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Provvedimento del 12 dicembre 2013 [3015643]

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[doc. web n. 3015643]

Provvedimento del 12 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 575 del 12 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 7 agosto 2013 nei confronti di Know Net s.r.l., con cui Andrea Segato, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del soggetto eventualmente designato responsabile del trattamento, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati possano essere o siano stati eventualmente comunicati, nonché del soggetto eventualmente designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 4 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 17 settembre 2013, con cui il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Campa, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, ha dichiarato di aver "provveduto alla cancellazione di tutti i dati trattati relativi al sig. Segato" successivamente all´esercizio del diritto di recesso da parte del medesimo;

VISTA la nota, trasmessa via e.mail il 22 novembre 2013, con cui il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Know Net s.r.l., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Know Net s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia