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Provvedimento del 23 gennaio 2014 [3029020]

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[doc. web n. 3029020]

Provvedimento del 23 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 34 del 23 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato in data 21 ottobre 2013, presentato nei confronti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell´organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, con il quale XY, dipendente della predetta amministrazione fino all´agosto 2006 quando è stata posta in  quiescenza, rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Piredda, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lg. n. 196/2003 (di seguito denominato "Codice"),  ha chiesto di ottenere la rettifica e/o la cancellazione dei dati personali che la riguardano contenuti in due relazioni datate 21.10.1996 e 22.5.1997, acquisite al proprio fascicolo personale e redatte dal Presidente del Tribunale per i minorenni presso il quale la stessa prestava servizio; la ricorrente ha, in particolare, lamentato che alcuni dei dati contenuti nelle predette relazioni, riferiti alle sue condizioni di salute e non pertinenti alla sua capacità lavorativa, sarebbero stati trattati in violazione dei principi di correttezza e di non eccedenza di cui all´art. 11 del Codice; ciò in quanto le citate relazioni "erano state richieste dal Ministero della Giustizia al fine di conoscere i carichi di lavoro della dipendente allo scopo di valutare la fondatezza della sua domanda di cambio mansioni e non certo per esprimere giudizi personali nei confronti della stessa (…)" e i dati sulla salute in esse contenuti sarebbero stati anche illecitamente trasmessi a soggetti terzi non autorizzati; le predette relazioni infatti, "entrate a far parte del fascicolo personale dell´interessata, sono state prodotte nel corso delle cause dalla stessa promosse dinanzi al Tribunale di Cagliari contro l´Inail e contro il Ministero (…)";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato l´amministrazione resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 18 dicembre 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 11 novembre 2013 con la quale il titolare del trattamento ha contestato le affermazioni dell´interessata rappresentando che: a) "l´acquisizione, da parte dell´amministrazione, dei documenti contenenti le valutazioni operate dal Capo dell´Ufficio presso cui la ricorrente prestava servizio e la loro successiva conservazione all´interno del fascicolo personale risultano consequenziali a specifiche richieste dell´interessata volte ad ottenere il mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica, nonché il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune  infermità"; b) il trattamento dei dati sensibili dell´interessata – scaturente dalle predette richieste – "deve ritenersi pienamente legittimo alla luce delle previsioni di cui all´allegato 5 del d.m. 306 del 2006, adottato da questa amministrazione ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice, ove è espressamente previsto che i dati sensibili trattati dall´ufficio per le finalità previste nell´ambito delle procedure medesime, possono riguardare anche lo stato di salute dell´interessato. Tali dati possono essere comunicati a soggetti terzi, specificamente individuati, nonché conservati all´interno del fascicolo personale"; c) infine, per quanto riguarda l´asserita indebita diffusione dei dati sensibili dell´interessata in occasione delle varie cause dalla stessa promosse, "il trattamento dei dati sensibili attinenti lo stato di salute è consentito nell´ipotesi di contenziosi instaurati innanzi al giudice del lavoro ed al T.A.R. come previsto dall´allegato n. 13 al d.m. n. 306/2006";

CONSIDERATO che il trattamento dei dati sensibili dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici deve aver luogo nel rispetto dei princìpi generali di cui agli artt. 20 e 22 del Codice e che alla luce di quanto previsto con decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n. 306 ("Regolamento recante disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della Giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196") - che prevede il trattamento dei dati concernenti lo stato di salute per le finalità di gestione del personale civile - il ministero resistente può trattare lecitamente tali tipi di dati, limitatamente alle operazioni strettamente indispensabili per svolgere le pertinenti funzioni istituzionali (artt. 22, comma 9, e 112 del Codice);

CONSIDERATO che nel trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori "l´amministrazione deve rispettare anzitutto i princìpi di necessità e di indispensabilità, valutando specificamente il rapporto tra i dati sensibili e gli adempimenti derivanti da compiti e obblighi di volta in volta previsti dalla legge" e che "le comunicazioni a terzi di informazioni di carattere sensibile dei dipendenti devono ritenersi in linea generale lecite, quando esse siano realmente indispensabili per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico connesse all´instaurazione e alla gestione di rapporti di lavoro da parte dei soggetti pubblici di cui all´art. 112 del Codice (…)" (punti 8.1 e 5.1 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" – provvedimento del Garante del 14 giugno 2007);

RILEVATO che nel corso dell´istruttoria sono emersi elementi sufficienti a ritenere che il trattamento dei dati relativi allo stato di salute dell´interessata era necessario al perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico connessa alla gestione del rapporto di lavoro (art. 112 del Codice); ritenuto quindi che il predetto trattamento non risulta avvenuto in violazione di legge e che le richieste di rettifica e/o di cancellazione dei dati personali attinenti allo stato di salute contenuti nelle relazioni oggetto del presente ricorso devono essere dichiarate infondate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia