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Provvedimento del 20 febbraio 2014 [3115239]

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[doc. web n. 3115239]

Provvedimento del 20 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 91 del 20 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 novembre 2013, presentato nei confronti di QBE Insurance Europe Ltd c/o Schwegler Associated, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea D´Amico, (che nel 2010 aveva avanzato un´istanza risarcitoria all´Università Cattolica del Sacro Cuore per i danni subìti in conseguenza delle cure alle quali era stato sottoposto presso il Policlinico "Gemelli" di Roma), non avendo ottenuto idoneo riscontro alla richiesta previamente formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito la propria istanza volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice, "comprese le valutazioni effettuate dal predetto medico e tutti gli elementi di giudizio contenuti nello stesso elaborato";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 novembre 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 9 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via e-mail il 9 dicembre 2013 con la quale la compagnia resistente, nell´inviare al ricorrente "l´elaborato peritale del medico fiduciario degli assicuratori, nella parte contenente i dati sensibili afferenti il paziente" ha ribadito  quanto già rappresentato all´interessato con nota del 17 dicembre 2012 dichiarando il proprio diniego a consentire l´accesso alle "considerazioni di natura contrattuale e di strategia difensiva comunicate dal medico legale fiduciario degli assicuratori"; ciò in quanto, trattandosi di una valutazione medico legale sulla cui base è stata respinta la richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente, "allo stato persiste una condizione di conflittualità e pertanto risponde a precise istanze difensive il diritto della società resistente di differire l´accesso alle considerazioni di natura contrattuale e di strategia difensiva comunicate dal medico fiduciario";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 dicembre 2013 e il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità il 16 dicembre 2013 nei quali il ricorrente, nell´evidenziare "l´assenza di azioni giudiziarie in corso tra le parti", ha ribadito la richiesta di avere accesso a tutti i dati personali contenuti nella perizia medico legale in questione, (ivi comprese "le valutazioni relative al riconoscimento dell´invalidità permanente e/o temporanea attinente al medesimo"), escludendo l´applicabilità al caso di specie del temporaneo differimento di cui all´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice;

VISTE le note pervenute via e-mail il 20 dicembre 2013 e il 2 gennaio 2014, con le quali la società resistente, nell´evidenziare che lo svolgimento dei fatti attesta l´esistenza di "una situazione pre-contenziosa suscettibile di sfociare in una controversia giudiziaria", ha sottolineato l´esigenza di tutelare il proprio diritto di difesa ribadendo così il proprio diniego a consentire all´interessato l´accesso alla parte valutativa della perizia medico legale, anche alla luce dell´avvenuta formulazione di "una formale richiesta risarcitoria nei confronti dell´Università";

RILEVATO preliminarmente che, con specifico riferimento ai dati di tipo valutativo che sono contenuti nelle perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, l´esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice può riguardare, in termini generali, le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall´art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, la resistente ha invocato la disposizione di cui all´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per il periodo da cui potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della citata disposizione deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che, alla luce degli elementi di valutazione forniti dalle parti, risultano sufficientemente motivate le ragioni prospettate dalla società resistente volte a non pregiudicare l´esercizio del proprio diritto di difesa nell´attuale fase precontenziosa che, in ragione delle iniziative già intraprese dall´interessato, risulta allo stato preludere all´instaurazione di una controversia giudiziaria;

RITENUTO quindi che, allo stato, appare legittimamente invocato il differimento temporaneo del diritto di accesso e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato infondato per quanto attiene alla richiesta di conoscere integralmente le valutazioni del perito fiduciario dell´assicurazione;

RILEVATO che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle parti dell´elaborato peritale già messo a disposizione dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali dell´interessato messi a disposizione dello stesso nel corso dell´istruttoria;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di accedere alle informazioni per le quali, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), è stato invocato il differimento del diritto di accesso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 febbraio 2014

IL  PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia