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Provvedimento del 21 novembre 2013 [2940988]

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[doc. web n. 2940988]

Registro dei provvedimenti
n. 530 del 21 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO che XY, docente part-time di ruolo presso l´Istituto "Puecher-Olivetti", durante il periodo di malattia conseguente ad un intervento chirurgico eseguito presso una struttura sanitaria pubblica, periodo compreso tra il 28/06/2013 e il 30/07/2013 come da certificato di dimissioni trasmesso all´I.N.P.S. direttamente dall´ospedale, è stato sottoposto a visita medico- fiscale richiesta dall´istituto in data 9 luglio 2013 alla ASL competente che ha confermato la prognosi fino a tutto il 30/07/2013; poiché, secondo il ricorrente, per prassi comune, la visita medico-fiscale non viene richiesta in relazione a periodi di malattia certificati da strutture sanitarie pubbliche, il ricorrente ha proposto ricorso al Garante in data 30 agosto 2013 con il quale, ribadendo quanto già chiesto con l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), oltre alle richieste di cui all´art. 7, commi 1 e 2 del Codice, si è opposto al trattamento dei dati sanitari chiedendone il blocco, "qualora trattati con finalità diverse da quelle previste dalla legge" o "non pertinenti o indispensabili"; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 settembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 4 novembre 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 29 ottobre 2013 con la quale il resistente ha dato riscontro alle richieste ex art. 7 commi 1 e 2 del Codice ed ha dichiarato che la visita fiscale "è stata inviata per un mero disguido nella comunicazione interna"; il resistente ha concluso affermando "che le parti si sono più volte incontrate per il bonario componimento della questione con esito positivo;

VISTA la memoria pervenuta via e.mail in data 30 ottobre 2013 con la quale il ricorrente si è dichiarato sostanzialmente soddisfatto del riscontro fornito dalla controparte ed ha ribadito la richiesta di rifusione delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle istanze avanzate dal ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´Istituto "Puecher-Olivetti" nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico dell´Istituto "Puecher-Olivetti", il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia