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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig. Jin Bangsheng - 10 aprile 2014 [3265920]

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[doc. web n. 3265920]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig. Jin Bangsheng - 10 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 189 del 10 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Legione Carabinieri "Campania", nel corso di accertamenti amministrativi,  svolti in data 14 aprile 2012, rilevava che presso la sede della società Grande Riccone srl, sito in Napoli, via Molise n. 11, veniva effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un impianto di videosorveglianza, composto di 14 telecamere, a fronte del quale veniva riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il verbale n. 48/6 del 14 aprile 2012, con cui è stata contestata al sig. Jin Bangsheng, nato a Zhejiang (RPC) l´11.08.1962 e già residente a Napoli, in via Carlo Di Tocco n. 11/B, e attualmente in via Ferrara n. 40, in qualità di rappresentante legale pro-tempore della Grande Riccone srl, e alla stessa in qualità di obbligato in solido, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dalla Legione Carabinieri "Campania" non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che il sig. Jin Bangsheng, CF. JNIBGS62M11Z210Z, nato a Zhejiang (RPC) l´11.08.1962 e residente a Napoli, in via Ferrara n. 40, in qualità di rappresentante legale pro-tempore della grande Riccone srl, ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere l´informativa agli interessati prevista dall´art. 13 del medesimo Codice e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al sig. Jin Bangsheng, CF. JNIBGS62M11Z210Z, nato a Zhejiang (RPC) l´11.08.1962 e residente a Napoli, in via Ferrara n. 40, in qualità di rappresentante legale pro-tempore della Grande Riccone srl, e alla stessa in qualità di obbligato in solido, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia