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Provvedimento del 13 marzo 2014 [3161540]

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[doc. web n. 3161540]

Provvedimento del 13 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 129 del 13 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 dicembre 2013, presentato da XY nei confronti della Banca Popolare Soc. Coop. di Verona, con cui la ricorrente, nel lamentare di avere ricevuto a mezzo fax - ad un numero intestato ad una società "a lei non riconducibile e con la quale condivide i locali in cui esercita la propria attività professionale" - una comunicazione di carattere personale (relativa alla propria situazione debitoria), non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 203, n. 196 (di seguito "Codice") ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano e a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento medesimo, nonché i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, il tutto con specifico riferimento ai dati relativi ai propri "recapiti per comunicazioni"; visto che la ricorrente si è altresì opposta all´ulteriore trattamento dei propri dati per finalità promozionali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 20 gennaio 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 gennaio 2014 con la quale l´istituto di credito resistente, nel precisare di avere già fornito riscontro all´interessata con la nota del 13 agosto 2013, ha comunicato i "recapiti attualmente registrati nei propri archivi" precisando che "con messaggio di posta elettronica dell´8/5/2012 (di cui ha allegato copia) l´interessata ha comunicato al responsabile della filiale di San Vendemiano la variazione di recapiti, tra i quali il numero di fax (…) a cui la nostra Area Affari di Treviso le ha inviato in via anticipata la raccomandata a/r" e, "con successiva mail del 30/7/2013 ha comunicato ulteriori recapiti"; la resistente ha quindi dichiarato di avere provveduto a registrare l´opposizione al trattamento per finalità promozionali;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 10 gennaio 2014 con la quale la ricorrente, nel precisare che "il conto corrente cui si riferisce la comunicazione non è un conto dell´attività professionale ma un conto personale (…)", ha sottolineato come l´avvenuta comunicazione a mezzo fax di una nota attinente a "materia particolare" rappresenti "comunicazione indebita", come affermato dall´Autorità nelle "Linee guida per i trattamenti dei dati relativi al rapporto banca-clienti" del 27 ottobre 2007 - par. 3.2);

VISTA la nota pervenuta via fax il 3 febbraio 2014 con la quale l´istituto di credito resistente ha replicato alle osservazioni della ricorrente affermando che "il conto corrente della stessa risulta intestato a "Studio dott. XY" e come tale potrebbe essere stato inteso anche come un conto riferito all´attività professionale";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 14 febbraio 2014 con la quale la ricorrente, nel precisare che "l´intestazione del proprio conto corrente non è "Studio dott.ssa XY" bensì "XY Paola" (come evidenziano i documenti allegati), ne ha sottolineato l´irrilevanza rispetto all´evidenza che "il contenuto della comunicazione richiedeva una particolare attenzione in termini di riservatezza";

RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alle richieste formulate ex art. 7 del Codice così come contenute nell´interpello preventivo e nell´atto di ricorso;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, seppure successivamente alla presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia