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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [2986212]

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[doc. web n. 2986212]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 602 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 7 agosto 2013, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gianluca Nargiso, nei confronti di Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., con il quale il ricorrente, in relazione ad accertamenti effettuati dalla predetta società sul proprio contratto di abbonamento al trasporto urbano, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, con particolare riferimento a quelli contenuti nel contratto di abbonamento sottoscritto e negli "accertamenti peritali effettuati dalla società sulla banda magnetica dell´abbonamento medesimo in data 21 marzo 2013 e 19 aprile 2013", nonché a conoscere  gli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i del trattamento ed i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 ottobre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 18 settembre 2013 con la quale la società resistente, nel fornire riscontro alle istanze dell´interessato, ha allegato copia "dell´annotazione effettuata a seguito del primo accertamento dal quale è risultata l´invalidità del biglietto del ricorrente e dell´annotazione conseguente al secondo accertamento che ha, invece, constatato la validità del documento di viaggio e condotto all´archiviazione del verbale n. (…) del 27/1/2013";

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 settembre 2013, con la quale il ricorrente, nel ritenere incompleto il riscontro ottenuto, ha sottolineato come la controparte non abbia chiarito "se l´accertamento ha avuto luogo solo manualmente ad opera degli accertatori che hanno redatto le annotazioni (come si è indotti a credere) piuttosto che in forma diversa anche con redazione di elaborati tecnici (…)"; 

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 15 ottobre 2013 con la quale la società resistente, nel rappresentare la procedura seguita per la verifica del titolo di viaggio, ha dichiarato di "non avere redatto elaborati tecnici ulteriori rispetto alle annotazioni manuali già trasmesse";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 10 dicembre 2013 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di condanna della resistente alle spese del procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle istanze dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia