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Provvedimento del 3 aprile 2014 [3239963]

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[doc. web n. 3239963]

Provvedimento del 3 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 184 del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 gennaio 2014, presentato nei confronti di Marsh Risk Consulting Services s.r.l., con il quale XY, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario incaricato dalla predetta società, nonché le modalità del loro trattamento; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata e la successiva nota del 10 marzo 2014 con la quale è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via fax il 6 febbraio 2014, con la quale la società resistente, nel precisare di "avere svolto in favore del Comune di Avellino, sino al 31.12.2012, l´attività di gestione sinistri in outsourcing", ha comunicato di avere trasmesso alla ricorrente copia della perizia medico-legale richiesta;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 10 marzo 2014 con la quale la ricorrente, nel confermare di avere ricevuto la documentazione oggetto del presente ricorso, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Marsh Risk Consulting Services s.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 250, a carico di Marsh Risk Consulting s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia