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Provvedimento del 10 aprile 2014 [3243370]

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[doc. web n. 3243370]

Provvedimento del 10 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 191 del 10 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante in data 6 febbraio 2014 con il quale XY (rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Dell´Anna e Giulia Cocimano), erede del defunto KW, essendo pendente una controversia giudiziaria con un altro coerede per la suddivisione dell´eredità, ha chiesto al dottor Paolo Cavalla, medico curante del defunto KW, "copia di tutta la documentazione clinica/medica –ivi comprese cartelle, referti, esami specialistici, prescrizioni farmacologiche-" relativa al defunto e conservata negli archivi del suddetto medico; ciò, in quanto nel giudizio in corso, risulterebbe "essenziale accertare quali fossero le condizioni di salute del defunto KW al momento della redazione dell´ultimo testamento" olografo che, modificando le precedenti disposizioni testamentarie nelle quali era contemplato anche il ricorrente, aveva invece nominato erede universale l´altro coerede;

RILEVATO che il d.lg. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), nel disciplinare l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento;

RILEVATO che il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, richieste avanzate precedentemente e negli stessi termini dal medesimo interessato al titolare del trattamento con esclusivo riferimento ai dati personali che lo riguardano; rilevato che gli stessi diritti possono essere esercitati ai sensi dell´art.9, comma 3 del Codice da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell´interessato  o per ragioni familiari meritevoli di protezione , con riguardo ai soli dati personali concernenti persone decedute  e non a dati di terzi; rilevato che, al fine di consentire l´esatta individuazione dei diritti fatti valere, il ricorrente deve allegare copia dell´istanza inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento che deve essere intesa, comunque, a esercitare chiaramente gli specifici diritti previsti dal citato art. 7 (artt. 8, comma 1, e 147, comma 2, lett. a) del Codice, in modo da permettere al titolare del trattamento che la riceve di rispettare le modalità e i tempi di riscontro previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, nel caso di specie, nonostante la richiesta di regolarizzazione inviata dall´Ufficio in data 18 febbraio 2014, volta ad acquisire copia di tale interpello preventivo, il ricorrente, con la nota inviata il 26 febbraio 2014, non ha fatto pervenire alcuna istanza qualificabile come istanza ex art. 7 del Codice; ritenuto infatti che l´istanza del 5 novembre 2013, già allegata al ricorso e indicata quale interpello preventivo, non reca alcun riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, essendo piuttosto volta a richiedere copia di documentazione medica riferita al defunto KW, detenuta dal citato titolare del trattamento in qualità di medico curante dello stesso, che il ricorrente intende utilizzare nell´ambito della citata controversia giudiziaria;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso;

RILEVATO che resta comunque salva la possibilità per il ricorrente di avanzare nei confronti del titolare del trattamento un interpello preventivo ed un eventuale successivo ricorso nel rispetto delle ricordate disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia