronti del Liceo classico statale "G.B. Vico" di Nocera Inferiore, con cui XY, docente del predetto istituto scolastico, rappresentato e difeso dall´avv. Dario Barba, nel ribadire alcune delle istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha, in particolare, manifestato la propria opposizione al trattamento di alcuni dati personali che lo riguardano da parte dell´odierno resistente; l´interessato ha, in particolare, eccepito l´illegittimità della richiesta, proveniente dal dirigente scolastico dell´istituto, di esplicitare "dettagliatamente i motivi personali" a base di un´istanza di concessione di permesso retribuito, avanzata dall´interessato ai sensi dell´art. 15, comma 2, C.C.N.L. 2006-2009 comparto scuola, in quanto ritenuta "ridondante rispetto alle finalità per cui essi vengono richiesti e ininfluenti ai fini del diritto di fruizione dei benefici ad essi connessi"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 giugno 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale delle audizioni svoltesi presso la sede del Garante nelle date 8 luglio 2013 e 24 settembre 2013, nonché la nota del 9 settembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 28 giugno 2013, con cui l´istituto scolastico resistente, nel rappresentare di aver già fornito al ricorrente le informazioni richieste con il previo interpello, ha ribadito, in ordine alla manifestata opposizione al trattamento dei dati riferiti alla richiesta di permesso retribuito, che, nel caso di specie, mancherebbe il presupposto per invocare la tutela prevista dal Codice in quanto, non essendo stata "esibita alcuna documentazione giustificativa" a fondamento della richiesta medesima, il presunto trattamento illegittimo sarebbe in realtà carente del suo oggetto, ovvero il dato personale da trattare, impedendo quindi di fatto qualunque possibile violazione; l´istituto ha comunque rilevato la legittimità della richiesta avanzata dal medesimo in quanto conforme ad una precisa disposizione, contenuta nel C.C.N.L. comparto scuola, che subordina la fruibilità, nel corso dell´anno scolastico, di alcuni giorni di permesso retribuito all´allegazione di "motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione"; nel caso di specie, invece, "il prof. XY richiedeva un permesso retribuito per il giorno 28 settembre 2012 avvalendosi del modello predisposto dall´Istituto scolastico senza tuttavia ottemperare alle prescrizioni formali richieste dallo stesso", essendo la relativa istanza carente dell´esplicitazione dei motivi personali a base della richiesta, nonché della copia del documento di identità richiesto dalla legge ai fini dell´autocertificazione, facoltà di cui l´interessato intendeva avvalersi;

VISTE le note, inviate via fax il 4 e l´8 luglio 2013, con cui il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha contestato il riscontro ottenuto rilevando, in merito alla affermazione di controparte circa l´impossibilità di trattare dati di cui non è in possesso, "che la richiesta di esercizio di diritti dei dati personali di cui agli artt. 7 e 8 del Codice si riferisce non solo ai dati già in possesso ma anche a quelli che dovranno o potranno essere acquisiti in futuro"; il ricorrente ha inoltre aggiunto, riguardo alla asserita mancata produzione del documento di identità ai fini dell´autocertificazione, che "nel fascicolo personale dello stesso è depositata una firma in calce al contratto di lavoro apposta in presenza del Dirigente pro tempore all´atto dell´assunzione insieme alla copia del documento di riconoscimento e centinaia di firma ogni anno sono rese" dall´interessato che presta attività di docenza nel liceo resistente;

VISTA la nota, datata 30 agosto 2013, con cui l´istituto scolastico, nel richiamare quanto già in precedenza dichiarato, ha ribadito di non disporre, per mancata comunicazione da parte del ricorrente, del dato che il medesimo assume trattato illegittimamente; il predetto istituto, nel confermare la correttezza del proprio operato, ha inoltre evidenziato l´esistenza di un "onere (in capo al Dirigente) di valutare la pertinenza della motivazione documentata ed autocertificata che non può essere futile od omessa, atteso che, qualora il permesso venisse concesso senza un motivo apprezzabilmente valido, si incorrerebbe in una responsabilità per danno erariale (art. 28 Cost.) con obbligo di rivalsa (da parte del Dirigente medesimo) per il giorno di stipendio pagato al dipendente cui sia stato concesso un permesso per motivi personali (senza valide ragioni, dunque assente dal servizio senza averne il diritto)";

RILEVATO che lo strumento del ricorso può essere utilizzato, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati, per far valere gli specifici diritti di cui all´art. 7 del Codice rispetto a dati personali che siano effettivamente oggetto di trattamento da parte del titolare e che abbiano già formato oggetto di previo interpello; nel caso in esame il rifiuto opposto dal ricorrente alla comunicazione dei motivi personali posti a base della richiesta di permesso retribuito determina in sé l´impossibilità, nota al ricorrente, di trattare quel dato, escludendo in radice il presupposto su cui fondare il diritto di opposizione al trattamento che non può essere azionato pro futuro, ma può esplicare effetto solo riguardo a trattamenti in essere; sotto un profilo sostanziale, peraltro, occorre tener conto del fatto che la richiesta di esplicitazione delle ragioni poste a base della richiesta di permesso, avanzata dal dirigente scolastico dell´istituto resistente, trova la sua ragion d´essere nell´esistenza di una specifica disposizione contenuta nel C.C.N.L. comparto scuola che, nel prevedere la fruibilità di permessi retribuiti per motivi personali o familiari, impone di "documentare" i motivi medesimi anche tramite autocertificazione, con ciò sottintendendo comunque la necessità di esplicitarli al fine di consentire al datore di lavoro di esercitare il diritto/dovere di controllo nell´ambito delle finalità per cui il dato viene comunicato;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia